(( Art. 1-bis 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole:  "fine  legislatura"  sono
inserite le seguenti: ", redatta  dal  servizio  bilancio  e  finanze
della  regione  e   dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione
regionale,"; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Tavolo   tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
      3) al quarto periodo, dopo le parole: "il  triennio  2010-2012"
sono inserite le seguenti: "e per i trienni successivi"; 
    b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  "Tavolo  tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3  e'  trasmessa,  entro
dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  del  Presidente  della   Giunta
regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,  esprime  le   proprie
valutazioni al Presidente  della  Giunta  regionale.  Le  valutazioni
espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte  dei  conti
sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il  giorno
successivo al  ricevimento  da  parte  del  Presidente  della  Giunta
regionale"; 
    d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il  Presidente
della Giunta regionale e' comunque tenuto a predisporre la  relazione
di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4"; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non
abbiano  predisposto  la  relazione,  al  responsabile  del  servizio
bilancio  e  finanze  della   regione   e   all'organo   di   vertice
dell'amministrazione  regionale   e'   ridotto   della   meta',   con
riferimento  alle   successive   tre   mensilita',   rispettivamente,
l'importo  dell'indennita'  di  mandato  e   degli   emolumenti.   Il
Presidente della regione e', inoltre, tenuto  a  dare  notizia  della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,  nella
pagina principale del sito istituzionale dell'ente". 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "fine  mandato"  sono
inserite le  seguenti:  ",  redatta  dal  responsabile  del  servizio
finanziario o dal segretario generale,"; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Tavolo   tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
    b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  "Tavolo  tecnico
interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,"; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3  e'  trasmessa,  entro
dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente  della  provincia  o
del sindaco, alla sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti"; d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In
caso di mancata adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo,  il
presidente della provincia  o  il  sindaco  sono  comunque  tenuti  a
predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui  al
comma 4"; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine  mandato,  al  sindaco  e,  qualora  non  abbia  predisposto  la
relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune  o  al
segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle  tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita'  di
mandato e degli emolumenti. Il sindaco e',  inoltre,  tenuto  a  dare
notizia della mancata pubblicazione della relazione,  motivandone  le
ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente". 
  3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
149, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). -
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza  pubblica,  il
rispetto dell'unita' economica e  giuridica  della  Repubblica  e  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
province e i comuni sono tenuti a redigere una  relazione  di  inizio
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e  patrimoniale
e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 
  2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo  giorno
dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della  relazione
medesima, il presidente della provincia o il sindaco in  carica,  ove
ne sussistano i presupposti,  possono  ricorrere  alle  procedure  di
riequilibrio finanziario vigenti". 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le  parole:  "n.  196,"  sono  inserite  le
seguenti: 
        "anche nei confronti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e  di  Bolzano,"  e  le  parole:  ",  anche  attraverso  le
rilevazioni SIOPE," sono soppresse; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      "c-bis) aumento non giustificato  delle  spese  in  favore  dei
gruppi consiliari e degli organi istituzionali"; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le verifiche  di
cui all'alinea sono attivate anche attraverso le  rilevazioni  SIOPE,
rispetto agli indicatori di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  e  le
rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti  locali,  e  del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui  alla
lettera c-bis)"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora siano  evidenziati  squilibri  finanziari,  anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di  cui  al
comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  e  le  rilevazioni  del  Ministero
dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli  affari
regionali, il turismo e lo  sport,  per  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore  di  cui  al
comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne  da'  immediata
comunicazione alla sezione regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente per territorio"; 
    c) il comma 2 e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale degli articoli 1, 4 e 5, del decreto  legislativo
          6  settembre  2011,  n.  149  (Meccanismi  sanzionatori   e
          premiali relativi a regioni, province  e  comuni,  a  norma
          degli articoli 2, 17 e 26 della legge  5  maggio  2009,  n.
          42), come modificati dalla presente legge: 
 
                                   "Art. 1. 
 
 
                   (Relazione di fine legislatura regionale) 
 
              1. Al fine di garantire il coordinamento della  finanza
          pubblica, il rispetto  dell'unita'  economica  e  giuridica
          della  Repubblica,  il  principio  di   trasparenza   delle
          decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono  tenute  a
          redigere una relazione di fine legislatura. 
              2.  La  relazione  di  fine   legislatura,redatta   dal
          servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo  di
          vertice dell'amministrazione regionale, e' sottoscritta dal
          Presidente della Giunta regionale non oltre il  novantesimo
          giorno antecedente la data di scadenza  della  legislatura.
          Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della
          relazione, essa deve risultare certificata dagli organi  di
          controllo  interno  regionale  e,  nello  stesso   termine,
          trasmessa  al   Tavolo   tecnico   interistituzionale,   se
          insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  di  cui   all'art.
          33deldecreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  composto
          pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali.
          Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica,  per  quanto
          di propria competenza, la  conformita'  di  quanto  esposto
          nella relazione di fine legislatura con i  dati  finanziari
          in proprio possesso e con le informazioni  fatte  pervenire
          dalle Regioni alla banca dati  di  cui  all'art.  13  della
          legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  ed  invia,  entro  venti
          giorni,  apposito  rapporto  al  Presidente  della   Giunta
          regionale. Per quanto attiene al settore  sanitario  e,  in
          particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c),
          per la parte relativa  agli  enti  del  servizio  sanitario
          regionale, d), e) ed f), la verifica e'  effettuata,  entro
          il medesimo termine di venti  giorni,  dai  Tavoli  tecnici
          che, ai sensi delle  vigenti  disposizioni,  sono  deputati
          alla verifica dell'attuazione dei  Piani  di  rientro,  ivi
          compresa la  struttura  tecnica  di  monitoraggio  prevista
          dall'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia  sanitaria
          per il triennio 2010-2012 e per i trienni successivi, sulla
          base delle  risultanze  emerse  in  sede  di  verifica  dei
          medesimi Piani ovvero, per le  regioni  non  sottoposte  al
          piano  di  rientro,  sulla  base   della   verifica   degli
          adempimenti annuali di cui  all'art.  2,  comma  68,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la  relazione
          di fine legislatura sono pubblicati sul sito  istituzionale
          della regione entro  il  giorno  successivo  alla  data  di
          ricevimento  del  rapporto  del   citato   Tavolo   tecnico
          interistituzionale da parte  del  Presidente  della  Giunta
          regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi  dal
          Presidente   della   Giunta   regionale   alla   Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
              3. In caso di  scioglimento  anticipato  del  Consiglio
          regionale,  la  sottoscrizione   della   relazione   e   la
          certificazione da parte degli organi di  controllo  interno
          avvengono  entro  quindici  giorni  dal  provvedimento   di
          indizione    delle    elezioni.    Il    Tavolo     tecnico
          interistituzionale,   se   insediato,   invia   quindi   al
          Presidente della Giunta regionale il  rapporto  di  cui  al
          comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e  la  relazione
          di  fine  legislatura  sono  infine  pubblicati  sul   sito
          istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla
          data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo
          tecnico interistituzionale. 
              3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa,
          entro dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  del  Presidente
          della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo
          della  Corte  dei  conti,  che,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento, esprime le proprie valutazioni  al  Presidente
          della  Giunta  regionale.  Le  valutazioni  espresse  dalla
          sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  sono
          pubblicate nel sito istituzionale della  regione  entro  il
          giorno successivo al ricevimento da  parte  del  Presidente
          della Giunta regionale. 
              4.  La  relazione  di  fine  legislatura  contiene   la
          descrizione   dettagliata   delle   principali    attivita'
          normative e amministrative svolte durante  la  legislatura,
          con specifico riferimento a: 
              a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
              b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
              c) eventuali carenze riscontrate nella  gestione  degli
          enti  comunque  sottoposti  al  controllo  della   regione,
          nonche' degli enti del servizio  sanitario  regionale,  con
          indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; 
              d) eventuali azioni intraprese per contenere la  spesa,
          con particolare riguardo a quella sanitaria,  e  stato  del
          percorso di convergenza ai costi  standard,  affiancato  da
          indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli  output
          dei servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro  di
          riferimento   realta'   rappresentative   dell'offerta   di
          prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
              e) situazione economica e finanziaria,  in  particolare
          del settore sanitario,  quantificazione  certificata  della
          misura del relativo indebitamento regionale; 
              f)  la  individuazione  di  eventuali  specifici   atti
          legislativi,  regolamentari  o  amministrativi   cui   sono
          riconducibili  effetti  di  spesa  incompatibili  con   gli
          obiettivi e i vincoli di bilancio; 
              g) stato certificato del bilancio regionale. 
              5. Con  atto  di  natura  non  regolamentare,  adottato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ai  sensi  dell'art.  3deldecreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, il Ministro  per  i  rapporti  con  le
          regioni e per la coesione territoriale, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
          le riforme per il  federalismo  e  con  il  Ministro  della
          salute, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per  la
          redazione   della   relazione    di    fine    legislatura,
          differenziandolo   eventualmente   per   le   Regioni   non
          assoggettate a un piano di rientro della  spesa  sanitaria.
          In caso di mancata  adozione  dell'atto  di  cui  al  primo
          periodo, il Presidente della Giunta regionale  e'  comunque
          tenuto a  predisporre  la  relazione  di  fine  legislatura
          secondo i criteri di cui al comma 4. 
              6. In  caso  di  mancato  adempimento  dell'obbligo  di
          redazione  e  di  pubblicazione,  nel  sito   istituzionale
          dell'ente,  della  relazione  di   fine   legislatura,   al
          Presidente della Giunta regionale e,  qualora  non  abbiano
          predisposto la  relazione,  al  responsabile  del  servizio
          bilancio e finanze della regione e  all'organo  di  vertice
          dell'amministrazione regionale e' ridotto della meta',  con
          riferimento     alle     successive     tre     mensilita',
          rispettivamente, l'importo  dell'indennita'  di  mandato  e
          degli emolumenti. Il Presidente della regione e',  inoltre,
          tenuto a dare notizia  della  mancata  pubblicazione  della
          relazione, motivandone le ragioni, nella pagina  principale
          del sito istituzionale dell'ente." 
 
                                    "Art. 4 
 
 
              (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) 
 
              1. Al fine di garantire il coordinamento della  finanza
          pubblica, il rispetto  dell'unita'  economica  e  giuridica
          della  Repubblica,  il  principio  di   trasparenza   delle
          decisioni di entrata e di spesa, le  province  e  i  comuni
          sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 
              2.  La  relazione  di   fine   mandato,   redatta   dal
          responsabile del  servizio  finanziario  o  dal  segretario
          generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia  o
          dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente  la
          data di scadenza del  mandato.  Entro  e  non  oltre  dieci
          giorni dopo la sottoscrizione della  relazione,  essa  deve
          risultare certificata dall'organo  di  revisione  dell'ente
          locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico
          interistituzionale,  se  insediato,  istituito  presso   la
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica,  composto   pariteticamente   da   rappresentanti
          ministeriali  e  degli  enti  locali.  Il  Tavolo   tecnico
          interistituzionale  verifica,   per   quanto   di   propria
          competenza,  la  conformita'  di   quanto   esposto   nella
          relazione di fine mandato con i dati finanziari in  proprio
          possesso e con le informazioni fatte pervenire  dagli  enti
          locali alla banca dati di cui all'art. 13  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  invia,  entro  venti  giorni,
          apposito  rapporto  al  presidente  della  provincia  o  al
          sindaco. Il rapporto e la relazione di  fine  mandato  sono
          pubblicati sul sito istituzionale  della  provincia  o  del
          comune entro il giorno successivo alla data di  ricevimento
          del rapporto del citato Tavolo  tecnico  interistituzionale
          da parte del presidente  della  provincia  o  del  sindaco.
          Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal  presidente
          della provincia o dal sindaco  alla  Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica. 
              3. In caso di  scioglimento  anticipato  del  Consiglio
          comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e
          la  certificazione  da  parte  degli  organi  di  controllo
          interno avvengono entro quindici giorni  dal  provvedimento
          di   indizione   delle   elezioni.   Il   Tavolo    tecnico
          interistituzionale,   se   insediato,   invia   quindi   al
          presidente della provincia o al sindaco il rapporto di  cui
          al  comma  2  entro  quindici  giorni.  Il  rapporto  e  la
          relazione di fine legislatura sono pubblicati in  fine  sul
          sito istituzionale della provincia o del  comune  entro  il
          giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto  da
          parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. 
              3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa,
          entro dieci  giorni  dalla  sottoscrizione  del  presidente
          della provincia o del sindaco, alla  sezione  regionale  di
          controllo della Corte dei conti. 
              4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione
          dettagliata  delle   principali   attivita'   normative   e
          amministrative svolte durante  il  mandato,  con  specifico
          riferimento a: 
              a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
              b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
              c) azioni intraprese  per  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza  pubblica  programmati  e  stato  del  percorso  di
          convergenza verso i fabbisogni standard; 
              d)  situazione  finanziaria   e   patrimoniale,   anche
          evidenziando le carenze riscontrate  nella  gestione  degli
          enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi  dei
          numeri 1 e 2 del comma  primo  dell'art.  2359  del  codice
          civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
              e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del
          percorso di convergenza ai fabbisogni standard,  affiancato
          da indicatori  quantitativi  e  qualitativi  relativi  agli
          output dei servizi resi, anche utilizzando  come  parametro
          di  riferimento  realta'  rappresentative  dell'offerta  di
          prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
              f)  quantificazione  della  misura   dell'indebitamento
          provinciale o comunale. 
              5. Con  atto  di  natura  non  regolamentare,  adottato
          d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          ai sensi dell'art. 3deldecreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281,  il  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, adotta uno schema  tipo  per  la  redazione  della
          relazione di fine mandato, nonche' una  forma  semplificata
          del medesimo schema per i comuni con popolazione  inferiore
          a 5.000 abitanti.In caso di mancata adozione  dell'atto  di
          cui al primo periodo, il presidente della  provincia  o  il
          sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione  di
          fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. 
              6. In  caso  di  mancato  adempimento  dell'obbligo  di
          redazione  e  di  pubblicazione,  nel  sito   istituzionale
          dell'ente, della relazione di fine mandato, al  sindaco  e,
          qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
          del  servizio  finanziario  del  comune  o  al   segretario
          generale e' ridotto della meta', con riferimento  alle  tre
          successive    mensilita',    rispettivamente,     l'importo
          dell'indennita' di mandato e degli emolumenti.  Il  sindaco
          e',  inoltre,  tenuto  a   dare   notizia   della   mancata
          pubblicazione  della  relazione,  motivandone  le  ragioni,
          nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente." 
 
                                    "Art. 5 
 
 
              Regolarita' della gestione amministrativo-contabile 
 
              1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'
          attivare  verifiche  sulla   regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14,  comma  1,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei
          confronti delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, oltre che negli  altri  casi  previsti  dalla
          legge, qualora un ente evidenzi  situazioni  di  squilibrio
          finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
              a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
              b) disequilibrio consolidato della parte  corrente  del
          bilancio; 
              c) anomale modalita' di gestione dei servizi per  conto
          di terzi. 
              c-bis) aumento non giustificato delle spese  in  favore
          dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali. 
              Le verifiche di  cui  all'alinea  sono  attivate  anche
          attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto  agli  indicatori
          di cui alle lettere a), b)  e  c),  e  le  rilevazioni  del
          Ministero  dell'interno,  per  gli  enti  locali,   e   del
          Dipartimento per gli affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis). 
              1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri  finanziari,
          anche  attraverso  le  rilevazioni  SIOPE,  rispetto   agli
          indicatori di cui al comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  le
          rilevazioni  del  Ministero  dell'interno,  per  gli   enti
          locali, e del Dipartimento per  gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport, per le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di  cui  al
          comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato ne da' immediata comunicazione alla sezione regionale
          di  controllo  della  Corte  dei   conti   competente   per
          territorio. 
              2. (Abrogato).