IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 23 dicembre  2011  dall'impresa
Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano  Maderno  (Monza-Brianza),
via Marconato 8, intesa ad ottenere  l'autorizzazione  all'immissione
in commercio del prodotto  fitosanitario  denominato  «Vivando  Bis»,
contenete la sostanza  attiva  metrafenone,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato «Vivando» registrato al n  13698  con  decreto
direttoriale in data 30 gennaio 2007, modificato successivamente  con
decreti  di  cui  l'ultimo  in  data  28  giugno  2012,  dell'impresa
medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che prodotto e uguale al citato  prodotto  di
riferimento «Vivando» registrato al n 13698; 
  Visto il decreto ministeriale del 29  maggio  2007  di  recepimento
della direttiva  2007/6/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  metrafenone  nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo   n.
194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva metrafenone; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Vista la nota con cui l'impresa ha comunicato di voler cambiare  la
denominazione del prodotto in oggetto in «Flexity»; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giungo
2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giungo
2013, l'impresa Basf Italia Srl, con sede  legale  in  Cesano  Mademo
(Monza-Brianza), via Marconato 8,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il  prodotto  fitosanitario  denominato  «Flexity»  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Sono  fatti  salvi  eventuali  adeguamenti   alle   condizioni   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e di quello di
riferimento, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del
29  maggio  2007  concernete  l'iscrizione  della   sostanza   attiva
metrafenone nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie L 0,1 - 0,2 - 0,25 - 1 - 5
- 10. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle imprese estere: 
    Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania; 
    Basf Espanola S.A., Taragona, Spagna; 
    Basf Agro Production - Genay. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15346. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello