Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione  delle
  liste  di  candidati  e  cause  di  ineleggibilita'  alle  elezioni
  politiche del 2013 
 
  1. Limitatamente alle  elezioni  politiche  del  2013,  qualora  lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai
sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni: 
  a) la riduzione (( ad un quarto )) del numero delle  sottoscrizioni
per la presentazione  delle  liste  e  dei  candidati,  di  cui  agli
articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92,  primo  comma,  n.  2)
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo
1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1,
lettera a), primo periodo, (( e lettera b), primo e  quarto  periodo,
)) del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per  l'elezione  del
Senato della Repubblica di cui al  decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della  legge  27
dicembre 2001, n. 459; 
  b) (( soppressa; )) 
  c) (( soppressa; )) 
  d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo  7  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto  se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni  successivi
alla data del decreto di scioglimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 18-bis,  comma  1,
          primo periodo e 92, primo comma, n.  2  primo  periodo  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, recante: «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          recanti norme per la elezione della  Camera  dei  deputati»
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139  del  3  giugno
          1957). 
              «Art. 18-bis. - 1.  La  presentazione  delle  liste  di
          candidati  per  l'attribuzione   dei   seggi   con   metodo
          proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno  1.500  e
          da  non  piu'  di  2.000  elettori  iscritti  nelle   liste
          elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni  fino  a
          500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non  piu'  di  3.000
          elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
          nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino  a
          1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e  da  non  piu'  di
          4.500 elettori iscritti nelle liste  elettorali  di  comuni
          compresi nelle circoscrizioni  con  piu'  di  1.000.000  di
          abitanti. Omissis». 
              «Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio  "Valle
          d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo
          7 settembre 1945, n. 545, e'  regolata  dalle  disposizioni
          dei precedenti articoli, in quanto applicabili,  e  con  le
          modificazioni seguenti: 
              1) (omissis); 
              2)   la   candidatura   deve   essere   proposta    con
          dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da  non
          meno di 300 e non piu' di 600  elettori  del  collegio.  In
          caso di scioglimento  della  Camera  dei  deputati  che  ne
          anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il  numero
          delle sottoscrizioni della dichiarazione e'  ridotto  della
          meta'. 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 comma  2,  primo
          periodo e dell'art. 20, comma 1, lettera a), primo periodo,
          e  lettera  b),  primo  e  quarto  periodo,   del   decreto
          legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: «Testo unico
          delle leggi recanti norme per l'elezione del  Senato  della
          Repubblica»: 
              «Art. 9. (Omissis). 
              2. La dichiarazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da  non  piu'  di  1.500
          elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
          nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e
          da  non  piu'  di  2.500  elettori  iscritti  nelle   liste
          elettorali di comuni compresi nelle  regioni  con  piu'  di
          500.000 abitanti e fino a  1.000.000  di  abitanti;  c)  da
          almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle
          liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con  piu'
          di 1.000.000 di  abitanti.  In  caso  di  scioglimento  del
          Senato della Repubblica che  ne  anticipi  la  scadenza  di
          oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni  di
          cui alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'. 
              Omissis». 
              «Art. 20. (Omissis). 
              1. L'elezione  uninominale  nel  collegio  della  Valle
          d'Aosta   e   nei   collegi   uninominali   della   regione
          Trentino-Alto Adige  e'  regolata  dalle  disposizioni  dei
          precedenti articoli, in quanto applicabili, e  dalle  norme
          seguenti: 
              a) nella regione  Valle  d'Aosta  la  candidatura  deve
          essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non  meno
          di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. 
              b) nella regione Trentino-Alto Adige  la  dichiarazione
          di  presentazione  del  gruppo  di  candidati  deve  essere
          sottoscritta da  almeno  1.750  e  da  non  piu'  di  2.500
          elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali   dei   comuni
          compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere  un
          numero di candidati non inferiore a tre e non superiore  al
          numero dei collegi della regione. In caso  di  scioglimento
          del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza  di
          oltre centoventi giorni,  il  numero  delle  sottoscrizioni
          della  candidatura  e'  ridotto   della   meta'.   Per   le
          candidature individuali la dichiarazione  di  presentazione
          deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non  piu'  di
          1.500  elettori  iscritti  nelle   liste   elettorali   del
          collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e  delle
          candidature individuali e' effettuata, insieme al  deposito
          del relativo  contrassegno,  presso  la  cancelleria  della
          corte d'appello di Trento. 
              Omissis». 
              - Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera c) della  legge
          27 dicembre 2001, n. 459, recante  «Norme  per  l'esercizio
          del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  gennaio
          2002, n. 4): 
              «Art. 8. (Omissis). 
              1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle
          liste per  l'attribuzione  dei  seggi  da  assegnare  nella
          circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili,
          le norme di cui agli articoli da 14 a 26  del  testo  unico
          delle leggi recanti norme per la elezione della Camera  dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e  successive  modificazioni,  e  in
          ogni caso le seguenti disposizioni: 
              (Omissis); 
                c) la presentazione di  ciascuna  lista  deve  essere
          sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di  1000  elettori
          residenti nella relativa ripartizione. 
              Omissis». 
              - Si riporta l'art. 7 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  recante:  «Approvazione
          del testo unico delle leggi recanti norme per  la  elezione
          della  Camera  dei  deputati»  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139): 
              «Art. 7. - Non sono eleggibili: 
              a) i deputati regionali o consiglieri regionali; 
              b) i presidenti delle Giunte provinciali; 
              c) i sindaci dei Comuni con  popolazione  superiore  ai
          20.000 abitanti; 
              d) il capo e vice capo della polizia  e  gli  ispettori
          generali di pubblica sicurezza; 
              e) i capi di Gabinetto dei Ministri; 
              f) il Rappresentante  del  Governo  presso  la  Regione
          autonoma della Sardegna, il Commissario dello  Stato  nella
          Regione siciliana, i commissari del Governo per le  regioni
          a statuto ordinario, il  commissario  del  Governo  per  la
          regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente   della
          Commissione di coordinamento per la regione Valle  d'Aosta,
          i commissari del  Governo  per  le  province  di  Trento  e
          Bolzano, i prefetti  e  coloro  che  fanno  le  veci  nelle
          predette cariche; 
              g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; 
              h)  [gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e   gli
          ufficiali superiori delle Forze armate dello  Stato,  nella
          circoscrizione del loro comando territoriale]. 
              Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma  sono
          riferite anche alla titolarita' di  analoghe  cariche,  ove
          esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in  Stati
          esteri. 
              Le cause di ineleggibilita',  di  cui  al  primo  e  al
          secondo comma, non hanno effetto se le funzioni  esercitate
          siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
          scadenza  del  quinquennio  di  durata  della  Camera   dei
          deputati. 
              Per cessazione dalle funzioni  si  intende  l'effettiva
          astensione da ogni  atto  inerente  all'ufficio  rivestito,
          preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e  c)  del
          primo comma e  nei  corrispondenti  casi  disciplinati  dal
          secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
          e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
          dell'incarico o del  comando  ovvero  dal  collocamento  in
          aspettativa. 
              L'accettazione della candidatura comporta in ogni  caso
          la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
          b) e c). 
              Il quinquennio decorre dalla data della prima  riunione
          dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
          11. 
              In caso di scioglimento della Camera dei deputati,  che
          ne anticipi la scadenza  di  oltre  centoventi  giorni,  le
          cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se  le
          funzioni esercitate siano  cessate  entro  i  sette  giorni
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
          scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.».