Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni politiche del 2013 1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la riduzione (( ad un quarto )) del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, (( e lettera b), primo e quarto periodo, )) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459; b) (( soppressa; )) c) (( soppressa; )) d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo e 92, primo comma, n. 2 primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957). «Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. Omissis». «Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) (omissis); 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta'. Omissis». - Si riporta il testo degli articoli 9 comma 2, primo periodo e dell'art. 20, comma 1, lettera a), primo periodo, e lettera b), primo e quarto periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»: «Art. 9. (Omissis). 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'. Omissis». «Art. 20. (Omissis). 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Omissis». - Si riporta l'art. 8, comma 1, lettera c) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4): «Art. 8. (Omissis). 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: (Omissis); c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Omissis». - Si riporta l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139): «Art. 7. - Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) [gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale]. Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».