IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre  2012
con la quale e' stato dichiarato, fino al 10  marzo  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali  che  nei  giorni
dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre  2012  hanno
colpito alcuni comuni delle  province  di  Arezzo,  Grosseto,  Lucca,
Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del  21  dicembre
2012; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
che hanno colpito i comuni indicati nella delibera del Consiglio  dei
Ministri dell'11 dicembre 2012 il dirigente responsabile del  Settore
"Sistema Regionale di Protezione Civile"  della  regione  Toscana  e'
nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, a cui e' riconosciuto un  compenso
mensile pari al 15% del trattamento stipendiale  in  godimento,  puo'
avvalersi  dei  Sindaci   dei   comuni   interessati   dagli   eventi
meteorologici in argomento, nonche' delle strutture  organizzative  e
del personale della regione  Toscana,  nonche'  della  collaborazione
degli enti locali territoriali della regione medesima. 
  3. Il Commissario  delegato  predispone,  in  coerenza  con  quanto
rappresentato  dalla  regione   Toscana   nella   relazione   tecnica
predisposta in data 26 novembre 2012,  e  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad  assicurare   l'indispensabile   assistenza   e   ricovero   delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree alluvionate; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6.  I   contributi   sono   erogati   agli   enti   locali   previa
rendicontazione  delle  spese   sostenute   ed   attestazione   della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  tra  l'evento  calamitoso  in
argomento ed il danno subito.