IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28  marzo  2008,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)
540/2011, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron; 
  Vista la decisione 2008/791/CE della  Commissione  del  10  ottobre
2008 che rettifica alcune date della direttiva 2008/40/CE; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2009 di  recepimento  della
direttiva 2009/51/CE della Commissione del 25 maggio  2009,  relativo
alla modifica della specifica della sostanza attiva nicosulfuron; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto  dal  citato  decreto  29  aprile
2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i pagamenti delle tariffe a norma del decreto ministeriale  9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze  attive  componenti;
in  attesa  della  loro  valutazione  secondo  i  principi   di   cui
all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le  modalita'
definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto 29 aprile 2008, le imprese titolari hanno presentato,  per  i
prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza  attiva
nicosulfuron, un fascicolo conforme ai requisiti di cui  all'allegato
III del citato DL.vo 194/95 e che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011  della  Commissione,  nei  tempi  e  con  le  modalita'  ivi
previste, e che sono tuttora in corso le relative valutazioni secondo
i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto e che
ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato, di conseguenza, che  la  ri-registrazione  provvisoria
viene concessa fino al 31 dicembre 2018, corrispondente alla data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva componente; 
  Ritenuto pertanto, di ri-registrare  provvisoriamente  fino  al  31
dicembre  2018  i  prodotti  fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente  decreto,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  alle  conclusioni
dell'esame tuttora in corso, nonche' gli adempimenti ed i conseguenti
adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione  delle
sostanze  attive  componenti,  secondo  quanto  stabilito  dal   Reg.
1107/2009, pena la revoca dell'autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018,  data
di scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva  nicosulfuron
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e  che
ora figura nel Reg. (UE) 540/2011, i prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a
nome dell'impresa a fianco indicata. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, - gli adeguamenti alle  conclusioni  della
valutazione secondo i principi uniformi di cui  all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n.
546/2011 della Commissione, tuttora in corso, nonche' gli adempimenti
ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure  di  rinnovo  di
approvazione  delle  sostanze  attive  componenti,   secondo   quanto
stabilito dal Reg. 1107/2009. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Imprese interessate e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello