IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  191,  recante:
«Attuazione della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di  qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani», ed in particolare l'articolo 9, commi  1  e
2, che prevede che, con decreto del Ministro della  salute,  adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  vengano  regolate
l'importazione e l'esportazione di cellule e tessuti; 
  Vista la legge 1° aprile 1999, n.  91,  recante:  «Disposizioni  in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti»; 
  Visti gli articoli 8 e 10 della richiamata legge, che definiscono i
compiti  attribuiti  al  Centro  Nazionale  Trapianti  ed  ai  Centri
interregionali e regionali per i trapianti; 
  Visti, altresi', l'articolo 13 della citata legge che individua  le
strutture ove sono effettuati i prelievi di organi; gli articoli 15 e
16 che disciplinano le strutture per  la  conservazione  dei  tessuti
prelevati e quelle idonee ad  effettuare  i  trapianti  di  organi  e
tessuti; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 della legge 1° aprile 1999, n. 91,
che, nell'abrogare l'articolo 1 della legge 12 agosto 1993,  n.  301,
recante: «Norme in materia di prelievi  ed  innesti  di  cornea»,  ha
disposto che le disposizioni recate dagli articoli 2,  3  e  4  della
richiamata legge n. 301 continuano ad applicarsi ai prelievi ed  agli
innesti di cornea; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante:
«Linee  guida  sulle  modalita'  di  disciplina  delle  attivita'  di
reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule  e
tessuti  umani  a  scopo  di  trapianto»,  sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano il  23  settembre  2004  (Rep.  Atti  n.
2085/CSR), adottato in attuazione dell'articolo 15,  comma  1,  della
legge 1° aprile 1999, n. 91; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52,  recante:  «Riconoscimento  del
registro italiano dei donatori di midollo osseo»  che  istituisce  il
Registro nazionale italiano dei  donatori  di  midollo  osseo  presso
l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  dicembre  2004,
recante:   «Modalita'   per   il   rilascio   delle    autorizzazioni
all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2005, n. 27; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati»   che,   all'articolo   16,   comma   4,   prevede   che
l'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per
uso di trapianto e' regolata dalla normativa vigente  in  materia  di
trapianti; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  7  settembre  2000,
recante: «Disposizioni sull'importazione ed esportazione  del  sangue
umano e dei  suoi  prodotti,  per  uso  terapeutico,  profilattico  e
diagnostico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n.
248; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante:
«Linee guida in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico
delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e di Bolzano il  10  luglio  2003  (Rep.  Atti  n.
1770/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante:
«Aggiornamento del prezzo unitario di cessione  del  sangue  e  degli
emocomponenti  tra  servizi   sanitari   pubblici»,   sancito   dalla
Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e
Province Autonome di Trento e di Bolzano il 24 luglio 2003 (Rep. Atti
n. 1806/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  Autonome
in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche
presso registri e banche italiane ed estere sancito dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e di Bolzano il 5  ottobre  2006,  (Rep.  Atti  n.
2637/CSR), adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto il decreto del Ministro del lavoro, salute e delle
politiche sociali 18 novembre 2009, recante: «Disposizioni in materia
di  conservazione  di  cellule  staminali  da  sangue   del   cordone
ombelicale per uso autologo - dedicato»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2009 n. 303; 
  Visto la legge la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: «Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  Gennaio  2010,  n.  16  recante:
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE  che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche'  per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  in  tema  di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e celluleumani»; 
  Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', Sezione II,
espresso nella seduta del 19 luglio 2011; 
  Acquisita la nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
dell'11 novembre 2011, con la quale e' stato  formalizzato  l'assenso
tecnico sul presente decreto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 22 febbraio 2012 (Rep. Atti n. 48/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina i  criteri  e  le  modalita'  per
l'importazione e l'esportazione di tessuti e cellule umani  prelevati
da donatore cadavere o da  donatore  vivente  destinati  a  scopo  di
trapianto,  nonche'  l'importazione  ed  esportazione  di  gameti  ed
embrioni. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  inoltre
all'importazione ed esportazione di  cellule  staminali  emopoietiche
donate per uso allogenico (donazioni allogeniche) nei  casi  previsti
dalla normativa vigente. 
  3. Il presente decreto si applica alle attivita' di importazione ed
esportazione da e per Paesi appartenenti all'Unione Europea  o  Paesi
terzi. 
  4. In particolare il presente decreto si applica all'importazione e
all'esportazione di: 
    a) tessuti e cellule  di  origine  umana  prelevati  da  donatore
cadavere e da donatore vivente a scopo di trapianto (Capo I); 
    b) gameti ed embrioni destinati  ad  essere  utilizzati  ai  fini
della riproduzione assistita nel rispetto delle disposizioni  vigenti
in  materia  di  procreazione  medicalmente   assistita   (ai   sensi
dell'articolo, 4, comma 3, della legge n. 40/2004) (Capo II); 
    c) cellule  staminali  emopoietiche  (CSE)  prelevate  da  sangue
midollare, periferico e cordonale  e  donate  a  scopo  di  trapianto
allogenico (familiare e non familiare) (Capo III).