Allegato I Sezione 1 Prescrizioni specifiche relative alle importazioni A. Importazioni originarie di Paesi terzi eccetto la Cina 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di Paesi terzi diversi dalla Cina, in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, devono essere accompagnate da un certificato, come previsto all'art. 13, comma 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che: a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i. registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine; e ii. che e' stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non e' stata constatata la presenza di tale organismo; e iii. dove le piante sono state coltivate in un sito: a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che e' circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%; oppure c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti: i. al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura piu' di 1 cm nel suo punto di massimo spessore; ii. le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv). 2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della decreto ministeriale 16 ottobre 2006. I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%. B. Importazioni originarie della Cina 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 16, 18 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall'art. 13, comma 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che: a) le piante sono state coltivate, per tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure b) le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i. registrato e controllato dall'organizzazione nazionale cinese per la protezione delle piante; e ii. che e' stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non e' stata constatata la presenza di tale organismo; e iii. dove le piante sono state coltivate in un sito: a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che e' circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e iv. in cui, immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale minuziosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare l'eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%; oppure c) le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti: i. al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura piu' di 1 cm nel suo punto di massimo spessore; ii. le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv); d) il numero di registrazione dello stabilimento di produzione. 2. Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell'organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%. Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente: =============================================================== | numero piante nel | livello di campionamento distruttivo | | lotto | (numero di piante da tagliare) | +=====================+=======================================+ | 1 - 4.500 | 10% delle dimensioni del lotto | +---------------------+---------------------------------------+ | > 4.500 | 450 | +---------------------+---------------------------------------+ Sezione 2 Condizioni per lo spostamento 1. Le piante specificate originarie di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005, e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione: i. registrato in conformita' al decreto legislativo 214/2005; e ii. che e' stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non e' stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante; le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1% della contaminazione con un livello di affidabilita' del 99%; e iii. situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito: a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato, oppure in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato e' effettuato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che e' sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento dell'organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali l'organismo specificato, o tracce di esso, non e' stato trovato. I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purche' il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore. 2. Le piante specificate non originarie delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto iii), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma del decreto legislativo n. 214/2005. 3. Le piante specificate importate da Paesi terzi in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.