Allegato II Definizione delle zone delimitate e misure di cui all'art. 7 Sezione 1 Definizione delle zone delimitate 1. Le zone delimitate sono costituite da: a) una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza dell'organismo specificato e' stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione; e b) una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata. 2. La delimitazione esatta delle zone e' basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo specificato. Nei casi in cui il SFR conclude che e' possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si e' verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, e' possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione dell'organismo specificato non sia piu' possibile, il raggio non puo' essere ridotto al di sotto di 2 km. 3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto andranno modificati di conseguenza. 4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non e' rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, piu' un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, e' possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un'area dal clima simile. E' possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1, sono soddisfatte. Sezione 2 Condizioni in cui non e' necessaria la definizione di zone delimitate 1. Conformemente all'art. 7, comma 2, i SFR non sono tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell'art. 7, comma 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) vi sono prove che l'organismo specificato e' stato introdotto nella zona con le piante su cui e' stato trovato e vi e' motivo di credere che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, immediatamente associato ad una pianta specificata o no, che presumibilmente non portera' ad un insediamento; e b) e' stato accertato che non vi e' alcun insediamento dell'organismo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell'organismo specificato non e' possibile a motivo della sua biologia e in base ai risultati di un'indagine specifica e di misure di eradicazione che possono comprendere l'abbattimento e la distruzione precauzionale di piante specificate, comprese le loro radici, dopo che queste sono state esaminate. 2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, i SFR non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che adottino le misure seguenti: a) misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilita' che esso si diffonda; b) monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita dell'organismo specificato, piu' un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove e' stato rilevato l'organismo specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare ed intensivo; c) distruzione di tutto il materiale vegetale infestato; d) individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione; e) attivita' di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo; f) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell'art. 8. Sezione 3 Misure da adottare nelle zone delimitate 1. Nelle zone delimitate i SFR sono tenuti ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato: a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonche' rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non e' opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, e' consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all'art. 8; b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonche' esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non e' opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all'esame individuale e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonche' all'applicazione, ove opportuno, di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo specificato a partire da queste piante; c) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonche' delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento; d) evitare lo spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata adottando specifiche misure; e) individuazione dell'origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione; f) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante; g) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera b), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione 2; h) monitoraggio intensivo della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'art. 8; i) attivita' di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall'organismo nonche' sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all'art. 7; j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificita' o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilita' e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile; k) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9; Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere trasmesse sotto forma di relazione a norma dell'art. 8. 2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi sia evidenza che l'organismo specificato non puo' piu' essere eradicato, I SFR possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni: a) abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato, nonche' rimozione completa delle radici. Le attivita' di abbattimento devono iniziare immediatamente, tuttavia qualora le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo specificato, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un SFR competente per territorio stabilisca che non e' opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, e' consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all'art. 8; b) rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento; c) prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata; d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante; e) divieto di piantare nuove piante specificate all'aria aperta in una zona infestata di cui all'allegato II, sezione 1, punto 1, lettera a), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all'allegato I, sezione 2; f) monitoraggio intensivo della presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni e' indicato nella relazione di cui all'art. 8; g) attivita' di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza della popolazione sulle minacce rappresentate dall'organismo specificato, nonche' sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all'art. 7; h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificita' o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all'accessibilita' e all'eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile; i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato. Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere trasmesse sotto forma di relazione a norma dell'art. 8.