A  tutti  gli  Enti  proprietari   di
                                strade 
 
                                A tutte le Societa' concessionarie di
                                strade e autostrade 
 
                                Alle Prefetture - Uffici territoriali
                                del Governo 
 
                                Ai Commissariati del Governo  per  le
                                province autonome di Trento e Bolzano 
 
                                Alla    Presidenza    della    Giunta
                                regionale della regione Valle d'Aosta 
 
                                e, per conoscenza: 
 
                                Al Ministero dell'interno 
 
                                Al  Dipartimento   della   protezione
                                civile 
 
                                Al  Comando  generale  dell'Arma  dei
                                Carabinieri 
 
                                Al Comando generale della Guardia  di
                                Finanza 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni  nevose
ed i fenomeni di pioggia ghiacciata  (freezing  rain)  possono  avere
durata ed intensita' tali da creare situazioni di  pericolo  per  gli
utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; 
  Considerato  che  detti  fenomeni  possono,  in  base   alla   loro
intensita', determinare situazioni di ridotte condizioni di  aderenza
degli pneumatici dei veicoli; 
  Considerato che in tali circostanze occorre evitare che  i  veicoli
in difficolta' possano produrre blocchi della  circolazione  rendendo
di  conseguenza   difficoltoso,   se   non   impossibile,   garantire
l'espletamento del servizio di sgombero neve; 
  Considerato che  con  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  e'  stato
modificato l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada,  che  nell'attuale
formulazione  prevede  che  l'ente  proprietario  della  strada,  con
ordinanza, puo'  "prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero
abbiano a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici  invernali
idonei alla marcia su neve e su ghiaccio"; 
  Considerato che nelle stagioni invernali  2010/11  e  2011/12  sono
stati attuati da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti
in esecuzione dell'articolo 6,  comma  4,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 285/1992, che non sempre sono risultati coordinati  ed
uniformi, di modo che si sono verificate situazioni  di  disagio  per
gli utenti delle strade che si sono trovati a  dover  ottemperare  ad
obblighi diversi a seconda dell'ambito territoriale attraversato; 
  Considerato  che  al  fine  di  garantire  migliori  condizioni  di
sicurezza  della  circolazione  nei  periodi   invernali   si   rende
necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari
delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai  Sindaci  dei
comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalita' di
attuazione dei provvedimenti; 
  Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Centro di Coordinamento
nazionale per fronteggiare le  situazioni  di  crisi  in  materia  di
viabilita', di seguito denominato Viabilita'  Italia,  istituito  con
decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, di concerto con il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26  del  2  febbraio  2005,  e  modificato  con
decreto del Ministro dell'interno 15 novembre 2011, di  concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011,  quale  struttura  di
coordinamento tecnico-amministrativo con  il  compito  di  promuovere
interventi operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a
crisi derivanti da avversita' atmosferiche  od  altri  eventi,  anche
connessi alle attivita' umane, che interessino la viabilita' stradale
e siano suscettibili di avere riflessi  sul  regolare  andamento  dei
servizi e della mobilita' generale del Paese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del
quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  allegato
al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale,  n.  301  del  28  dicembre   2011,   con   il   quale   al
Sottosegretario di Stato  e'  stato  attribuito  il  titolo  di  Vice
Ministro; 
  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992; 
 
                               Emana: 
 
  la seguente direttiva agli enti proprietari e  concessionari  delle
strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni 
  Fuori  dai  centri  abitati,   lungo   le   strade   frequentemente
interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata
(freezing  rain)  nel  periodo  invernale,  gli  enti  proprietari  o
Concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,
lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992,  prescrivere  che  i
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote  e  i  motocicli,
siano muniti di pneumatici invernali ovvero  abbiano  a  bordo  mezzi
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. 
  Ai fini della necessaria uniformita'  si  dispone  che  il  periodo
interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre  e  il  15
aprile  e  che  il  provvedimento  sia   redatto   utilizzando   come
riferimento  il  modello  in  allegato  A.  Gli  enti  proprietari  o
concessionari  che  avessero  gia'  adottato  provvedimenti  con   un
intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data  del
termine di fine periodo secondo l'indicazione che precede. 
  Per rendere noto l'obbligo si invita ad impiegare segnali  stradali
compositi del tipo di quelli riportati in allegato B. 
  Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote  e  i
motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto. 
  Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni  possono  adottare
gli stessi provvedimenti anche  all'interno  dei  centri  abitati  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992. 
  Resta impregiudicata la possibilita' per gli  enti  proprietari  di
strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una  estesa
temporale  diversa  per  strade  o  tratti  di  esse  in   condizioni
particolari  quali  ad   esempio   strade   di   montagna   a   quote
particolarmente alte. 
  Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati  sono  quelli
omologati  secondo  la  Direttiva  92/23/CEE  del   Consiglio   delle
Comunita'  Europee,  e  successive  modifiche,  ovvero   secondo   il
corrispondente regolamento UNECE,  muniti  del  previsto  marchio  di
omologazione. 
  I  mezzi  antisdrucciolevoli  impiegabili   in   alternativa   agli
pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme  concernenti  i
dispositivi  supplementari  di  aderenza  per  gli  pneumatici  degli
autoveicoli di categoria M1, N1,  O1  e  O2.  Sono  altresi'  ammessi
quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie  M,
N e O superiori, cosi' come e' fatto salvo l'impiego dei  dispositivi
gia' in dotazione, purche' rispondenti a quanto previsto dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  13  marzo  2002  -
Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su  veicoli
della categoria M1. 
  I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a  bordo  devono  essere
compatibili con gli pneumatici  del  veicolo  su  cui  devono  essere
installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni
di  installazione  fornite  dai  costruttori  del   veicolo   e   del
dispositivo. 
  Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa  l'impiego
dei mezzi antisdrucciolevoli, si  chiarisce  che  i  medesimi  devono
essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. 
  Nel caso di impiego  di  pneumatici  invernali  sui  veicoli  delle
categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote
al fine di conseguire  condizioni  uniformi  di  aderenza  sul  fondo
stradale. 
  Nel caso di impiego  di  pneumatici  chiodati,  limitatamente  alla
marcia  su  ghiaccio,  sui  veicoli  di  categoria  M1,  N1   e   O1,
l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con
la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D  del  22.10.1971,  emanata
dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. 
  Lungo le autostrade e le altre strade a carreggiate  separate,  per
le  necessita'  di  ottimizzazione  delle  attivita'  finalizzate  ad
affrontare situazioni  di  emergenza,  e'  consentita  l'apertura  di
varchi nello spartitraffico. 
  Lungo i tratti piu' esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o
interessati  dai  relativi   provvedimenti   di   regolazione   della
circolazione  (es.  fermo  temporaneo  dei   mezzi   pesanti),   dove
risulterebbe critica  l'apertura  tempestiva  di  varchi  nel  numero
necessario, questa potra' essere attuata  anche  in  via  preventiva.
Ovviamente tale apertura dovra' essere limitata al periodo  di  tempo
strettamente necessario. 
  La scelta operata dai  gestori  dovra'  risultare  coerente  con  i
criteri per l'individuazione delle aperture di  lungo  periodo  sulle
barriere  centrali  spartitraffico  funzionali  alla  gestione  delle
operazioni invernali, indicati da Viabilita' Italia. 
  Per ognuno dei varchi cosi individuati sara' predisposta sul posto,
e nei  tratti  in  avvicinamento,  alle  distanze  regolamentari,  la
collocazione di idonea segnaletica temporanea di pericolo. 
  Le  situazioni   di   emergenza   correlate   al   verificarsi   di
precipitazioni  nevose  particolarmente  intense  possono  richiedere
l'adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione
della circolazione  sulle  strade  che,  fuori  dei  centri  abitati,
ricadono nella competenza dei Prefetti,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992. 
  Anche in questo caso, fermo restando il potere di  disciplinare  in
modo autonomo e discrezionale le situazioni che hanno  una  rilevanza
soltanto provinciale, nel  caso  in  cui  le  intense  precipitazioni
nevose sono ragionevolmente attese o sono in atto nel  territorio  di
piu' province, e' opportuno che siano definiti provvedimenti uniformi
e coordinati, che possono interessare  anche  territori  limitrofi  a
quelli di stretta competenza. 
  Infatti, operazioni di limitazione o  blocco  totale  del  traffico
veicolare  sono  veramente  efficaci,  anche  nella  misura  in   cui
consentano di evitare che, da  zone  adiacenti  o  prossime,  possano
affluire nell'area interessata flussi veicolari che, una volta  nella
zona, non potrebbero essere piu' fermati o ricoverati  in  condizioni
di sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative
alla circolazione gia' resa critica dalle precipitazioni nevose. 
  In  occasione  del  verificarsi  di  eventi  di  questo   tipo,   i
provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  285/1992,  possono  essere  adottati  dai  Prefetti,
percio',  possono  riguardare  non  solo  le   strade   in   cui   le
precipitazioni sono in atto, ma  anche  quelle  che  vi  affluiscono,
anche se su queste ultime le  precipitazioni  non  sono  segnalate  o
previste.  Una  siffatta   articolazione   dell'ambito   territoriale
interessato da operazioni di regolazione della circolazione impone di
considerare in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in
atto e la loro ragionevole evoluzione. 
  Tale valutazione puo' essere compiuta attraverso il  contributo  di
Viabilita' Italia, operante presso il Ministero dell'interno. 
  Nel contesto emergenziale  che  le  precipitazioni  nevose  possono
assumere in ragione  della  estensione  e  della  durata,  oltre  che
dell'intensita', Viabilita' Italia,  avvalendosi  pure  dei  Comitati
Operativi per la Viabilita' (COV),  istituiti  dal  medesimo  decreto
interministeriale presso ciascuna Prefettura -  Ufficio  Territoriale
del Governo (UTG), puo'  monitorare  meglio  il  fenomeno  e  la  sua
portata. 
  Per  la  necessaria  uniformita'  dell'azione  di  regolazione  del
traffico, le ordinanze  che  dispongono  limitazioni  o  chiusure  di
strade o autostrade, saranno adottate dai Prefetti, in  coordinamento
tra di loro. 
  Si richiama  l'attenzione  anche  sulla  necessita'  di  provvedere
all'adozione dei provvedimenti di revoca delle  richiamate  ordinanze
con la necessaria tempestivita', ed in modo coordinato rispetto  alle
aree limitrofe, soprattutto  quando  riguardano  autostrade  o  altre
arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico. 
  I provvedimenti in situazioni di emergenza  di  cui  sopra,  quando
riguardano  i  centri  abitati,  appartengono  alla  competenza   dei
Sindaci, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 285/1992. 
  Sebbene le esigenze di regolazione del traffico  in  ambito  urbano
rispondano a logiche piu' complesse ed  articolate,  appare  comunque
auspicabile che i Sindaci, nell'adozione dei predetti  provvedimenti,
tengano in opportuna  considerazione  i  provvedimenti  adottati  dai
Prefetti  e  le  indicazioni  fornite  da   Viabilita'   Italia,   o,
localmente, dal COV presso la Prefettura - UTG. Cio'  allo  scopo  di
evitare  situazioni  di  disarmonica  regolazione  del  traffico  che
possono avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto  sulle
arterie di grande comunicazione che attraversano i centri abitati. 
  Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emergenze  sara'  data
ampia e tempestiva diffusione attraverso  i  mezzi  di  comunicazione
disponibili a livello nazionale e locale e attraverso  il  Centro  di
Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS). 
  Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Prefetti ed  i
Sindaci dei Comuni, cui la presente direttiva  e'  indirizzata,  sono
invitati a darne puntuale attuazione per le strade che ricadono sotto
la loro competenza. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 gennaio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 135