IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2012 destinato al funzionamento
delle Universita' e dei Consorzi Interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012 relativo  ai
criteri per la ripartizione  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
delle universita' per l'anno 2012, registrato alla Corte dei conti il
22 maggio 2012, reg.7, Foglio 32; 
  Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale  n.
71 del 16 aprile 2012 con il quale vengono destinati € 5.000.000  per
la prosecuzione  del  programma  denominato  «Programma  per  giovani
ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani  studiosi  ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di  titolo  di  dottore  di
ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e  impegnati  stabilmente
all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca  autonomamente
proposti  presso  Universita'  italiane,  attraverso  la  stipula  di
contratti ai sensi dell'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro. 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma  3  lettera  b)  della
legge 30 dicembre  2010,  n.  240  che  prevede  la  possibilita'  di
stipulare contratti di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  di
durata triennale  non  rinnovabili,  con  possessori  del  titolo  di
dottore di  ricerca  o  titolo  equivalente,  ovvero  per  i  settori
interessati,  del  diploma  di  specializzazione  medica  che   hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di  assegni  di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
  Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i  contratti
di cui al comma 3, lettera  b)  del  medesimo  articolo  e'  pari  al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento; 
  Visto l'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  ai
sensi del  quale,  «nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione,  il  titolare  del  contratto,   alla   scadenza   dello
stesso, e'  inquadrato  nel  ruolo  dei  professori   associati.   La
valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi
riconosciuti  a  livello  internazionale  individuati  con   apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del
Ministro»; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio
universitario   nazionale,   i   programmi   di   ricerca   di   alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema
universitario  e  della  ricerca,  e  del   Consiglio   universitario
nazionale, limitatamente alle disposizioni relative  al  reclutamento
di giovani ricercatori del «Programma per giovani  ricercatori  "Rita
Levi Montalcini"» attuative del predetto  art.  29,  comma  7,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Ritenutala  necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte ed alla erogazione delle risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n.  71  del  16  aprile
2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il programma per il reclutamento di  giovani  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 71  del  16
aprile 2012, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita', in  possesso
del  titolo  di  dottore  di   ricerca   o   equivalente   conseguito
successivamente al 31 ottobre 2006 e risultino stabilmente  impegnati
all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di  ricerca
presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I  servizi
prestati all'estero in ragione di borse di studio o da  finanziamenti
ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del
triennio di attivita' di ricerca o di  didattica  svolto  all'estero.
Nel corso del triennio  di  servizio  all'estero,  gli  studiosi  non
devono  aver  ricoperto  alcuna  posizione   (ricercatori   a   tempo
determinato che  hanno  svolto  prolungati  periodi  di  ricerca  e/o
didattica  all'estero,  assegnisti,  contrattisti,  dottorandi  anche
iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita'  e  centri
di  ricerca  stranieri,  titolari  di   borse   di   studio)   presso
enti/istituzioni universitarie e  non,  nel  territorio  dello  Stato
Italiano. Gli studiosi dovranno aver completato il PhD  entro  il  31
ottobre 2009, in modo  che  nel  triennio  siano  comprese  attivita'
didattiche e/o di ricerca  post-dottorale  non  finalizzate  al  solo
conseguimento del PhD.