Allegato
Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l'assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle regioni e
province autonome italiane
Indice
Introduzione
Note
1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea
1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente
soggiornanti
1.1.1. iscrizione obbligatoria
1.1.2. iscrizione volontaria
1.1.3. non iscrivibili (soggiornanti per periodi inferiori a tre
mesi, soggiomanti per cure mediche)
1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza
permesso di soggiorno (Stranieri Temporaneamente Presenti - STP)
1.2.1. codice STP
2. Cittadini appartenenti all'Unione Europea
2.1. iscrizione obbligatoria
2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione
volontaria
2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni
comunitarie (Formulari comunitari)
2.3.1. TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia)
2.3.2. Attestazione di diritto rilasciate da istituzioni
comunitarie (Formulari Comunitari)
2.4. soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di
diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR (codice
ENI)
3. Sintesi procedure (Tavole sinottiche)
4. Allegati
4.1. Modulistica
4. 2 Elenco normative di riferimento
Introduzione
Scopo del presente documento e' di fornire, a legislazione vigente,
indirizzi operativi per l'applicazione omogenea della normativa
relativa all'assistenza sanitaria della popolazione straniera.
L'obiettivo e' quello di sistematizzare le indicazioni emanate negli
anni, al fine di favorire la piu' corretta applicazione della
normativa vigente per l'assistenza sanitaria alla popolazione
immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee nei vari territori
regionali le modalita' di erogazione della stessa, ridurre le
difficolta' all'accesso alle prestazioni e la discrezionalita'
interpretativa delle regole per l'accesso alle cure che minano la
garanzia dei livelli essenziali di assistenza e di equita',
migliorare la circolazione delle corrette informazioni tra gli'
operatori sanitari e semplificare il lavoro degli operatori sanitari.
Il Documento e' frutto di un accurato lavoro di ricognizione delle
disposizioni normative vigenti in materia del Tavolo interregionale
"Immigrati e servizi sanitari", istituito nell'ambito del progetto
"Promozione della salute della popolazione immigrata", promosso dal
Ministero della salute, Centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie, la cui realizzazione e' stata affidata alla
regione Marche nell'anno 2007.
Il Documento raccoglie non solo le numerose indicazioni normative
italiane e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati
in quanto tali, ma coglie anche i principi ispiratori di tali
normative e delle direttive europee.
Note
A) La condizione amministrativa degli "stranieri"
Gli stranieri:
1) se provenienti da Paesi extra-europei possono essere regolarmente
presenti in quanto in possesso di permesso di soggiorno o essere
presenti ma non avere un permesso di soggiorno (irregolari: in
precedenza avevano un permesso di soggiorno che non hanno potuto
rinnovare; clandestini: non hanno e non hanno mai avuto un permesso
di soggiorno);
2) se provenienti da Paesi appartenenti alla Unione Europea1 non
sono piu' tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le
Questure.
Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che determinano
il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, e'
tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione
residente o nei casi in cui viene mantenuta la residenza
all'estero, allo schedario della popolazione temporanea.
B) Per ogni capitolo vengono:
• descritte le caratteristiche dell'assistenza (a parita' o meno
degli italiani)
• messe in nota le normative di riferimento
• elencati i documenti necessari per l'iscrizione (Capitolo 3,
Sintesi delle procedure - Tavole sinottiche)
• descritte le caratteristiche della partecipazione alla spesa
C) Acronimi
CE: Comunita' Europea
D.Lgs.: Decreto Legislativo
DG RUERI: Direzione Generale peri Rapporti con l'Unione Europea e
per i Rapporti Internazionali
D.M.: Decreto Ministeriale
DPCM: Decreto Presidente Consiglio Ministri
DPR: Decreto Presidente della Repubblica
ENI: Europei non Iscritti
LEA: Livelli Essenziali di Assistenza
MMG: Medico di Medicina Generale
P.A.: Provincia Autonoma
Pds: Permesso di soggiorno
PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
SSR: Servizio Sanitario Regionale
STP: Stranieri Temporaneamente Presenti TEAM: Tessere Europea
Assicurazione Malattia
T.U.: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.Lgs,
n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
UE: Unione Europea
--------
1 Dal 2007 i Paesi dell'UE, sono 27: Belgio, Germania ovest,
Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (dal 1951), Regno Unito.
Irlanda e Danimarca (dal 1973), Grecia (dal 1981), Spagna e
Portogallo (dal 1986), Germania est (dal 1990), Austria, Svezia e
Finlandia (dal 1995), Cipro, Estonia, Lettonia, Iltuania, Malta,
Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria (dal
2004), Bulgaria, Romania (dal 2007). Vengono inoltre applicati i
regolamenti CEE a Svizzera, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea
1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente
soggiornanti
1.1.1. iscrizione obbligatoria al SSR
Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che determinano
l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del
Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia2 ,3 .
- lavoro subordinato (anche stagionale)
- lavoro autonomo
- motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con
ingresso in Italia precedente al 5 novembre 20084 )
- asilo politico/rifugiato
- asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria5 ,6
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")7
- attesa adozione8 - attesa adozione
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati9 ,10
- richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno11 e soggiornanti di lungo
periodo12
- familiari13 non comunitari di cittadino comunitario iscritto al
SSR14 ,15
- attesa di occupazione16
- attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa
della definizione della pratica, per coloro cha hanno fatto domanda
di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)17
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal
possesso del permesso di soggiorno18 ,19
- genitore che svolge attivita' lavorativa con permesso di
soggiorno per assistenza minore20 ,21 ,22
- donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di
gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvede
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a
titolo obbligatorio23
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e
internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semiliberta',
sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di
soggiorno24 - detenuti negli istituti penitenziari per adulti e
minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in
semiliberta', sottoposti a misure alternative alla pena, con o
senza permesso di soggiorno
- permessi per motivi di giustizia25
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attivita'
lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute
fiscali (es. parroci)26
- status di apolide27
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attivita'
lavorativa
- residenza elettiva con titolarita' di pensione contributiva
italiana
- motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei soggiornanti ai
sensi dell'art. 36 del T.U.; ingresso per cure mediche). Si' fa
riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o motivi
umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di
soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano
di lasciare il territorio nazionale28 ,
Si sottolinea che la donna in possesso di permesso di soggiorno per
cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione
obbligatoria al SSR per se' e per il bambino29 .
Il padre del bambino e' equiparato alla madre e pertanto deve
essere iscritto al SSR30 .
Ai minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico in
alcune regioni e ospitati presso famiglie, enti o associazioni,
nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea
autorizzati dal Ministero della Solidarieta' - Comitato per i
Minori Stranieri elo dalle Regioni, deve essere garantita
l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno dietro
esibizione da parte dell'adulto affidatario, di documentazione
attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.
--------
2 Verra' di seguito indicato come Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (T.U.) il D.Lgs. n. 286/1998 e le successive
modifiche ed integrazioni.
--------
3 Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del T.U.
"Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio
sanitario nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza".
--------
4 Circ. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, DGRUERINI/1.3.ba19682/P del 4 maggio 2009.
--------
5 Art. 27 del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007,: "1 titolari di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento
riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale
e sanitaria".
--------
6 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "Asilo
umanitario: il riferimento e' agli articoli del T.U. '18, comma 1
(soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma 2, lettere
a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni
diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un
massimo di sei mesi), 20, comma 1 (misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1, (stranieri
ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo
all'assicurazione obbligatoria od all'erogazione di prestazioni
sanitarie)", DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20,
comma ldel T.U.
--------
7 La Convenzione di Dublino, cui aderiscono tutti gli stati membri
dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema
per identificare - tramite una serie di criteri specifici - Io Stato
competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri vi
e' anche quello per cui e' competente ad esaminare la domanda il
primo Stato in cui giunge il richiedente. Lo status giuridico del
cittadino straniero a cui e' rilasciato un permesso di soggiorno ai
sensi della Convenzione di Dublino e' quello di richiedente asilo (o
di richiedente la protezione internazionale).
--------
8 Occorre rilevare che al minore straniero adottato o in
affidamento pre-adottivo non e' rilasciato alcun permesso di
soggiorno (Vedi Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della
Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin
dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero
di adozione o di affidamento pre, adottivo (art. 34, comma 1, L. n.
184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le
stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore
italiano (sono cioe' richiesti: documento d'identita' del genitore,
stato di' famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore
(Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/1.3.b.a/5719/P del 17 aprile
2007).
--------
9 Art. 19, comma 2 del T.U.
--------
10 Le spese per l'accertamento dell'eta' sono a carico della
Prefettura.
--------
11 Art. 9, comma 1 del T.U. e art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999.
--------
12 "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"
(pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi
dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999,
(come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8
gennaio 2007) e' un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e da'
diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.
--------
13 Art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, comma 3, e Circ. Ministero della
Salute DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto.2007, dove per
"familiare" si intende:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante
equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle
condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro
ospitante
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla
lettera
Per i familiari a carico fare riferimento al paragrafo " Note
generali per gli stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti".
--------
14 Art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007: "1 familiari non comunitari di'
cittadino dell'Unione, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per
territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione".
--------
15 Art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007: "ai familiari del cittadino
comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro
dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente, la questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente
per familiare di cittadino europeo"
--------
16 Compresi:
- gli studenti che hanno conseguito in Italia dottorato o master
universitario di secondo livello, in quanto possono avere il
permesso di soggiorno per 12 mesi per "attesa occupazione". Circ.
Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009;
- gli ultrasessantacinquenni con permesso "in attesa di occupazione"
che non sono iscrivibili al Centro per l'Impiego.
--------
17 Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000; nota DG Rapporti
con l'Unione Europea e Internazionali, uff.VI, del 23 novembre 2009:
l'iscrizione al SSN per colf e badanti potrebbe essere effettuata in
via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di
soggiorno e salvo cessazione nelle ipotesi in cui si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione
...o vi sia interruzione del rapporto di lavoro".
Si vedano anche indicazioni in tal senso delle Regioni
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto.
--------
18 L. n. 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo" e art. 35, comma 3, lettera
b) del T.U.
--------
19 Risoluzione A7-0032/2011 dell'E! febbraio 2011. II Parlamento
europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi piu'
vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di' documenti, abbiano
diritto e possano di fatto beneficiare della parita' di accesso al
sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in
gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano
diritto alla protezione sociale quale definita nella loro
legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22).
--------
20 Art. 29, comma 6 del T.U.: "al familiare autorizzato
all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di
svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in
permesso per motivi di lavoro".
--------
21 Art. 11 del DPR n. 394/1999.
--------
22 Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/Bba/8489/P del 16 aprile
2009.
--------
23 Circ. Ministero della Salute, DGRUERINI/11494/1.3.b.a./P del 19
luglio 2007. li permesso di soggiorno per motivi di studio
rilasciato al compimento della maggiore eta' (a stranieri gia'
regolarmente residenti) non comporta il pagamento del contributo al
SSR in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio.
"La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la
conservazione dell'iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioe' senza
il pagamento del contributo al SSN".
--------
24 Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della
medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30
novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio
sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui
sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso
di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal
sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie
erogate dal Servizio sanitario nazionale". Per le prestazioni
erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla
nazionalita', si applica il codice di esenzione F01.
--------
25 Art. 11, comma 1, lettera c bis) del DPR 394/1999.
--------
26 Ai fini dell'iscrizione obbligatoria devono produrre
un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero. Circ. Ministero della Salute DGRUERI
VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 e Circ. Ministero della Salute DG
RUERINI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.
--------
27 Lo status di apolide si riconosce a quelle persone che non
possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che
non sono piu' trattate come cittadini dalle autorita' competenti del
Paese d'origine e che, conseguentemente, non fruiscono piu' di
alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti
essenziali quali quelli d'identita' o di stato civile.
--------
28 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
--------
29 Art. 19, comma 2, lettera d) del T.U., art 28, comma 1, lettera
c) del DPR 394/1999.
--------
30 Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.
Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti
Iscrizione ai SSR nelle more del primo rilascio del permesso di
soggiorno
In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di
primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che
determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si
procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione
attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, ivi
compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o
emersione dal lavoro nero31 .
Iscrizione ai SSR e svolgimento di attivita' lavorativa o
iscrizione ai Centri per l'impiego Le norme attualmente in vigore32
affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un'attivita'
lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento (attuali
Centri per l'impiego), nel rispetto della legislazione del lavoro,
da' diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero
regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso
di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo
o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda
l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di
lavoro a tempo determinato, genitore che assiste il minore...)
Verifica requisiti per l'iscrizione al SSR
In tutti i casi in cui il cittadino straniero e' in possesso di un
titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione obbligatoria,
la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di'
ulteriori requisiti.
L'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di
attivita' lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi in cui
il cittadino straniero svolga attivita' lavorativa pur non essendo
in possesso di titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione
obbligatoria al SSR.
Residenza/Effettiva dimora
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e'
iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli
assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in
assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il
luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso
di soggiorno)33 .
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel
comune ove ha il dornicilio34 . Per i richiedenti protezione
internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio
riportato sul permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si
fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla
dichiarazione di ospitalita35 .
Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno
per protezione internazionale, asilo politico, protezione
sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono
iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di
soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con
l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di
richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di
presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il
domicilio effettivo.
Familiari a carico
"L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti.
Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai
minori figli di stranieri iscritti al SSR e' assicurato fin dalla
nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti." (T.U., art.
34, comma 2).
Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che
sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che
regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni
fiscali per carichi di famiglia36 :
"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri
della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito
complessivo superiore a euro 2.840,51, ai lordo degli oneri
deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non
conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati
o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati
limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al
tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri
familiari a condizione che convivano con il contribuente o che
ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed
effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori
(compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le
nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche
unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"
Durata dell'iscrizione sanitaria
L'iscrizione al SSR e' valida dalla data di' ingresso fino alla
scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno stesso in base alla norma del
salvo buon fine e nell'ottica della continuita' assistenziale37 .
Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene
rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro
confronti. le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai
regolamenti Comunitari38 , a parita' di condizione con i cittadini
italiani iscritti al SSR.
Iscrizione d'ufficio
Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, lo
straniero extracomunitario regolarmente presente sul territorio
nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al
SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere
all'erogazione dell'assistenza ed alla contestuale iscrizione
d'ufficio al SSR.
"Il possesso del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto
all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente
soggiornante, alla data di ingresso in Italia"39 .
Dichiarazioni sostitutive
I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di certificazione40 e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta41 ,
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani42 .
Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)
Il Decreto del 3 agosto 2004 del Ministero dell'interno prevede
l'adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.).
Tale formato di permesso di soggiorno non sempre riporta il motivo
di soggiorno e la residenza (o effettiva dimora). Pertanto gli
Uffici Anagrafici delle ASL rileveranno i dati necessari
all'iscrizione al SSR mediante le dichiarazioni sostitutive
dell'utente.
Codice Fiscale
Il Codice Fiscale viene normalmente rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate.
Questo puo' essere rilasciato anche da altri soggetti quali, ad
esempio, lo Sportello Unico per l'immigrazione (S.U.I.)
--------
31 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, Telex
Ministero della Salute DPS-X-40-286/98-240 del 1 aprile 2000.Circ.
Ministero della Salute DGRUERI/V1/1.3.b.a/5719/12 del 17 aprile
2007, Circ. Ministero della Salute DGRUERINI/1.3.b.a/20114113 del 19
novembre 2007.
--------
32 Art. 34 T.U., Circ. Ministero della Salute n 5 del 24 marzo
2000.
--------
33 Art. 42, commi 1 e 2 del DPR n. 394/1999.
--------
34 Art. 2, L. n. 1228 del 24 dicembre 1954, ad. 3, commi 38 e 39
della L. 94/2009.
--------
35 La Regione Lazio ha emanato specifica nota: n. 42013/AV/09 del 5
aprile 2006.
--------
36 Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010.
Lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o
autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta
unicamente le persone iscritte nella ''scheda di famiglia", cioe'
l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono
legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli
affettivi.
--------
37 Art. 42 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 modificato dall'Art.
39 del DPR n. 334 del 18 ottobre 2004.
--------
38 Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more
del recepimento del Regolamento CE numero 883 del 2004.
--------
39 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
--------
40 Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
--------
41 Art. 47 dei DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
--------
42 Art. 3, commi 2 e 3 DPR n, 445 del 28 dicembre 2000.
1.1.2. Iscrizione volontaria
I cittadini extra UE in possesso di un permesso di soggiorno di'
durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla pari
che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi
inferiori) e che non rientrano tra coloro che sono di diritto
iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono
chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del
contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.198643
.
Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che consentono
l'iscrizione volontaria al SSR:
- soggiornanti per motivi di studio
- collocati alla pari44
- residenza elettiva
- personale religioso45
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato46
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per
ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 200847 ,48
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in
Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche
ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale
assunto a contratto in Italia per il quale e' obbligatoria
l'iscrizione al SSR
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con
riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione
obbligatoria.
Gli importi sotto riportati devono essere versati tramite conto
corrente postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia
Autonoma.
Si precisa che l'iscrizione volontaria al SSR fa riferimento
all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere
dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno49 ,
non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa
corresponsione dell'importo minimo di € 387,34 ed e' valida anche
per i familiari a carico.
Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito
diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici
italiani l'importo e' di € 149,77.
Per coloro collocati alla pari50 l'importo e' di € 219,49 .
Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include
eventuali familiari a carico.
Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico,
l'importo del versamento dovra' essere calcolato in base al reddito
e non potra' essere inferiore a € 387,345851 ,52 .
II soggetto in possesso di permesso di soggiorno per motivi di
studio che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo svolgimento
di attivita' lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al
SSR.
--------
43 Art. 34, comma 3 del T.U. e art. 42, comma 6 DPR 394/99.
--------
44 europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n.
304 del 18 maggio 1973.
--------
45 Per l'iscrizione obbligatoria fare riferimento a pag. 13
--------
46 Art. 27 bis del T U., Circ. Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1
3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007.
--------
47 Art. 1, comma d), D.Lgs n. 160, 3 ottobre 2008, Circ. Ministero
della Salute DGRUERIA/1/.3.b.a145371P del 24 febbraio 2009, Circ
Ministero della Salute DGRUERIA/1/.3.b.a19682 del 4 maggio 2009.
--------
48 Si vedano: Circ. Regione Lazio prot. 84775 del 17 luglio 2009,
Circ. Regione Marche prot. 456561/SO4/CR del 12 agosto 2009, Cire.
P.A. Trentino Alto Adige prot. 23.2/5507/49465 del 27 gennaio 2010,
Circ. Regione Veneto prot. 593050/50.00.04/E.900.02.15 del 27
ottobre 2009, Circ. Regione Emilia Romagna prot. PG 2010/188856 del
23 luglio 2010.
--------
49 Circ. Ministero della Salute, DGRUERIA11/11494/1.3b.a./P dei 19
luglio 2007. "...in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, ii
previo pagamento del contributo annuale puo' consentire la
conservazione dell'iscrizione al SSR, nelle more della presentazione
del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell'interessato".
--------
50 Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della L. n. 304. del 18 maggio 1973.
--------
51 Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986: "L'iscrizione
volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato
al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno
precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale
contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a
20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino
al limite di 51.645,68 E. e' dovuto un contributo nella misura del
4%.
L'ammontare del contributo non puo' comunque essere inferiore
all'importo di 387,34 E."
--------
52 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
Note generali per gli stranieri con iscrizione volontaria
Residenza/Effettiva dimora
Lo straniero assicurato al SSR e' iscritto, eventualmente,
unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili
dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di
essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per effettiva dimora
si intende il luogo indicato nel permesso di soggiorno53 ). li
cittadino straniero e' tenuto a comunicare alla ASL il cambio di
residenza. La documentazione di richiesta di cambio di residenza
costituisce documento valido per l'iscrizione.
Dichiarazioni sostitutive
I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di certificazione54 e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta55 , limitatamente agli stati, alle qualita'
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani56 .
--------
53 Art. 42, commi 1 e 2 del DPR 394199.
--------
54 Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
--------
55 Art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
--------
56 Art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
1.1.3. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea non iscrivibili
Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi.
Agli stranieri non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti
sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto
per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione
obbligatoria ne' iscrivibili volontariamente al SSR, vengono
assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni, urgenti
e di elezione.
Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day
hospital) vengono prestate immediatamente; il pagamento avviene al
momento delle dimissioni del paziente. Le prestazioni sanitarie di
elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe.
Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle
Regioni e dalle Provincie Autonome57 .
Per le eventuali prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri
sono a carico del Ministero dell'Interno; pertanto I'ASL, l'Azienda
Ospedaliera o le strutture accreditate devono rivolgersi per il
relativo rimborso delle prestazioni erogate, all'Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente58 .
Rimangono salvi gli accordi internazionali che disciplinano in
regime di reciprocita' l'erogazione dell'assistenza sanitaria59 .
Coloro che rientrano nei predetti accordi e sono portatori di
specifici formulari rilasciati dallo Stato d'appartenenza, possono
fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalita' previste
in base al tipo di modello specifico per accordo o attraverso
l'iscrizione al SSR e comunque previo pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa a parita' di condizioni con i cittadini
italiani.
I paesi con cui sussistono accordi internazionali sono i seguenti:
- Argentina
- Macedonia
- Australia
- Montenegro
- Brasile
- Serbia
- Bosnia-Erzegovina
- Repubblica di S. Marino
- Capo Verde (momentaneamente sospesa)
- Tunisia
- Croazia
- Citta' del Vaticano e Santa Sede
- Principato di' Monaco
Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.60
I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in tre
differenti casi:
a) Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri.
Lo straniero non appartenente all'UE che intende sottoporsi a cure
mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal
decreto del Ministro degli Affari Esteri, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di
soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o
privata accreditata, che indichi ii tipo di cura, la data di inizio
e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale
degenza prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la
tutela dei dati personali;
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari
statunitensi, dovra' corrispondere al 30 per cento del costo
complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra' essere
versato alla struttura prescelta;
- documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di
quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il
rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente
nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere
corredata di traduzione in lingua italiana;
Il soggiorno per cure mediche non permette l'iscrizione al SSR e le
prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utente61 .
b) Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi
umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il
Ministero degli Affari Esteri62 .
"Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso
per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanita', di
concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini
stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed
adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale
intervento rientra nell'ambito della discrezionalita' politica dei
due ministri.
lI Ministero della Sanita', sulla base della documentazione
acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono
idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a
rimborsare direttamente, alle stesse strutture, l'onere delle
relative prestazioni sanitarie63 .
c) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento
umanitario delle Regioni.
Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449
le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale
ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della
Sanita', le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli
IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi
assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta
specializzazione a favore di:
- cittadini provenienti da Paesi extra IJE nei quali non esistono o
non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche
per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in
vigore accordi di reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non
rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura,
gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza sanitaria.
--------
57 Art. 8, commi 5 e 7 del D Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992 e
successive modifiche.
--------
58 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
--------
59 Art. 35, comma 2 del T.U.
--------
60 Il permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciato ai sensi
ai sensi dell'art. 36 del T. U.: Ingresso e soggiorno per cure
mediche non da' diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR. La spesa
per le cure erogate e' sostenuta dallo stesso paziente o ricade sul
Fondo Sanitario Nazionale o Regionale nell'ambito di interventi
umanitari del Ministero della Salute o delle Regioni.
--------
61 N.B. Si sottolinea che la donna in stato di gravidanza ed il
padre del bambino sino ai sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono, hanno diritto al permesso di soggiorno per
motivi di salute/umanitari con iscrizione obbligatoria al SSR e non
per cure mediche. Analogamente dicasi per individui non espulsi
dallo Stato per gravi motivi sanitari
--------
62 Art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 502/92 cosi come
modificato da D.Lgs. 517/93.
--------
63 Circ Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di
soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti - STP)
Gli Stranieri Temporaneamente Presenti, STP, sono coloro che, non
essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma
iscrivibili al SSR.
Per costoro la legge64 prevede:
"Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e
al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI,
ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva".
Sono in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della Sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 198965 ;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di
tossicodipendenza66 .
Cure Urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo
per la vita o danno per la salute della persona.
Cure Essenziali: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e
terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e
nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore
danno alla salute o rischi per la vita (complicanze,
cronicizzazioni o aggravamenti)67 Cure Essenziali: Prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la
vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)68 Cure
Essenziali: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche,
relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve
termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno
alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti)69
E' stato, altresi', affermato dalla legge il principio della
continuita' delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di
assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo
completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso70
.
Ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo,
considerati terapie essenziali, lo straniero STP e' trattato al
pari del cittadino italiano.
Le modalita' di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono
analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario,
programmate, ordinarie e in day hospital).
Per quanto riguarda le modalita' di erogazione dell'assistenza
sanitaria di base, il DPR 394/99, delega alle regioni italiane
l'organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione di chi
deve fornire l'assistenza sanitaria di base71 :
"le regioni individuano le modalita' piu' opportune per garantire
le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate
nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei
presidi sanitari accreditati, strutture in forma poiiambulatoriale
od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di
volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi
organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo
livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza
prenotazione ne' impegnativa".72
Ne deriva che per garantire l'assistenza essenziale le Regioni e le
P.A. possono prevedere l'assegnazione al MMG e al PLS.
Per gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno
occorre far riferimento anche alla risoluzione del Parlamento
europeo dell'e febbraio 201173 .
--------
64 Art. 35, comma 3 del T.U.
--------
65 ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. n. 176 del 27
maggio 1991.
--------
66 Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con
DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 255 del 31
ottobre 1990) e successive modifiche ed integrazioni.
--------
67 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
--------
68 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000:
l'individuazione delle cure essenziali e' di esclusiva competenza
del Ministero della Salute e l'accertamento dell'essenzialita' della
prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della
responsabilita' del medico".
--------
69 Per l'assistenza protesica che rientra nei LEA, le Regioni sono
tenute ad individuare i percorsi piu' idonei per fornire le
prestazioni necessarie
Si segnala che le Regioni Lazio, Piemonte hanno ricompreso le
suddette prestazioni di assistenza protesica tra le cure essenziali
con apposite deliberazioni, cosi come previsto dal DPCM 29 novembre
2001 - Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001.
--------
70 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
--------
71 Art. 43, comma 8 del DPR 394/99.
--------
72 Ad oggi sono 13 le Regioni e P.A. che hanno emanato indicazioni
alle proprie ASL per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria agli
STP secondo quanto previsto dal DPR 39411999 ("Indagine nazionale
Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi
sanitari regionali" a cura dell'Osservatorio Diseguaglianze Marche,
anno 2008, (http://ods.ars,marcheit) e sono 5 le regioni e 1 P.A. ad
assicurare, seppur in modo diversificato, il medico di medicina
generale e/o il pediatra di libera scelta (ricerca: 'La tutela della
salute degli immigrati nelle politiche locali, 2010 a cura dell'Area
Sanitaria della Caritas di Roma,( http://vvww.caritasroma.
ittwp-content/uploads/2010/09/DI RITTO ALLA SALUTE.pdf)
--------
73 Risoluzione A7-0032/2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati
membri "ad assicurare che i gruppi piu' vulnerabili, compresi i'
migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto
beneficiare della parita' di accesso al sistema sanitario" (punto
5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini,
indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione
sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto
la ricevano" (punto 22).
1.2.1 Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)
L'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di
permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un
tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero
Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le
prestazioni erogabili con finalita' prescrittive e di
rendicontazione.
Il codice STP puo' essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende
Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS.
Il codice STP e' un codice identificativo composto da 16 caratteri:
- tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL
(Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del
rilascio
Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle
prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni
sanitarie non ne sia in possesso o puo' altresi' essere rilasciato
preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in
particolare ai programmi di prevenzione.
Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di
soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e
di una dichiarazione di indigenza (vedi allegato) e viene utilizzato
per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parita' di'
condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di
partecipazione alla spesa (ticket).
Validita' e durata del codice STP
Il codice STP ha validita' su tutto il territorio nazionale e
durata di 6 mesi74 .
E' rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio
nazionale.
Documenti richiesti per il rilascio del codice STP
Le informazioni richieste dalla ASU struttura sanitaria per il
rilascio del codice STP sono:
- nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalita'.
Qualora non fosse possibile esibire un documento di identita' e'
sufficiente la registrazione delle generalita' fornite
dall'assistito75 .
I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati76 e
possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da
parte dell'autorita' giudiziaria.
Utilizzo del codice STP
Il codice STP deve essere utilizzato per:
- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie
(esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di
partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle
farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni
erogate dalle strutture accreditate del SSR.
Partecipazione alla spesa (Ticket)
Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri77 a carico dei
richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parita' coni cittadini italiani.
Lo straniero STP e' esonerato dalla quota di partecipazione alla
spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto
concerne78 ,79
- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto
senza prenotazione e impegnativa; (quali ad esempio quelle di
medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- le prestazione di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso
secondo i criteri di esenzione gia' definiti per i cittadini
italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della
maternita';
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le
articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano
nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV80 );
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i
limiti previsti dalla normativa in atto peri cittadini italiani, in
presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti
(con conseguente rilascio di Attestato di esenzione);
- eta'/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65
anni), alle stesse condizioni con cittadini italiani.
Per tutte le altre situazioni (prestazioni di II livello, di
diagnosi e cura, medicina riabilitativa e preventiva, alimenti
speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste
per il cittadino italiano.
Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in
possesso del codice STP, non avesse risorse sufficienti per il
pagamento del ticket, e' possibile applicare, a seguito di una sua
dichiarazione (allegato), ii codice di esenzione XI:11 che vale
esclusivamente per la specifica prestazione effettuata81 .
Oneri delle cure erogate e rendicontazione
Gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate82 , ai
soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote
di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a
carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le
prestazioni vengono erogate83 che avra' cura, pertanto di
richiedere:
1) al Ministero dell'interno il rimborso relativo all'onere delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia
ed infortunio, e cioe' quelle urgenti erogate tramite pronto
soccorso e quelle essenziali, ancorche' continuative, erogate in
regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o
in via ambulatoriale84 ;
2) alla Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di
cui al comma 3 dell'art 35 del T.U, punti a - f (pag. 28).
Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell'interno
tramite la Prefettura vanno effettuate in forma anonima, mediante
il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di
prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso85 .
Divieto di segnalazione
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di
segnalazione all'Autorita86 ,87
Si segnala anche che Ministero dell'Interno ha chiarito che "per lo
svolgimento delle attivita' riguardanti le dichiarazioni di nascita
e di riconoscimento di filiazione (registro nascita dello stato
civile) non devono essere esibiti documenti interenti il soggiorno,
trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore,
nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto"88
.
--------
74 Si auspica un periodo piu' lungo come ha disposto la Regione
Veneto che ha indicato, da tempo, come periodo di validita' dei
Codice STP 12 mesi rinnovabili.
--------
75 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "la
struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di
documenti d'identita' alla registrazione delle generalita' fornite
dall'assistito, non solo perche' il beneficiario delle prestazioni
non puo', in linea di principio, rimanere anonimo, ma anche ai fini
degli adempimenti dell'ari 4 del DPR 394199 e della rilevazione di
casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica
obbligatoria".
--------
76 D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e
integrazioni
--------
77 Cioe' il costo complessivo della prestazione o del ricovero.
--------
78 Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.
--------
79 Nella Regione Puglia gli STP, avendo sottoscritto la
Dichiarazione di indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che
dichiarano condizioni economiche minime per cui e' prevista
l'esenzione per i cittadini residenti. (DGR n. 1501, 1 agosto 2008:
"Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla
delibera di DGR n. 1198 del 6 agosto 2005 e s.m.e i," - pubblicata
sul BURP n. 127 del 14 agosto 2008)
--------
80 D.M. n.1 febbraio, 1991.
--------
81 Allegato "Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN", D.M.
del 17 marzo 2008.
--------
82 Art. 35, comma 3 del T.U., punti a - f pag. 28
--------
83 Art. 43, comma 4 del DPR 394/99.
--------
84 Ai sensi del DPCM del 29 novembre 2011 e succ. le prestazioni
essenziali sono comprese in tre grandi aree:
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, tra
cui profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di
diagnosi precoce, medicina legale;
assistenza distrettuale tra cui attivita' e i servizi sanitari e
sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di base, assistenza
farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi
domiciliare agli anziani e ai malati gravi, consultori, case
famiglia e comunita' terapeutiche);
assistenza ospedaliera: pronto soccorso, ricovero ordinario, day
hospital, assistenza in strutture per la lungo-degenza,
riabilitazione.
--------
85 Art. 43, comma 5 del DPR n. 394/1999.
--------
86 Al sensi del comma 5 dell'art. 35 del T. l'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le
norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione
alle autorita' di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto a parita' di condizioni con ii cittadino
italiano.
La Legge 94/2009 non solo non ha modificato tale norma, ma con la
modifica l'articolo 6, comma 2 del T.U. sottolinea la specificita'
ed eccezionalita' dell'articolo 35 del T.U. stesso: 'Fatta eccezione
per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a
carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti
alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati".
--------
87 Circ. Min. dell'interno n. 12, prot, 780/A7 del 27 novembre
2009.
--------
88 Circ. Min. dell'Interno n. 19 del 7 agosto 2009.
2. Cittadini comunitari
2.1. iscrizione obbligatoria
2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria
2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni
comunitarie
2.4. soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di
diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR, -
Codice ENI -
Gli Stati membri dell' Unione Europea (UE) sono 27 (dal 1° gennaio
2007):
Austria (AT)
Belgio (BE)
Bulgaria (BU)
Cipro (CV)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi - Olanda (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Regno Unito (UK)
Repubblica Ceca (CZ)
Repubblica Slovacca (SK)
Romania (RO)
Slovenia (SI)
Spagna (ES) Svezia (SE)
Ungheria (HU)
Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) ed
hanno aderito ai Regolamenti Comunitari
Norvegia (NO)
Liechtenstein (LI)
Islanda (IS)
I cittadini della Svizzera (CH) sono equiparati ai cittadini
dell'Unione Europea.
Principali riferimenti normativi:
• Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli
Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
• Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli
Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
• Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri" dei 29 aprile 2004
• D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri" dei 6 febbraio 2007
• Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione
e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente
all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea
n. 313 del 2 luglio 2009
• Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre
2009
• Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n.
883/2004
• Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004
e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di
Regno Unito e Danimarca89 )
--------
89 Regolamento CE 1231/2010, considerando (18) e (19)
Circolari e note ministeriali
• Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007
• Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007
• Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007
• Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 dei 21 luglio 2009
• Nota del Ministero della Salute DG RUER1/11/12712/1.3.b del 3
agosto 2007
• Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/1.3.b/1 del 19
febbraio 2008
• Nota del Ministero della Salute DG RUERI/11/15645-P del 24 luglio
2009
• Nota del Ministero della Salute DG RUER1/11/005846-P/1.3.b/1 del
30 marzo 2010
• Nota del Ministero della Salute DG RUERI/11/ 7656- P del 28
aprile 2010
• Nota del Ministero della Salute DG RUER1/11/ 7672- P del 29
aprile 2010
• Nota del Ministero della Salute DG RUER1/11/ 9004- P del 18
maggio 2010
• Nota del Ministero della Salute DG RUERI/11/10437-P del 11 giugno
2010
• Nota del Ministero della Salute DG RUER1/11/12647-P11.3.b/1 del
20 luglio 2010
• Circolare Ministero della Salute DG RUERINI/1.3.b-b/12881 del 22
luglio 2010
• Circolare Ministero della Salute DG RUERI/11/13254-P del 28
luglio 2010
• Circolare Ministero della Salute DG RUER1/11/18839-P del 12
ottobre 2010
• Nota del Ministero della Salute DG RUERIA/1/13ba/1192 del 13
gennaio 2011
• Nota del Ministero della Salute DG PROG S/ 3020 /1.3.b/1 del 7
febbraio 2012
• Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7257 /1.3.b/1 del 19
marzo 2012
• Nota dei Ministero della Salute DG PROGS/ 7366 /1.3.b/1 del 20
marzo 2012
• Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 852511.3. b/1 del 30
marzo 2012
• Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 11841 /13.b/1 del 10
maggio 2012
• Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 17416 /I.3.b/1 del 11
luglio 2012
• Nota del Ministero della Salute DG PROGS/26053/1.3.b/1 del 19
ottobre 2012
A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che
recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini
dell'Unione Europea non sono piu' tenuti a richiedere alcun titolo
di soggiorno presso le Questure.
Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano
il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, e'
tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione
residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione
temporanea)90 .
--------
90 Si applica la L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 ed il DPR n. 223
del 30 maggio 1989 (Regolamento anagrafico della popolazione
residente).
2.1. Iscrizione obbligatoria
Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino
comunitario sara' iscritto, unitamente ai familiari (anche non
cittadini dell'Unione), al SSR, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti casi91 :
1) lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato:
- iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro
e' a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (forma di
verifica annuale della persistenza dei requisiti per
l'iscrizione)92
- iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se il
rapporto di lavoro e' a tempo determinato inferiore all'anno o
rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto, ivi
compreso quello stagionale; in particolare, per i soli lavoratori
stagionali, l'iscrizione puo' essere effettuata anche per periodi
inferiori a 3 mesi.
2) familiari93 , anche non cittadini dell'Unione94 , di lavoratori
subordinati o autonomi nello Stato:
- iscrizione al SSR di pari durata dell'iscrizione del familiare
lavoratore
3) familiari a carico di cittadino italiano iscritto: - iscrizione
al SSR a tempo indeterminato
4) residenti in possesso di "attestazione di soggiorno
permanente"95 maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e
loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di'
soggiorno permanente (l'unica eccezione riguarda i figli minori che
vengono inseriti nello stesso attestato in quanto tale diritto
discende dal genitore):
- iscrizione al SSR a tempo indeterminato e senza la verifica di
ulteriori requisiti
5) disoccupati (gia' lavoratori subordinati o autonomi nel
territorio nazionale96 e loro familiari) se:
a) stato di' disoccupazione involontaria debitamente comprovata
dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel
territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego e
che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa97 :
- iscrizione al SSR sino a che permane lo stato di disoccupazione
(forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per
l'iscrizione);
b) in stato di' disoccupazione involontaria debitamente comprovata
sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel
territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l'impiego e che
abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa98 :
- iscrizione al SSR per un anno dalla data di disoccupazione;
6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra
l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di
formazione seguito:
- iscrizione al SSR per la durata del corso di formazione;
7) titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37),
E120/S1, E121/S1 (ex E 33), SED 07299
- iscrizione al SSR per la durata della validita' indicata nel
formulario. La descrizione piu' dettagliata e' riportata nella
parte dei formulari;
8) vittime di tratta o riduzione in schiavitu' ammesse a programmi
di protezione sociale100 ;
- l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione
della documentazione ed e' valida per tutta la durata del programma
di assistenza;
9) gia' lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile
a seguito di malattia o infortunio
- mantiene l'iscrizione finche' perdura lo stato di malattia o
infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro
(dipendente o autonomo);
10) iscritto alle liste di mobilita'
- mantiene l'iscrizione finche' perdura il periodo di mobilita101 ;
11) detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e
internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semiliberta',
sottoposti a misure alternative alla pena
- iscrizione finche' perdura le penal102 ;
12) genitori dell'UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge
176 del 27
maggio 1991 "Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989":
- con iscrizione rinnovata ogni anno.
13) minori affidati a istituti o a famiglie
In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione
obbligatoria al SSR, i cittadini dell'Unione possono formalizzare
detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in
altro stato membro.
--------
91 Circ. Min. della Salute Prot. DGRUERI/11/12712/1.3.b del 3
agosto 2007.
--------
92 Alcune Regioni hanno dato indicazione di iscrizione con durata
annuale per i primi cinque anni o attuano forme di verifica della
persistenza dei requisiti per l'iscrizione.
--------
93 Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007: per 'familiare" si' intende:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante
equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle
condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro
ospitante
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla
lettera b).
--------
94 Art. 10 del D.Lgs n. 30/2007: i familiari non comunitari di'
cittadino dell'Unione richiedono alla Questura competente per
territorio di residenza la Carta di Soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione (che diventa permanente dopo 5 anni).
Si ricorda che gli extra-comunitari possono avere il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP),
precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'ari 9
del TU e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato
dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) che e'
un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e da' diritto
all'iscrizione ai SSN a tempo indeterminato.
--------
95 Art. 14 del D.Lgs. n.30/2007: "li cittadino dell'Unione che ha
soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel
territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non
subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13."
.
Art. 17 del D. Lgs. n.30/2007: "Ai familiari del cittadino
comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente, la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente
per familiari di cittadini europei."
Vedere anche art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007: le deroghe alle
disposizioni relative al diritto di soggiorno permanente che puo'
essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo di cinque
anni di' soggiorno, alle condizioni ivi descritte.
--------
96 Con l'art. 7, comma 3 del D.Lgs, n. 30/2007 vengono definite le
condizioni per le quali il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore
subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio
status di "lavoratore subordinato o autonomo nello stato" e
conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR.
--------
97 Art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs n 297 del 19 dicembre 2002.
--------
98 di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 181 del 21 aprile
2000, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs 19 n. 297 del
19 dicembre 2002.
--------
99 Per la descrizione dei formulari si rimanda al punto 2.3.2
--------
100 Art. 6, comma 4 della L. n. 17 del 26 febbraio 2007: "Le
disposizioni del presente articolo si' applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'UE che si
trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo".
--------
101 Art. 15, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007
--------
102 Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della
medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30
novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio
sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui
sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso
di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal
sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie
erogate dal Servizio sanitario nazionale".
Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati,
indipendentemente dalla nazionalita', si applica il codice di
esenzione F01.
2.2. Contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria
L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini
dell'Unione che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e
risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di
provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza
sociale, cioe' che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E
106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), oppure che
non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria.
Il cittadino dell'UE, infatti, ha diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, anche
qualoral103 :
• disponga per se' stesso e per i propri familiari di risorse
economiche sufficienti104 , per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno
e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in attuazione alla
normativa vigente105 e con le caratteristiche riportate di
seguito), privata o pubblica che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale;
• sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di
formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di' soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o
con altra idonea documentazione e di un contratto di assicurazione
sanitaria privata o pubblica che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale.
Questi cittadini devono essere iscritti nelle anagrafi comunali
(iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui
mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della
popolazione temporanea).
ll contratto di assicurazione sanitaria non da' diritto
all'iscrizione al SSR. Il contratto di' assicurazione privata, deve
avere i seguenti requisiti106 :
- essere valida in Italia,
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante107 ;
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della
scadenza,
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela,
- indicare le modalita' e le formalita' da seguire per la richiesta
del rimborso.
Inoltre, viene richiamata la necessita' che l'interessato presenti
una traduzione in italiano della polizza assicurativa.
In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini
dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono prowedere
alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica
(in Italia iscrizione volontaria)108 .
Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini
dell'iscrizione volontaria si prescinde dai requisito della
residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio.
L'iscrizione volontaria puo' essere effettuata con il versamento
degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986.
--------
103 Art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D Lgs. n. 30/2007.
--------
104 La disponibilita' di risorse economiche sufficienti puo' essere
autocertificata dall'interessato (alt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e
per la loro quantificazione viene utilizzato il parametro
dell'importo del sussidio sociale minimo (consistente in Euro
5.317,65 annui - quota per l'anno 2009) ritenuto sufficiente per il
soggiorno del richiedente e di un familiare, raddoppiato nel caso di
ulteriori uno o due familiari, triplicato sei familiari conviventi
sono quattro o piu' di quattro, tenendo conto anche di eventuali
entrate da parte dei familiari conviventi.
Le risorse "sufficienti" possono essere periodiche, accumulate,
elargite da terzi (Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21
luglio 2009).
--------
105 D.M. dell'8 ottobre 1986.
--------
106 Circolare Min. della Salute DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3
agosto 2007.
--------
107 Direttiva CE n. 38/2004, art 7, comma 1, lett. b) e c).
--------
108 Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e
dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente
all'interno degli Stati membri. Commissione Europea n. 13 del 2
luglio 2009 e Circ. Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009.
2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni
comunitarie (Formulari comunitari)
Il Regolamento UE n. 631/2004 ha modificato notevolmente la
normativa comunitaria preesistente prevedendo l'introduzione
progressiva dal 1° giugno 2004 della TEAM (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia) che sostituisce i corrispondenti modelli
comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni
sanitarie in caso di temporaneo soggiorno in Stato membro diverso
da quello di residenza.
Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro109
, in "temporaneo soggiorno" in Italia e' garantito l'accesso alle
prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la TEAM.
Si precisa che:
1 cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza"110
.
La Commissione europea ha inoltre stabilito111 che lo Stato
ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non spostare
la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi,
"come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che
non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto
mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di
provenienza" .
In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo112 (inferiore o
superiore a tre mesi), il cittadino comunitario potra' utilizzare
la TEAM113 ,114 rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure
considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del
suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute,
In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR.
La TEAM ha sostituito i modelli comunitari: E 111 (temporaneo
soggiorno per turismo); E 128 (temporaneo soggiorno per studio e
per lavoratori distaccati); E 110 (trasporto stradale
internazionale); E 119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla
ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle
prestazioni sanitarie).
La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro115 ,
che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere
direttamente ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse
condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le
prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della
natura delle prestazioni e della durata del soggiorno116 ,117 (si
tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti",
"dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di
non discriminazione" ).
Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora
non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto
programmato e' da richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di
gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria118
Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di
assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni
regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di
diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del
soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia,
trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati
o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale,
ecc.).
Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai
Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle
visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non
grava alcun onere119 ,120 .
Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuita'
assistenziale e della medicina Turistica l'assistito e' tenuto al
pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilita'
di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al
rientro nel proprio paese d'origine.
La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio ed alcuni
Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1 E121/S1, E123/DA1,
SED 5072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione competente
del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della
partenza per l'Italia, in modo da poter essere utilizzati gia'
all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno di assistenza
sanitaria. Qualora il cittadino dell'Unione si trovi in Italia
privo di attestato e, quindi, nell'impossibilita' di dimostrare il
diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a carico della
propria istituzione estera alla quale e' iscritto, l'assistito e'
titolare della fattura di addebito per le prestazioni rese. fino
alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio della
EHIC che garantisca sulla copertura economica delle prestazioni
rese nei periodi in cui l'evento si e' verificato. Tale fattura
potra' essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa
per i periodi necessari sia pervenuta dall'istituzione estera
competente.
Gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera
competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se
la durata della permanenza dell'assistito lo consente)121 .
Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in
Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla
TEAM e da ciascun Formulano e si assumono l'onere delle prestazioni
sanitarie eventualmente erogate in Italia.
l Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito.
I titolari dei Formulari E1061S2, E109/S2, E120/S1, E121/S1, SED
S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS.
Sulla TEAM e su ogni Formulano e' indicato, nell'apposito riquadro,
il codicelSO dello Stato di emissione e la data di scadenza entro
cui possono essere erogate le prestazioni.
La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione
dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno in
Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta
compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati
anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la sigla UE, sia
sul retro, predisposto per rilevare i' dati dell'istituzione estera
competente.
--------
109 E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto
l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza
sociale, non da' diritti, diversamente da quanto accade nel caso
della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i
cittadini.
--------
110 Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.
--------
111 Comunicazione della commissione al parlamento Europeo e ai
Consiglio - COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad una migliore
trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare
e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati
membri".
--------
112 In caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi "deve
procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della
popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.
n.1228/1964 (legge anagrafica) e art. 32 dei DPR n. 223/1989
(regolamento anagrafico).
--------
113 Oppure Certificato sostitutivo provvisorio.
--------
114 Gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno successivamente
posti a carico delle competenti Istituzioni estere.
--------
115 E' tate la persona munita di attestato di diritto, in quanto
l'essere cittadino non da' diritti ai sensi dei regolamenti
comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto accade nel
caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari
sono i cittadini.
--------
116 Regolamento UE n. 631/2004.
--------
117 Non da' diritto all'iscrizione al SSR ne' alla scelta del MMG.
--------
118 In tal caso se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato
di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione e' gratuita
(salvo eventuale ticket)". Circ. Min, della Salute DG
RUERI/11/1271211.3.b del 3 agosto 2007.
--------
119 La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilita' tutte le
prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo
scopo stesso del viaggio in Italia: per fruire di tali prestazioni
permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte
dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante
presentazione del Mod. EI 12/S2.
In linea di principio generale la valutazione sulla necessita' delle
prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle
prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata in scienza e
coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono
essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio
guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi
non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili
senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria
dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non
sanitari.
--------
120 Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005
- Testo integrato con I'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art, 57
dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo
integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.
--------
121 Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL
usera' il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1
o S009 per richiedere E112/S2 o SO44 per richiedere la TEAM o il
certificato sostitutivo. Qualora la durata del soggiorno non
consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate
direttamente dall'assistito che potra' richiedere il rimborso al
rientro nel suo paese. Qualora previsto, il ticket deve essere
pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.
2.3.2. Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie
(Formulari Comunitari)
I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competente del
paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza
per l'Italia, vengono utilizzati per 'Iscrizione al SSR di
determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti in paese
(Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente.
E 106/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle
prestazioni in natura per malattia e maternita' dei residenti in
paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e
familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di
disoccupati.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validita' del mod. E1
06/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"122 ; non vanno rilasciati
la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza
TEAM).
El 09/S1 o SED 5072: attestato per l'iscrizione dei familiari (dei
lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso
da quello competente.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validita' del mod. E1
09/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e
con rilascio della tessera sanitaria a parita' di condizioni con i
cittadini italiani residenti.
Va rilasciato il "documento informativo"123 ; non vanno rilasciati
la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza
TEAM).
E 112/S2 o SED S010: attestato riguardante le cure programmate in
uno Stato membro diverso da quello competente.
Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche.
Non c'e' l'iscrizione al SSR ne' la scelta del medico di medicina
generale. Va rilasciato il "documento informativo"124 ; non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata
(senza valenza TEAM).
Il mod. El 12/S2 copre solo le cure per le quali e' stato
effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero
necessarie durante il temporaneo soggiorno non riferite alla
patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM.
E 120/51 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle
prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i
loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello
competente.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validita' del mod.
E120/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"125 ; non vanno rilasciati
la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza
TEAM).
E 121/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei titolari di
pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato
diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione: illimitata.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"126 ; non vanno rilasciati
la TEAM, ne' altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza
TEAM).
Il medico prescelto dai titolari dei predetti modelli non deve
compilare la ricetta per prestazione "visita ambulatoriale" o
"visita domiciliare.
E 123/DA1: attestato concernente il diritto alle prestazioni
sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie
professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione
residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere
cure relative alla malattia professionale. Non e' prevista
l'iscrizione al SSR e va rilasciato il "documento informativo" e
non e' estendibile ai familiari a carico.
Note generali per i comunitari
Residenza/Effettiva dimora
Il cittadino comunitario e' iscritto negli elenchi degli
assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha
fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui
dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio.
Autocertificazione
in materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i
cittadini dell'Unione Europea ai cittadini italiani. Pertanto
requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del
nucleo familiare, qualita' di vivenza a carico, nascita del figlio,
stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati127 .
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono piu'
richiedere, ne' accettare, dai propri utenti atti o certificati
contenenti informazioni gia' in possesso di un pubblico ufficio (a
seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle
modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con
l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).
Codice Fiscale
In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini comunitari"
che di "cittadini convenzionati" o di "cittadini stranieri" si
rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano.
Gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate
rilasciano, a domanda, il Codice Fiscale a tutti i cittadini
italiani ed a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio
Economico Europeo e della Svizzera su presentazione di un documento
di riconoscimento valido e comprensibile.
Familiari a carico
Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che
sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative128 che
regolano le detrazioni fiscali per carichi di' famiglia (Provv.
Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010):
"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri
della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito
complessivo superiore a giuro 2.840,51, al lordo degli oneri
deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non
conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati
o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati
limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al
tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri
familiari a condizione che convivano con il contribuente o che
ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed
effettivamente separato: i' discendenti dei figli; i genitori
(compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le
nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche
unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"
--------
122 Nota Min. della Salute DGPROGS/26053/1 3 b/1
--------
123 Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004
--------
124 Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004
--------
125 Nota Min. della Salute DGRUERI19310/1.3.b del 18 novembre 2004
--------
126 Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre 2004
--------
127 Art. 46 del DPR n. 445 dei 28 dicembre 2000 "Sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: data e
il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti
civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio,
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in
albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a
ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di' specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;stato di disoccupazione;
qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di
studente; qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa; di' non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali; qualita' di vivenza a carico; tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
--------
128 Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e
successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate,
prot. N. 12293/2010
2.4. Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di
diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR
I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio
nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria
al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire
che non possiedano attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1,
E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la
prestazione che viene loro erogata.
Se impossibilitati a pagare la prestazione perche' indigenti allora
dovranno autocertificare alla ASL l'assenza dei requisiti
assistenziali e autodichiarare la propria condizione di indigenza
(come da allegato)
In tal caso a tali cittadini verra' rilasciato un tesserino129
attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni130 ,131 :
• le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative132 , per malattia ed infortunio,
• sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva
Sono in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita'
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della Sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani133 ;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di
tossicodipendenza.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti
dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con
l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto gia' avviene
in 13 Regioni e P.A. puo' essere denominato ENI (Europeo Non
Iscritto)134 , anche ai' fini della tracciabilita' delle
prescrizioni.
Il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima
erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle
cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di: - esibizione di
documento di identita' ai sensi della normativa europea,
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da piu' di
tre mesi),
- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti,
- dichiarazione di' non essere nelle condizioni di iscrizione al
SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione
sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto
rilasciata dallo stato di provenienza,
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.
Il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di
emissione ed e' rinnovabile.
Il tesserino puo' essere utilizzato per:
- la prescrizione su ricattarlo regionale di prestazioni sanitarie
(esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di
partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle
farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni
erogate dalle strutture del SSR135 .
Partecipazione alla spesa (Ticket)
Le prestazioni devono essere erogate a parita' di condizioni con i
cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale
compartecipazione alla spesa.
--------
129 Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice
Regionale nelle seguenti Regioni e P.A.: Balzano (codice CTA),
Lombardia (codice CSCS), Toscana (Codice STP), Friuli Venezia
Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI).
Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle
cure indifferibili ma senza codice ENI.
--------
130 Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione
italiana che sancisce "la tutela della salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e garantisce
cure gratuite agli indigenti" e al "principio di non
discriminazione" ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul
funzionamento dell'UE
--------
131 Circ. Min. della salute DGRUERI/11/3152-P/1.3.13/1 del 19
febbraio 2008: "si e' del parere che il 13.Lgs 30/2007 debba essere
armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano
(art. 32 della Costituzione italiana), dai cui principi discende il
carattere solidaristico ed universale del Servizio sanitario
Nazionale"
--------
132 L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene
erogata secondo le modalita' individuate dalle Regioni e P.A.
--------
133 Circ. Min. Salute DGRUERI/11/31521P/I.3.b/1 del 19 febbraio
2008 "prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternita',
all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di condizione
con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio1978 n. 194, e del decreto
ministeriale 10 settembre 1998".
--------
134 Il codice ENI e' un codice identificativo composto da 16
caratteri:
- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL
(Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice - sette caratteri per
if numero progressivo attribuito al momento del rilascio
--------
135 Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/1.3.b del 3
agosto 2007; Circ. Min. della Salute DG RUERI/11/3152-P/1.3.b/1 del
19 febbraio 2008: "di tutte queste prestazioni dovra' essere tenuta,
da parte delle ASL, contabilita' separata, da cui risulti
l'identita' del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di
cui si terra' conto per l'azione di recupero e negoziazione nei
confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica"
3. Sintesi delle procedure (Tavole sinottiche)
Stranieri non appartenenti all'Unione Europea
Iscrizione obbligatoria
Parte di provvedimento in formato grafico
Iscrizione volontaria
Parte di provvedimento in formato grafico
Ingresso e soggiorno per cure mediche
Parte di provvedimento in formato grafico
Senza permesso di soggiorno
STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)
Parte di provvedimento in formato grafico
Cittadini appartenenti all'Unione Europea
Iscrizione Obbligatoria
Parte di provvedimento in formato grafico
Iscrizione o mantenimento dell'iscrizione
con onere a carico dell'istituzione estera competente
Parte di provvedimento in formato grafico
Iscrizione volontaria al SSR
Parte di provvedimento in formato grafico
Codice ENI
Soggiornanti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di
diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Allegati
4.1 Modulistica
CITTADINI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE
NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO
Parte di provvedimento in formato grafico
SOGGIORNANTI COMUNITARI INDIGENTI, SENZA
TEAM, SENZA ATTESTAZIONE DI DIRITTO DI
SOGGIORNO, SENZA REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
AL SSR
Parte di provvedimento in formato grafico
DICHIARAZIONE DI INDIGENZA
Parte di provvedimento in formato grafico
4.2 Elenco normative di riferimento
Elenco normative di riferimento
Vengono di seguito riportati (in ordine cronologico) i riferimenti
normativi nazionali ed europei citati nel testo
Riferimenti generali
Costituzione italiana, art. 32, 1948
L. n. 405, 29 luglio 1975:
Istituzione dei consultori familiari
L n. 194, 22 maggio1978, e del decreto ministeriale 10 settembre
1998:
Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione
volontaria della gravidanza
Convenzione di Dublino, 16 giugno 1990
Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame
di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle
Comunita' Europee
L. n. 176 del 27 maggio 1991:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti dei fanciullo
fatta a New York il 20 novembre 1989
Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001:
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
DPCM del 29 novembre 2001:
Definizione dei livelli essenziali di assistenza
Stranieri non comunitari
L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
L n. 304 del 18 maggio 1973:
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla
pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969
L. n 184, del 4 maggio 1983:
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
D.M. Sanita' dell'8 ottobre 1986:
Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza
sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980, n. 33
DPR n. 309 dei 9 ottobre 1990:
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza
D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992:
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421
D. Lgs. 517/93:
Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
D.Lgs. n. 286, del 25 luglio 1998:
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394, dei 31 agosto 1999:
Regolamento recante norme di' attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:
Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della
legge 30 novembre 1998, n. 419
Circolare Ministero della Salute n. 5, del 24 marzo 2000:
Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" -
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria
Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000
Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000:
"Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d)
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma
2, lett, d) del digs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il
divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figli"
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000:
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003:
Codice in materia di protezione dei dati personali
Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more del
recepimento del Regolamento CE numero 883 del 29 aprile 2004, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale
Circolare Ministero della Salute DGRUERI VI/AG412591 del 4 giugno
2004
DPR 31 luglio 1980, n. 681:
Assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del
clero che svolgono attivita' lavorativa all"estero e che ricevono una
remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente ai sensi
della legge 222/85 e del DPR 17.2.87, n. 33
D.Lgs. n. 3, dell'8 gennaio 2007:
Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
D.Lgs. n. 30, del 6 febbraio 2007:
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21
febbraio 2007:
Abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione.
Circolare Ministero della Salute DGRUERINIA.3.b.a15719/13 del 17
aprile 2007:
Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini
extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal
Ministero dell'Interno
Circolare Ministero della Salute, DGRUERIA/1/11494/1.3.b.a./P del 19
luglio 2007:
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non
appartenenti all'Unione europea
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12712/1.3.b del 3 agosto 2007:
Diritto di soggiorno peri cittadini comunitari, Direttiva 3872004 e
D.Lgs del 3 febbraio 2007, n, 30
Accordo intergovernativo tra il Governo Italiano e il Governo di
Bielorussia sulle condizioni di risanamento dei minori bielorussi in
Italia (artt. 2 e 4), anno 2007
D.Lgs. n, 251, del 19 novembre 2007:
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sui contenuto della
protezione riconosciuta
Circolare Ministero della Salute DGRUERiNI/1.3.b.a120114/P del 19
novembre 2007:
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non
appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D. Lgs 10
agosto 2007, n. 154
D.M. del 17 marzo 2008:
Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del
comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto
tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a
carico del Servizio sanitario nazionale (Allegato: Disciplinare
tecnico della ricetta SSN e SASN)
Ministero della Salute DGRUERIN1/.3.b a/4537/P del 24 febbraio 2009:
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 29 del Testo unico immigrazione, come modificato dal
Decreto legislativo n.i60 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria
per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne
Circolare Ministero della Salute DGRUERINI/Bba/8489/P del 16 aprile
2009:
Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno
che svolgono regolare attivita' lavorativa
Circolare Ministero della Salute DGRUERINI/.3.b.a/9682 del 4 maggio
2009:
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi
dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008
L. n. 94 del 15 luglio 2009:
Disposizioni in materia di' sicurezza pubblica
Circolare Ministero dell'interno n.19 del 7 agosto 2009:
Legge n.94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato
civile
Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto
2009:
Legge 15 luglio 2009, n.94, recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica
Circolare Ministero dell'Interno n. 12, prot. 7801A7 del 27 novembre
2009:
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale Divieto di segnalazione degli stranieri non in
regola con le norme del soggiorno. Sussistenza
Risoluzione del Parlamento Europeo A7-0032/2011 dell'a febbraio 2011
sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE
DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1 del
T.U.
Misure umanitarie di protezione temporanea
Stranieri comunitari
Regolamenti Comunita' Europea
Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati
SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati
SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
Regolamento CE n. 631/2004 che modifica il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si' spostano all'interno della Comunita' e il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalita'
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda
l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure
Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiomare liberamente nel territorio
degli Stati membri" del 29 aprile 2004
D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6
febbraio 2007
Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro
familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del
territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2
luglio 2009
Regolamento CE n. 987/2009 che stabilisce le modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16
settembre 2009
Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004
Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e
CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente
nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di' Regno Unito e
Danimarca
Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali
L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
D.M. dell'8 ottobre 1986:
Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza
sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980, n. 33
DPR n. 223 del 30 maggio 1989:
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente
D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:
Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della
legge 30 novembre 1998, n. 419
D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000:
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144
D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002:
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144
DPR n. 334 del 18 ottobre 2004:
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione
Circolare Ministero della Salute DGRUERI/9310/1.3.b del 18 novembre
2004:
Nuova ricetta del SSN e modalita' di compilazione per l'addebito alle
Istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito
della mobilita' sanitaria internazionale
D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007:
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
L. n. 17 del 26 febbraio 2007:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa
Circolare Ministero dell'interno n. 19 del 6 aprile 2007:
Decreto legislativo n. 30, dei 6 febbraio 2007, recante "Attuazione
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE.
73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007:
Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera
circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari
Nota Ministero della Salute prot. DGRUERI/11/12712/I 3.b del 3 agosto
2007:
Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e
D.lgs 3/02/2007 n. 30
Circolare Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007:
Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione europea
Nota Ministero della Salute DGRUER1/11/3152-P/1.3.b/1 del 19 febbraio
2008:
Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini
comunitari dimoranti in Italia
Circolare Ministero dell'Interno, n, 18 del 21 luglio 2009:
Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle
linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura
sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e
sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno"
Nota Ministero della Salute OGRUERI/I1/15645-P del 24 luglio 2009:
Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della
Direttiva 2004/38 -.Nota informativa relativa alla copertura
sanitaria degli assistiti stranieri muniti di tessera europea di
assicurazione malattia (TEAM)
Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato
con I'A.C.N. del 29 luglio 2009: Disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni e integrazioni
Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot N. 12293 del 1 febbraio
2010:
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2010-PE" con le
relative istruzioni
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/005846-P/1.3.b/1 del 30 marzo
2010:
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Emissione Tessera
Europea di Assicurazione Malattia per pensionati (e loro familiari) e
familiari di lavoratori
Nota Ministero della Salute DGRUERI/11/ 7656- P del 28 aprile 2010:
Nota informativa sui nuovi formulari e sulla decorrenza del loro
utilizzo
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010:
Nuovi Regolamenti comunitari di' sicurezza sociale, Reg. CE 883/04
(Regolamento di base), Reg. CE 987/09 (Regolamento di attuazione),
Principi generali e principali innovazioni
Nota Ministero della Salute DGRUERI/11/ 9004- P del 18 maggio 2010:
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Compilazione
certificato sostitutivo provvisorio per pensionati (e loro familiari)
e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello
del capofamiglia.
Nota Ministero della Salute OGRUER1/11/10437-P del 11 giugno 2010:
Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da
applicare dal 1° maggio 2010
Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12647-P/1.3.b/1 del 20 luglio
2010:
Documenti portabili e SEDs
Circolare Ministero della Salute DGRUERWI/1.3.b-b/12881 del 22 luglio
2010:
Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009
- Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o piu' pensioni
residenti in un altro Stato membro
Circolare Ministero della Salute DGRUERI/11/13254/ 1.3.b/1 del 28
luglio 2010:
Assistenza indiretta - Tariffazione: novita' introdotte dall'art. 35
lett. B del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Reg. CEE 574/72)
Circolare Ministero della Salute DGRUERI/11/18839/1.3.b/1 del 12
ottobre 2010:
Nuova procedura per l'emissione del modello E106 (S1) per lavoratori
Nota Ministero della Salute DGRUERINI/13ball 192 del 13 gennaio 2011:
Regolamento (UE) N. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento (CE) n, 883/2004 e if
Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali
regolamenti non siano gia' applicabili unicamente a causa della
nazionalita'
Nota Ministero della Salute DGPROG S/ 3020 /1.3.b11 del 7 febbraio
2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 98712009: documenti portabili e SEDS
Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7257 /1.3.b/1 del 19 marzo 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione alla Svizzera
Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7366 /1.3.b/1 del 20 marzo 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio
regime contabile a quello unico al costo
Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 852511.3.b/1 del 30 marzo
2012:
Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici
Nota dei Ministero della Salute DGPROGS/ 11841 /I.3.b/1 del 10 maggio
2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione agli Stati SEE
Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 17416 /1.3111 del 11 luglio
2012:
Al ed S1 per lavoratori - chiarimenti. 11.07.2012
Nota del Ministero della Salute DGPROGS/28053/13.b/1 del 19 ottobre
2012
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio
regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione
ricetta SSN