IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  «Testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'art.  15  della  legge  8
marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo  II,  di  tutela  della
salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il  congedo  di
maternita' e il Capo V, relativo al congedo parentale; 
  Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007  di  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  17  e  22  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  a  tutela  e  sostegno  della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  23
ottobre 2007, nonche' l'art. 1, comma 788, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale
di tre mesi; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure
sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al  fine  di  promuovere
una cultura  di  maggiore  condivisione  dei  compiti  genitoriali  e
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
  Visto in particolare il comma 24, lettera a), del  citato  art.  4,
che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il
padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio, nonche' un congedo facoltativo di due  giorni  da
utilizzare nello stesso periodo, in alternativa  alla  madre  che  si
trovi in congedo di maternita'; 
  Visto l'art. 4, comma 24, lettera  b),  della  medesima  legge  che
attribuisce  alla  madre  lavoratrice,  al  termine  del  congedo  di
maternita' e in alternativa al congedo parentale, la possibilita'  di
avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o  per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia
o dei servizi privati accreditati; 
  Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a  mente  dei
quali si prevede  che  siano  definiti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'ambito
delle risorse disponibili, i criteri di accesso  e  le  modalita'  di
utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere a) e b)  citate,  e
siano determinati il numero  e  l'importo  dei  voucher,  nonche'  si
provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera b),
la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'art. 24,  comma  27,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Ritenuto  opportuno  individuare  modalita'   che   consentano   il
monitoraggio della misura sperimentale, in  coerenza  con  l'art.  1,
comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione del congedo del padre 
 
  1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art.
4, comma 24, lettera a), della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  sono
fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il  quinto  mese  di
vita del figlio. 
  2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche
durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta
ad esso. 
  3. La fruizione, da parte del padre,  del  congedo  facoltativo  ai
sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera  a)  citato,
di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla  scelta
della madre lavoratrice di  non  fruire  di  altrettanti  giorni  del
proprio congedo di  maternita',  con  conseguente  anticipazione  del
termine finale del congedo post-partum della madre per un  numero  di
giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. 
  4.  Il  congedo   facoltativo   e'   fruibile   dal   padre   anche
contemporaneamente all'astensione della madre. 
  5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano  anche  al
padre adottivo o affidatario. 
  6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre
che fruisce del congedo di  paternita'  ai  sensi  dell'art.  28  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi  di  cui  ai
commi 2 e 3, si applica  alle  nascite  avvenute  a  partire  dal  1°
gennaio 2013.