IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n.  545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 16 ottobre 2012, e successive integrazioni  di
cui l'ultima in data 7 febbraio 2013, con cui l'impresa Rocca  Frutta
S.r.l.,  con  sede  in  Gaibana  (Ferrara),  via  Ravenna,  1114,  ha
richiesto  il  permesso  di  commercio  parallelo  dalla  Spagna  del
prodotto ETHREL 48, ivi registrato al n. 13299  a  nome  dell'impresa
Bayer Cropscience S.L., con sede legale in Valencia (Spagna); 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento  ETHREL  autorizzato  in  Italia  al  n.  6437   a   nome
dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
par. 3, lettera a), b), c), del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato  che  l'impresa  Rocca  Frutta  S.r.l.  ha  chiesto  di
denominare il prodotto importato con il nome ADELANTE 48; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta  del  prodotto  oggetto  di
commercio  parallelo   da   apporre   sulle   confezioni   importate,
all'etichetta del prodotto fitosanitario di  riferimento  autorizzato
in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino al  21  settembre  2014,  all'impresa  Rocca
Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), il permesso n. 15704 di
commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato ADELANTE 48
proveniente dalla Spagna ed  ivi  autorizzato  al  n.  13299  con  la
denominazione ETHREL 48. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da ml 500, litri 1-5-10. 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 febbraio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello