(Allegato B)
                             ALLEGATO B) 
 
 
PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 
 
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione  superiore  in
termini di valore assoluto al  5  per  cento  rispetto  alle  entrate
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo  di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 
 
2) Volume dei residui attivi di nuova  formazione  provenienti  dalla
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione
delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di  fondo  di
solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre
2013 n. 228,  superiori  al  42  per  cento  rispetto  ai  valori  di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e  III  esclusi  gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarieta'; 
 
3) Ammontare  dei  residui  attivi  provenienti  dalla  gestione  dei
residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore  al  65
per cento, ad esclusione eventuali residui da  risorse  a  titolo  di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di  cui  all'articolo  1
comma 380 della legge  24  dicembre  2013  n.  228,  rapportata  agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei  medesimi
titoli I e  III  ad  esclusione  degli  accertamenti  delle  predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo  di
solidarieta'; 
 
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti  dal  titolo  I
superiore  al  40  per  cento  degli  impegni  della  medesima  spesa
corrente; 
 
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli  a
seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 
 
6) volume  complessivo  delle  spese  di  personale  a  vario  titolo
rapportato al volume complessivo delle  entrate  correnti  desumibili
dai titoli I, II e III  superiore  al  40  per  cento  per  i  comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da
5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38  per  cento  per  i  comuni
oltre i 29.999 abitanti;  tale  valore  e'  calcolato  al  netto  dei
contributi regionali nonche' di altri  enti  pubblici  finalizzati  a
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 
 
7)  Consistenza  dei  debiti  di  finanziamento  non   assistiti   da
contribuzioni superiore  al  150  per  cento  rispetto  alle  entrate
correnti per gli  enti  che  presentano  un  risultato  contabile  di
gestione positivo e superiore al 120  per  cento  per  gli  enti  che
presentano  un  risultato  contabile  di  gestione  negativo,   fermo
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui  all'articolo
204 del tuoel con le modifiche di cui di  cui  all'art.  8,  comma  1
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  a  decorrere  dall'1  gennaio
2012; 
 
8) Consistenza dei  debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  nel  corso
dell'esercizio superiore  all'1  per  cento  rispetto  ai  valori  di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che  l'indice  si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi
tre esercizi finanziari; 
 
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni  di  tesoreria
non rimborsate  superiori  al  5  per  cento  rispetto  alle  entrate
correnti; 
 
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali
e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della  spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'  1  gennaio
2013; ove  sussistano  i  presupposti  di  legge  per  finanziare  il
riequilibrio  in  piu'  esercizi  finanziari,  viene  considerato  al
numeratore del parametro l'intero importo finanziato  con  misure  di
alienazione  di  beni  patrimoniali,   oltre   che   di   avanzo   di
amministrazione, anche se destinato a finanziare  lo  squilibrio  nei
successivi esercizi finanziari.