IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 2188 del Codice civile; Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8; Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999; Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' secondo cui le societa' di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.