IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2188 del Codice civile; 
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante attuazione del predetto art. 8; 
  Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre  2000,  n.  340,
legge di semplificazione 1999; 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo,
dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, ai sensi del quale le societa' di mutuo  soccorso  di  cui  alla
legge 15 aprile 1886, n. 3818,  sono  iscritte  nella  sezione  delle
imprese sociali presso il registro delle imprese  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti  con  un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua i criteri e le  modalita'  secondo
cui le societa'  di  mutuo  soccorso  sono  iscritte  nella  apposita
sezione delle imprese sociali del  registro  delle  imprese,  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.