IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del  dott.  Giuseppe
Busia, segretario generale; 
  Visto l'art. 25, paragrafi 1 e  2,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui  i
dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente
all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca  un  livello  di
protezione adeguato, secondo quanto  previsto  nel  paragrafo  2  del
medesimo articolo; 
  Visto il paragrafo 6 del medesimo  art.  25  secondo  il  quale  la
Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce  un
livello di protezione adeguato ai sensi del citato  paragrafo  2,  ai
fini della tutela della vita privata o dei diritti e  delle  liberta'
fondamentali della persona; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012, n.
2012/484/UE (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 227/11 del 23 agosto 2012), con la quale si e' ritenuto che
la Repubblica orientale dell'Uruguay garantisce un  livello  adeguato
di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea; 
  Visto, in particolare, il considerando  (12),  e  il  richiamo  ivi
contenuto  ai  chiarimenti,  forniti   dalle   autorita'   uruguayane
competenti per la protezione dei dati,  relativi  all'interpretazione
del diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay e  alle  garanzie
rese dalle autorita' in ordine all'applicazione della legislazione in
materia di protezione dei dati conformemente a tale  interpretazione;
cio', in particolare, con riguardo all'applicazione di tale normativa
anche alle leggi speciali che istituiscono e disciplinano  specifiche
banche dati, con riferimento a questioni che  non  sono  regolate  da
dette leggi speciali (considerando (8) e (11); 
  Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le  misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva; 
  Visto l'art. 44, comma 1, lettera  b)  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati  personali  (decreto  legislativo  n.  196/2003),
secondo il quale il trasferimento dei dati  personali  diretto  verso
paesi non appartenenti all'Unione europea puo'  avvenire  quando  sia
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato  individuate  con  le  decisioni  della  Commissione
previste dagli artt. 25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della
direttiva 95/46/CE; 
  Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario  per
l'applicazione della decisione della Commissione  in  conformita'  al
citato art. 44, comma 1, lettera b); 
  Ritenuto  che  le  norme   vigenti   nella   Repubblica   orientale
dell'Uruguay relative alla protezione dei  dati  personali,  in  base
alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie
per  i  diritti  dell'interessato  che,  in  conformita'  al  diritto
comunitario, vanno ritenute adeguate ai sensi  del  citato  art.  44,
comma 1, lettera b); 
  Visto l'art. 2 della decisione in tema di controlli e provvedimenti
delle autorita' di garanzia  degli  Stati  membri  sulla  liceita'  e
correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a  quanto  previsto
dall'art.  4  della  direttiva   95/46/CE   sul   diritto   nazionale
applicabile; 
  Ritenuta la necessita' di  assicurare  ulteriore  pubblicita'  alla
predetta  decisione  della  Commissione  europea  disponendo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  in
allegato alla presente autorizzazione; 
  Vista la documentazione d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante,  n.
1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                   Tutto cio' premesso il garante: 
 
  1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste
dal Codice in materia di protezione dei dati personali,  autorizza  i
trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato  verso  la
Repubblica orientale dell'Uruguay, con effetto dal  termine  previsto
dall'art. 5 della decisione della Commissione europea del  21  agosto
2012 n. 2012/484/UE e in conformita' alla decisione medesima. 
  2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice
in materia di protezione  dei  dati  personali  e  all'art.  2  della
decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli  sulla
liceita' e correttezza  dei  trasferimenti  di  dati  e  di  adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento. 
  3.  Dispone  la   trasmissione   del   presente   provvedimento   e
dell'allegata decisione della Commissione  all'Ufficio  pubblicazione
leggi  e  decreti  del  Ministero  della   giustizia   per   la   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2013 
 
                            Il presidente 
                                Soro 
 
 
                             Il relatore 
                               Iannini 
 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia