(Decisione)
                                                             Allegato 
 
 
                              DECISIONI 
 
 
    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2012 
 
ai sensi della  direttiva  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte  della
Repubblica  orientale  dell'Uruguay  in  relazione   al   trattamento
                     automatizzato di tali dati 
 
               [notificata con il numero C(2012) 5704] 
 
                  (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
                            (2012/484/UE) 
 
 
 
LA COMMISSIONE EUROPEA, 
 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
 
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  (1),  in  particolare  l'articolo   25,
paragrafo 6, 
 
sentito il Garante europeo della protezione dei dati (2), 
 
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(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 
 
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(2) Lettera del 31 agosto 2011. 
 
considerando quanto segue: 
 
(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far si'
che il trasferimento di dati personali a un paese terzo  abbia  luogo
solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e
dopo aver accertato, prima del trasferimento, che  siano  soddisfatte
le norme degli Stati membri  che  attuano  altre  disposizioni  della
direttiva. 
 
(2) La Commissione puo' constatare  che  un  paese  terzo  garantisca
adeguati livelli di tutela. In tal caso,  gli  Stati  membri  possono
trasferirvi dati personali senza la necessita' di ulteriori garanzie. 
 
(3) Secondo la direttiva 95/46/CE e' necessario accertare il  livello
di protezione  dei  dati  alla  luce  di  tutte  le  circostanze  che
accompagnano  l'operazione,   o   una   serie   di   operazioni,   di
trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli  elementi  del
trasferimento di cui all'articolo 25 della direttiva. 
 
(4) Data la diversita' dei sistemi di protezione dei dati  nei  paesi
terzi,  la  valutazione  dell'adeguatezza  va  effettuata,   e   ogni
decisione ai sensi dell'articolo  25,  paragrafo  6  della  direttiva
95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o
arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili
e senza creare ostacoli mascherati al libero  scambio,  nel  rispetto
degli attuali impegni internazionali assunti dall'Unione europea. 
 
(5) La Costituzione politica della Repubblica orientale dell'Uruguay,
adottata nel 1967, non riconosce esplicitamente i diritti alla tutela
della vita privata e  dei  dati  personali.  Tuttavia,  l'elenco  dei
diritti fondamentali non e' considerato esaustivo, poiche' l'articolo
72 della Costituzione dispone che l'elencazione di diritti,  obblighi
e garanzie ivi contenuta non ne esclude altri che siano inerenti alla
persona  umana  o  derivino  dalla  forma  repubblicana  di  governo.
L'articolo 1 della legge n. 18.331 relativa alla protezione dei  dati
personali e all'azione »Habeas Data» dell'i 1  agosto  2008  (Ley  N°
18.331 de Proteccion de Datos Personales y Accion de  »Habeas  Data»)
dispone espressamente che »il diritto alla tutela dei dati  personali
e' inerente alla persona umana ed e' pertanto  incluso  nell'articolo
72  della  Costituzione  della  Repubblica».  L'articolo  332   della
Costituzione  prevede  che  l'applicazione  delle  disposizioni   ivi
contenute che riconoscono diritti individuali, cosi' come  di  quelle
che  conferiscono  diritti  e  impongono  obblighi   alle   autorita'
pubbliche,  non  deve  essere  pregiudicata  dalla  mancanza  di  una
normativa specifica; al contrario, deve basarsi, mediante il  ricorso
ai principi che sottostanno a leggi analoghe, sui  principi  generali
del diritto e della dottrina generalmente accettata. 
 
(6) Le norme giuridiche in materia di protezione dei  dati  personali
nella Repubblica orientale dell'Uruguay si  basano  in  larga  misura
sulle  norme  minime  stabilite  dalla  direttiva  95/46/CE  e   sono
contenute nella legge n. 18.331 relativa  alla  protezione  dei  dati
personali e all'azione «Habeas Data, (Ley N° 18331 de  Proteccion  de
Datos Personales y Accion de »Habeas Data»), dell'i  1  agosto  2008,
che trova applicazione sia alle  persone  fisiche  che  alle  persone
giuridiche. 
 
(7) A complemento di tale legge  e'  stato  adottato  il  decreto  n.
414/009, del 31 agosto 2009, al  fine  di  chiarire  diversi  aspetti
della legge e di definire la  regolamentazione  dettagliata  relativa
all'organizzazione, ai poteri e al  funzionamento  dell'autorita'  di
controllo  della  protezione  dei  dati.  Il  preambolo  del  decreto
stabilisce che e' opportuno allineare il regime  giuridico  nazionale
di  questo  settore  al  regime  giuridico  simile  piu'   accettato,
essenzialmente  quello  definito  dai  paesi  europei   mediante   la
direttiva 95/46/CE. 
 
(8) Norme sulla protezione dei dati si trovano anche in una serie  di
leggi speciali  che  istituiscono  e  disciplinano  le  banche  dati,
segnatamente leggi che regolamentano taluni registri  pubblici  (atti
pubblici, diritti di proprieta' industriale e marchi,  atti  privati,
beni immobili, attivita' minerarie  o  banche  dati  sull'esposizione
debitoria). Ai sensi dell'articolo 332 della Costituzione,  la  legge
n. 18.331 si applica anche a questi atti relativamente a  quanto  non
sia disciplinato da dette norme giuridiche specifiche. 
 
(9)  Le  norme  giuridiche  applicabili  nella  Repubblica  orientale
dell'Uruguay in materia di protezione dei  dati  contengono  tutti  i
principi di un adeguato livello di tutela  delle  persone  fisiche  e
prevedono altresi' eccezioni e restrizioni al fine  di  salvaguardare
importanti interessi pubblici. Tali norme giuridiche  in  materia  di
protezione dei dati personali e le relative  eccezioni  riflettono  i
principi contenuti nella direttiva 95/46/CE. 
 
(10) L'applicazione delle norme giuridiche in materia  di  protezione
dei  dati  e'  garantita  da  mezzi   di   impugnazione   di   natura
amministrativa e giudiziaria, in particolare dall'azione Habeas Data»
che  consente  all'interessato  di  agire  in  giudizio   contro   il
responsabile del trattamento  per  esercitare  i  propri  diritti  di
accesso, di rettifica e di cancellazione. L'applicazione e' garantita
altresi' dal controllo indipendente assicurato dall'autorita' a  cio'
preposta, l'Unita' per la regolamentazione ed il controllo  dei  dati
personali (Unidad Reguladora y  de  Contro)  de  Datos  Personales  -
URCDP), a cui sono conferiti poteri d'indagine, intervento e sanzione
conformemente all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE e  che  agisce
in totale indipendenza. Inoltre, chiunque  vi  abbia  interesse  puo'
adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito  in
conseguenza del trattamento illegale dei propri dati personali. 
 
(11) Le autorita' uruguayane competenti per la  protezione  dei  dati
hanno fornito spiegazioni e garanzie relative all'interpretazione del
diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay  e  hanno  assicurato
che la legislazione in materia di protezione dei  dati  e'  applicata
conformemente a tale interpretazione. In particolare, dette autorita'
hanno spiegato che, ai sensi dell'articolo 332 della Costituzione, la
legge  18.331  trova  applicazione  anche  a   leggi   speciali   che
istituiscono e disciplinano specifiche banche dati, con riferimento a
questioni che non sono regolate da dette leggi speciali. Le autorita'
hanno altresi' chiarito che la legge si applica anche agli elenchi di
cui all'articolo 9 C) della legge  n.  18.331  per  i  quali  non  e'
richiesto ilconsenso dell'interessato per procedere  al  trattamento;
segnatamente, trovano applicazione i principi di  proporzionalita'  e
finalita', i diritti  degli  interessati  e  il  controllo  da  parte
dell'autorita' competenti  per  la  protezione  dei  dati  personali.
Riguardo  al  principio  di  trasparenza,  le  autorita'   uruguayane
competenti per la protezione dei dati personali hanno reso  noto  che
trova  applicazione  in  tutti  i  casi  l'obbligo  di  fornire  agli
interessati  le  informazioni  necessarie.  Riguardo  al  diritto  di
accesso, l'autorita' ha spiegato che e' sufficiente per l'interessato
provare  la  propria  identita'  nel  momento  in  cui  inoltra   una
richiesta.  Le  stesse  autorita'  hanno  altresi'  chiarito  che  le
eccezioni al  principio  dei  trasferimenti  internazionali  previste
dall'articolo 23, paragrafo 1, della legge  n.  18.331,  non  possono
intendersi di applicazione piu' ampia di quanto  disponga  l'articolo
26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. 
 
(12) La presente decisione tiene conto di tali chiarimenti  e  su  di
essi e' fondata. 
 
(13) La Repubblica orientale  dell'Uruguay  e'  altresi'  parte  alla
Convenzione americana sui diritti dell'uomo (Paci  of  San  Jose'  de
Costa Rica) del 22 novembre 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1978
(1). L'articolo 11 di detta Convenzione sancisce il diritto alla vita
privata, mentre l'articolo 30 prevede che le restrizioni applicabili,
ai sensi della Convenzione, al godimento o all'esercizio dei  diritti
o delle liberta' dalla stessa sancite, non possano esserlo se non nel
rispetto delle leggi adottate per  motivi  di  interesse  generale  e
conformemente allo scopo per il quale  tali  restrizioni  sono  state
introdotte  (articolo   30).   Inoltre,   la   Repubblica   orientale
dell'Uruguay ha accettato la giurisdizione della Corte interamericana
dei diritti dell'uomo. Peraltro, alla loro 1118° riunione tenutasi il
6 luglio 2011, i viceministri del Consiglio d'Europa, a  seguito  del
parere favorevole espresso dal pertinente comitato consultivo,  hanno
invitato  la  Repubblica  orientale  dell'Uruguay  ad  aderire   alla
Convenzione per la tutela delle persone rispetto al  trattamento  dei
dati personali (ETS n. 108) nonche' al suo protocollo aggiuntivo (ETS
n. 118) (2). 
 
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(1) Organizzazione degli Stati americani, OAS, Treaty Series, No  36,
1144  U.N.T.S.   123,   http://www.oas.org/juridico/english/treaties/
b-32.html 
 
--------- 
(2)                        Consiglio                        d'Europa:
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1118/10.3 & 
Language=lanEnglish & Ver=original & Site= CM & 
BackColorInternet=DBDCF2 & BackColorIntranet=FDC864 & 
BackColorLogged=FDC864 
 
(14) Si ritiene pertanto che  la  Repubblica  orientale  dell'Uruguay
fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della
direttiva 95/46/CE. 
 
(15)  La  presente  decisione  si  riferisce  all'adeguatezza   della
protezione garantita nella Repubblica orientale dell'Uruguay ai  fini
dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo  1,  della  direttiva
95/46ICE. Essa non pregiudica  altre  condizioni  o  restrizioni  che
attuino  altre  disposizioni  di   detta   direttiva   attinenti   al
trattamento di dati personali negli Stati membri. 
 
(16) Per salvaguardare la trasparenza e la capacita' delle competenti
autorita' degli Stati membri di garantire  la  tutela  delle  persone
riguardo al trattamento dei dati personali, e'  necessario  precisare
le  circostanze  eccezionali  che  giustificano  la  sospensione   di
particolari flussi di dati,  nonostante  l'esistenza  di  un'adeguata
tutela. 
 
(17) E' necessario che la Commissione vigili sul funzionamento  della
decisione e riferisca  eventuali  riscontri  pertinenti  al  comitato
istituito ai sensi dell'articolo 31 della  direttiva  95/46/CE.  Tale
controllo deve includere, tra l'altro,  il  regime  della  Repubblica
orientale dell'Uruguay applicabile  a  trasferimenti  nel  quadro  di
trattati internazionali. 
 
(18)  Il  gruppo  per  la  tutela  delle  persone  con  riguardo   al
trattamento dei dati personali, istituito in forza  dell'articolo  29
della direttiva  95/46/CE,  ha  espresso  un  parere  favorevole  sul
livello di adeguatezza della protezione dei dati personali, di cui si
e' tenuto conto nella stesura della presente decisione (1). 
 
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(1) Parere 6/2010 sul livello di protezione dei dati personali  nella
Repubblica orientale dell'Uruguay.  Il  parere  e'  accessibile  alla
seguente                         pagina                          web:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp177 i
t.pdf 
 
(19) Le misure previste dalla presente  decisione  sono  conformi  al
parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1,
della direttiva 95/46/CE, 
 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: