IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre
2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il  finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione  di  secondo
livello, con dotazione finanziaria pari a 650  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008-2010; 
  Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  come  modificato
dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che  prevede
la concessione, nel  limite  delle  risorse  del  predetto  Fondo,  a
domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo,  nella  misura  e
secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del  medesimo
comma 67, relativo alla  quota  di  retribuzione  imponibile  di  cui
all'art. 12, terzo  comma,  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi
aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali
siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia
correlata dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione  di
incrementi  di  produttivita',   qualita'   e   altri   elementi   di
competitivita'  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico
dell'impresa e dei suoi risultati; 
  Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007,
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le  modalita'  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con
riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba
essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari
previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con
particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo
del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa; 
  Visto l'art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede,
per l'anno 2012, che le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato, in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, correlate a  incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa  e  collegate  a   risultati   riferiti   all'andamento
economico  o  agli  utili  dell'impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro; 
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il
quale prevede, tra l'altro, che, al fine  di  armonizzare  il  quadro
normativo in  tema  di  incentivi  contributivi  alla  contrattazione
aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettivita'  di
prossimita', lo sgravio contributivo di cui al predetto art.  26  del
decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche anche alle intese  di
cui all'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e'
riconosciuto in relazione a quanto previsto da  contratti  collettivi
di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale   da
associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale  o  territoriale  ovvero  dalle  loro  rappresentanze
sindacali operanti in azienda ai sensi della  normativa  di  legge  e
degli accordi interconfederali vigenti; 
  Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n.  92,
il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del
citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che,  a
decorrere dall'anno  2012,  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso a valere sulle risorse,
pari a 650 milioni di  euro  annui,  gia'  presenti  nello  stato  di
previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
relative al Fondo per il finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello; 
  Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva
n. 14/2011  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e  della
semplicazione; 
  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per
l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella
parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo
livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; 
  Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008,  17  dicembre  2009,  3
agosto   2011   e   24   gennaio   2012   che   hanno   disciplinato,
rispettivamente, la concessione dello sgravio  con  riferimento  agli
anni 2008, 2009, 2010 e 2011; 
  Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali,
sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data
22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate,
rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,
la contrattazione di secondo livello; 
  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; 
  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio
contributivo di cui al comma 28 dell'art. 4 della citata legge n.  92
del 2012, i contratti territoriali  debbano  determinare  criteri  di
misurazione  e  valutazione  economica  della  produttivita',   della
qualita',  della  redditivita',  dell'innovazione  e  dell'efficienza
organizzativa,  sulla  base   di   indicatori   assunti   a   livello
territoriale con riferimento alla specificita' di  tutte  le  imprese
del settore; 
  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai
contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento
economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire
all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia
riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato
protocollo del 23 luglio 2007; 
  Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi del  citato  comma
28 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, per l'anno 2012, la misura
della  quota  costituita  dalle  erogazioni  previste  dai  contratti
collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla
quale e' concesso lo sgravio per tale anno; 
  Vista la nota dell'INPS n. 168833 del 29 novembre 2012 con la quale
l'Istituto, sulla  base  dei  dati  contabili  in  suo  possesso,  ha
comunicato che, relativamente all'anno 2011, le  risorse  finanziarie
destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue; 
  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente
soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; 
  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale
al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 
 
  1. Le risorse per il finanziamento degli  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.  4,
comma 28, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  sono  ripartite  nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del  37,5
per cento per  la  contrattazione  territoriale.  Fermo  restando  il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione  la  percentuale  residua  e'  attribuita
all'altra tipologia.