IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia
scolastica"; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo"  ed,   in
particolare, l'art. 53, recante norme in materia  di  modernizzazione
del patrimonio immobiliare  scolastico  e  riduzione  dei  consumi  e
miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2012  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"  ed,   in
particolare, l'art. 11 dal comma 4 al comma 4-octies; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 4; 
  Viste  le  priorita'  politiche  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca contenute nell'Atto di Indirizzo per
l'anno 2013 ed, in particolare, quella concernente "implementazione e
sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica  e  messa  in
sicurezza delle scuole" che impegna il Ministero nella promozione  di
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici  esistenti,
nonche' di costruzione di nuovi edifici scolastici; 
  Dato  atto  che,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono iscritti, per
l'e.f. 2013, i capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 denominati "Spese  per
la realizzazione di iniziative a carattere nazionale  in  materia  di
sicurezza nelle  scuole"  e  che  negli  stessi  sono  iscritte,  fra
l'altro,  risorse,  quali  "residui   di   lettera   F"   provenienti
dall'esercizio finanziario 2012, destinate all'edilizia scolastica ed
utilizzabili per le finalita' di cui alla presente direttiva; 
  Considerata la necessita' degli Enti  locali  e  delle  Regioni  di
garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili ed  accoglienti,  in
un contesto di rigenerazione  integrata  del  patrimonio  immobiliare
scolastico  in  linea  con  l'innovazione  della  didattica,  con  la
diffusione delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,
nonche' l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza degli edifici
e di migliorarne la gestione energetica attraverso  l'efficientamento
dei consumi e la conseguente riduzione dei costi energetici; 
  Ritenuta l'esigenza di favorire, nelle more della costituzione  del
Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui al prefato art.  11,  il
tempestivo avvio e la realizzazione  delle  suindicate  attivita'  da
parte  delle  competenti  Amministrazioni,  al  fine  di   consentire
all'utenza scolastica interessata il miglior  esercizio  del  diritto
allo studio in  ambienti  idonei,  sicuri  e  rispondenti  alle  piu'
attuali esigenze della didattica; 
  Considerata,    inoltre,    l'opportunita',    nell'ottica    della
massimizzazione  delle  risorse  disponibili  per  detti  scopi,   di
incoraggiare un'adeguata compartecipazione finanziaria da parte delle
Amministrazione  competenti  anche  con   l'adozione   di   strumenti
finanziari di carattere innovativo  come,  in  particolare,  i  fondi
immobiliari, in cui far confluire, per un  effetto  moltiplicatore  e
sinergico delle stesse, risorse pubbliche e private; 
  Valutata,  infine,  l'opportunita',  di  promuovere  iniziative,  a
carattere sperimentale, di concreto utilizzo di tali strumenti; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di  quanto  indicato  nelle  premesse
integralmente  richiamate  nel  presente  dispositivo,  la  Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il  bilancio  provvede  ad
assegnare agli Enti locali e alle Regioni, nel limite complessivo  di
euro 38 milioni a valere sulle  risorse  iscritte  quali  residui  di
stanziamento ai sensi dell'art. 275 comma  1  lettera  f)  del  regio
decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli  7545,  7625,  7645,  7785
dello stato di previsione di questo Ministero, secondo  le  modalita'
sotto indicate ed entro i limiti della presente  direttiva,  appositi
contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica,
come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento  del
fondo immobiliare. 
  2. Sono ammessi  ai  contributi  gli  interventi  finalizzati  alla
rigenerazione  del  patrimonio  immobiliare   scolastico,   destinato
all'istruzione  statale,   comprensivi   anche   di   interventi   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo
strumento del  fondo  immobiliare,  costituito  da  una  Societa'  di
Gestione del Risparmio appositamente individuata dall'Ente  locale  o
dalla Regione con procedure  ad  evidenza  pubblica,  a  cui  saranno
conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree  pubbliche  per
nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento. 
  3.  Ai  fini  dell'accesso  ai  suddetti  contributi,  a  pena   di
decadenza,  gli  Enti  locali/Regioni  devono   presentare   espressa
richiesta,  sottoscritta  dal  rispettivo  rappresentante  legale   -
esclusivamente all'indirizzo di PEC:  dppr@postacert.istruzione.it  -
entro il termine perentorio di 15 giorni  dalla  pubblicazione  della
presente  direttiva  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, specificando l'importo del contributo richiesto ed inviando
il  modello  di  protocollo  di  intesa,  allegato   A,   debitamente
compilato, nel  quale  dovranno  essere  espressamente  indicati  gli
interventi da realizzare ed il relativo costo totale. 
  4. Il contributo e' concesso secondo lo stretto ordine  cronologico
di  ricevimento  delle  richieste,  come  risultante  dalla  data   e
dall'orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse  disponibili
per le finalita' di cui alla presente direttiva e, per  ciascun  Ente
locale/Regione, non puo' eccedere il 25% del  costo  totale  previsto
per la realizzazione degli interventi ne' essere superiore  a  quanto
richiesto e, comunque, superare l'importo complessivo di 5 milioni di
euro. 
  5. Gli Enti locali e le Regioni che, a fronte  di  quanto  indicato
nei  precedenti  commi,  hanno   titolo   al   contributo,   dovranno
successivamente sottoscrivere con il MIUR, nel termine che sara' loro
rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui
al  precedente  comma  3,  vincolandosi  in  tal   modo   formalmente
all'osservanza degli impegni in esso contenuti.