IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante la legge di contabilita' e  finanza  pubblica,
ed in particolare l'art. 2 che ha delegato il Governo ad adottare uno
o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili
e degli  schemi  di  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche,  ad
esclusione delle  regioni,  degli  enti  locali,  in  funzione  delle
esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della  finanza
pubblica, prevedendo quale criterio di delega la definizione  di  una
tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di  bilancio
delle amministrazioni pubbliche  tenute  al  regime  di  contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili  uniformi
delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che  disciplina
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle  regioni,  degli
enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 del  codice  civile
che stabiliscono la struttura dello stato patrimoniale  e  del  conto
economico ed il relativo contenuto; 
  Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
91, che impone alle amministrazioni pubbliche  tenute  al  regime  di
contabilita' civilistica, in sede di redazione del budget, o di altri
documenti contabili previsionali, ove  previsto  da  disposizioni  di
legge o statutarie, la rappresentazione, in apposito prospetto, della
spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo
un'aggregazione  per  missioni   e   programmi   accompagnata   dalla
corrispondente  classificazione  secondo  la  nomenclatura  COFOG  di
secondo  livello,  conformemente  alla  riclassificazione  effettuata
attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'art. 17; 
  Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
91, che prevede, al comma 2, l'adozione entro il 31 dicembre 2012  di
un decreto di natura non regolamentare del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con cui sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni  pubbliche
in contabilita' civilistica,  ai  fini  della  raccordabilita'  dello
stesso documento con gli analoghi documenti previsionali  predisposti
dalle  Amministrazioni  pubbliche  che   adottano   la   contabilita'
finanziaria; 
  Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 16 che stabilisce
che le sopra menzionate amministrazioni siano tenute  alla  redazione
di un rendiconto finanziario in  termini  di  liquidita'  predisposto
secondo quanto stabilito dai  principi  contabili  nazionali  emanati
dall'Organismo italiano di contabilita'; 
  Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
91, che prevede che le amministrazioni pubbliche tenute al regime  di
contabilita' civilistica assicurino, in sede di bilancio d'esercizio,
la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati  di  natura
finanziaria  predisponendo  un   conto   consuntivo   avente   natura
finanziaria; 
  Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
91, che prevede i termini entro i quali le amministrazioni  pubbliche
deliberano il bilancio di previsione o il budget economico nonche' il
rendiconto o il bilancio di esercizio; 
  Visti gli articoli 19 e 22 del citato decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, che prescrivono la presentazione, per le amministrazioni
pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed  al  bilancio
consuntivo, di un documento  denominato  «Piano  degli  indicatori  e
risultati attesi di bilancio», avente il precipuo fine di  illustrare
gli obiettivi  della  spesa,  misurarne  i  risultati  e  monitorarne
l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e  di  interventi
realizzati; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art.  49  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196»  che
disciplina, tra l'altro, i compiti dei collegi dei revisori dei conti
e sindacali degli enti ed organismi pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Pianificazione, programmazione e budget 
 
  1.  Ai  fini  della  raccordabilita'  con  gli  analoghi  documenti
previsionali  delle  amministrazioni  pubbliche   che   adottano   la
contabilita'   finanziaria,   il    processo    di    pianificazione,
programmazione  e  budget  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, in regime di contabilita' civilistica ai sensi dell'art.
16 del medesimo decreto  legislativo,  e'  rappresentato  almeno  dai
seguenti documenti: 
    a) il budget economico pluriennale; 
    b) il budget economico annuale; 
  2. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni  in
relazione alle strategie delineate nei  documenti  di  programmazione
pluriennale approvati  dagli  organi  di  vertice,  e'  formulato  in
termini di competenza economica  e  presenta  un'articolazione  delle
poste coincidente con quella del budget economico  annuale.  Esso  e'
annualmente aggiornato in occasione della  presentazione  del  budget
economico annuale.