IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante: "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per i l riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui lavoro e successive modificazione e integrazioni; Ritenuto necessario procedere ad una nuova individuazione dei datori di lavoro a seguito della riorganizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 di cui sopra, anche tenendo conto dell'allocazione delle risorse finanziarie destinate agli adempimenti in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono datori di lavoro: a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento; b) per i commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo; c) per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il dirigente amministrativo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178; d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.