(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
Criteri   metodologici   di   descrizione   e   aggiornamento   delle
specializzazioni  tecniche  superiori  di   riferimento   a   livello
           nazionale e relativi standard minimi formativi 
 
 
A - Premessa 
 
1. I percorsi di istruzione e  formazione  tecnica  superiore  (IFTS)
sono   finalizzati   al   conseguimento   di   un   certificato    di
specializzazione tecnica superiore, hanno durata di due semestri  per
un totale di  800-1000  E  si  realizzano  attraverso  l'acquisizione
unitaria: 
   -  delle   competenze   comuni,   linguistiche,   scientifiche   e
tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e
relazionali; 
   - delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica
specializzazione tecnica superiore. 
2. I percorsi di IFTS rispondono ad  un'istanza  di  specializzazione
tecnica e  professionale  basata  sullo  sviluppo  dei  risultati  di
apprendimento dei percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  e
professionale di livello secondario. La  definizione  e  declinazione
delle  specializzazioni  tecniche  superiori  tengono   conto   della
fisionomia e dell'articolazione dei percorsi degli  Istituti  Tecnici
Superiori in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni. 
3. Gli standard minimi formativi dei  percorsi  di  IFTS  hanno  come
oggetto  di  riferimento  fondamentale  la  competenza,  intesa  come
"comprovata capacita' di utilizzare conoscenze, abilita' e  capacita'
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di  lavoro  o  di
studio e nello sviluppo professionale e personale" e sono definiti in
base alle indicazioni  descrittivo-costruttive  di  cui  all'Allegato
(A.1). 
4. Le competenze relative a standard minimi formativi,  sono  assunte
come risultati di apprendimento per il conseguimento del  certificato
di specializzazione tecnica superiore secondo la normativa vigente. 
 
B  -  Criteri  di  descrizione  delle  specializzazioni  tecniche  di
riferimento nazionale 
 
1. Le specializzazioni tecniche superiori sono descritte  in  termini
di standard minimi formativi, assunti a  livello  di  sistema  Paese,
consistenti, per ciascuna specializzazione, in un insieme organico di
competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto  ad  aree  di
specializzazione connesse ai  processi  di  lavoro  e  alle  aree  di
attivita'  delle  figure  di  qualificazione  di  livello  secondario
corrispondenti. Le specializzazioni sono descritte a  "banda  larga",
secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard  formativi
corrispondenti a un "core"  di  competenze  valide  e  spendibili  in
molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi. 
2.  Le  specializzazioni  tecniche  sono  descritte  in   base   alle
indicazioni  descrittivo-costruttive  di  cui  all'Allegato  (A.1)  e
secondo il format di cui all'Allegato (A.2). 
3. Le specializzazioni  tecniche  di  riferimento  nazionale  possono
articolarsi, a livello regionale, in profili che corrispondono ad una
declinazione  dello   standard   formativo   nazionale   rispetto   a
specificita'  territoriali  del  mercato  del   lavoro.   L'eventuale
declinazione  regionale,  in  termini  di  competenze,   abilita'   e
conoscenze, dello standard minimo  nazionale  si  intende  aggiuntiva
rispetto a quanto assunto come standard nazionale  di  riferimento  e
descritta secondo indicazioni coerenti con l'allegato  A1  e  con  il
format di cui all'allegato A2. 
 
C - Standard Formativi di Specializzazione Tecnica Superiore 
 
1. L'IFTS e' articolata  secondo  aree  economico-professionali  gia'
adottate dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e  individuata
tenendo conto delle competenze  in  esito  ai  percorsi  triennali  e
quadriennali nonche'  degli  apprendimenti  in  uscita  dalla  scuola
secondaria superiore con particolare riferimento  agli  indirizzi,  a
normativa vigente, degli istituti tecnici e professionali di  secondo
ciclo. 
2.    Gli    standard    minimi    formativi     delle     competenze
tecnico-professionali  e  delle  competenze  comuni  sono  aggiornati
periodicamente con cadenza triennale. 
 
D. La manutenzione degli Standard formativi nazionali 
 
1. La manutenzione nazionale prevede le seguenti operazioni: 
   - l'aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori, delle
relative competenze tecnico professionali e delle competenze comuni; 
   - l'individuazione e  la  descrizione  di  nuove  specializzazioni
tecniche superiori di riferimento nazionale. 
2. Per  entrambe  le  operazioni  di  manutenzione  si  prevedono  le
seguenti fasi procedurali: 
   a) proposta di  aggiornamento  degli  standard  a  cura  della  IX
Commissione della Conferenza dei Presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal
Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  dal  Coordinamento
Tecnico della IX Commissione della Conferenza  dei  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome, in base a criteri e definizioni di
cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla
costituzione  del   Quadro   europeo   delle   "Qualificazioni"   per
l'apprendimento permanente del 23  aprile  2008  nonche'  secondo  le
indicazioni descrittivo-costruttive di cui di cui all'Allegato  (A.1)
e secondo il format di cui all'Allegato (A.2); 
   b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale  sulla
base di: 
   -  verifica  della  completezza   e   conformita'   dei   supporti
documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive  di  cui
all'Allegato (A.1), al format di cui all'Allegato (A.2),  comprensivi
delle  eventuali  tabelle  di  corrispondenza  tra  le  nuove  e   le
precedenti denominazioni delle specializzazioni; 
   -  valutazione  analitica  e   complessiva   delle   proposte   di
manutenzione e sviluppo, anche attraverso il confronto con  le  parti
sociali, in riferimento a: 
      - aderenza delle proposte  alle  innovazione  dei  processi  di
lavoro  e/o  alle  esigenze  del  sistema  socio-economico   in   una
prospettiva di medio/lungo periodo; 
      - comprovata sostenibilita'/occupabilita' riferita al target di
utenza; 
      - ricorsivita' e/o evidenza del carattere sovraregionale  delle
proposte; 
      - coerenza e non sovrapposizione delle proposte con  il  quadro
complessivo di istruzione e formazione tecnica e professionale; 
   c) condivisione delle proposte di aggiornamento e acquisizione del
parere delle parti economiche e sociali e di UPI e  ANCI  nell'ambito
della Conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. 
   d) approvazione dell'aggiornamento dell'elenco dei certificati  di
specializzazione di riferimento a livello nazionale  e  dei  relativi
standard minimi formativi con Decreto del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto  dal  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della  Conferenza
Unificata. 
 
Allegato A.1 
 
Indicazioni  descrittive-costruttive  per   l'identificazione   delle
specializzazioni e per la definizione degli  standard  di  competenze
              dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008 
 
 
1. Elementi descrittivi 
 
1. Le specializzazioni IFTS sono: 
   - definite da una  denominazione  che  identifica  l'ambito  della
specializzazione; 
   - collocate nell'ambito delle  aree  economico-professionali  gia'
definite dall'accordo del 27 luglio 2011 riguardante  la  definizione
delle  aree  professionali  relative   alle   figure   nazionali   di
riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
   - definite da una o due competenze tecnico-professionali,  e  loro
elementi  costitutivi  (abilita'  e   conoscenze),   di   riferimento
nazionale, eventualmente declinate nel profilo regionale  sulla  base
di specifici fabbisogni territoriali; la declinazione regionale  puo'
comportare anche l'aggiunta di ulteriori competenze, e loro  elementi
costitutivi (abilita' e conoscenze), ad integrazione e specificazione
dello standard minimo nazionale di riferimento; 
   -  referenziate  ai  codici  statistici   di   riferimento   della
nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP). 
2.  Il  format  dello  standard  minimo  di  competenze  e'  definito
nell'allegato A.2. 
 
2. Criteri descrittivi dei diversi elementi 
 
2.1 Le specializzazioni IFTS 
La denominazione delle specializzazioni di IFTS qualifica lo standard
in relazione ai seguenti elementi che lo caratterizzano: 
   - un processo produttivo o di erogazione di un servizio; 
   - una tecnologia. 
Trattandosi di  un  ambito  di  specializzazione  la  dimensione  del
processo di produzione/erogazione servizio deve essere  circoscritto;
in alternativa, in caso di processi articolati e  complessi  si  puo'
fare riferimento  ad  una  parte  ben  chiaramente  identificata  del
processo complessivo. Analogamente il riferimento ad  una  tecnologia
deve  essere  specifico  e   caratterizzato   da   una   complessita'
compatibile con  il  livello  di  apprendimenti  in  ingresso  e  gli
standard di percorso di cui al DPCM del 2008. In entrambi i  casi  la
denominazione deve avere una chiara riconoscibilita'  nel  mondo  del
lavoro. 
La referenziazione delle specializzazioni IFTS  alle  classificazione
delle  attivita'  economiche  ATECO  e  alla  classificazione   delle
professioni  ISTAT  2011  e'  stata  attuata  in  fasi  successive  e
progressive: 
   a) Il primo passaggio ha implicato una correlazione tra le  figure
IFTS, cosi' come individuate negli accordi Stato  Regioni  precedenti
il DPCM del 25 gennaio  2008,  e  le  aree  economico  professionali.
L'area economico professionale (AEP), in  coerenza  con  quanto  gia'
condiviso, e' stata  assunta  come  esito  della  referenziazione,  e
identificata  a  partire  dai  codici  delle   attivita'   economiche
(classificazione ATECO) e delle unita' professionali (classificazione
ISTAT 2011). L'Area economico professionale e'  stata  gia'  adottata
per la referenziazione al mondo del lavoro dell'offerta formativa del
sistema della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio
2011) e dei profili nazionali degli  ITS  (decreto  interministeriale
MIUR-MLPS del 7 settembre 2011). 
   b) Il secondo passaggio ha implicato  l'analisi  dei  processi  di
lavoro riferibili alle attivita' professionali correlate alle diverse
AEP e l'individuazione di  quei  processi  di  lavoro  che  potessero
essere descritti mediante  competenze  che  non  fossero  gia'  esito
dell'offerta formativa gia' in essere e di  analogo  livello  (ovvero
percorsi quadriennali e curricoli riformati dell'istruzione tecnica e
professionale). 
   c) Il terzo passaggio, infine, a partire dal codice sorgente Istat
ATECO,  si  e'  concretizzato  nella  lettura  analitica  dei  codici
professionali della classificazione ISTAT  2011  corrispondenti,  con
particolare riferimento alla declaratoria e alle schede  descrittive,
individuando le abilita' e conoscenze piu'  prossime  al  fine  della
referenziazione proposta per le nuove specializzazioni IFTS. 
 
  2.2 Le competenze tecnico-professionali(1) 
 
  Per   l'identificazione   e   la   descrizione   delle   competenze
  tecnico-professionali di specializzazione, in coerenza  con  quanto
  gia' condiviso nell'ambito dell'accordo sul sistema di IFP e  nella
  prospettiva di un  sistema  unitario,  si  definiscono  i  seguenti
  criteri metodologici: 
     - riferimento ai processi di lavoro ed alle attivita' specifiche
  fondamentali  che  connotano  la   specializzazione,   e   che   la
  caratterizzano in modo essenziale; 
     - riferimento della competenza, in coerenza al quadro EQF,  alla
  dimensione soggettiva di presidio dei processi  di  lavoro,  e  sua
  descrizione in termini di responsabilita' e autonomia  in  rapporto
  alla mobilitazione dinamica e articolata da parte del  soggetto  di
  un insieme  di  risorse  (in  termini  di  abilita'  e  conoscenze)
  necessarie per gestire e presidiare una o piu' aree  di  attivita',
  al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo  (output)
  in un determinato contesto e nel rispetto dei parametri attesi; 
     - conseguente utilizzo,  sul  piano  descrittivo  di  verbi  che
  maggiormente  possono  esprimere  una  tassonomia  dei  livelli  di
  responsabilita'/autonomia, la specificazione delle  caratteristiche
  essenziali del contesto di esercizio, il riferimento  alle  risorse
  mobilizzate, l'indicazione della prestazione o  della  famiglia  di
  prestazioni attesa  a  seconda  del  grado  di  complessita'  della
  competenza; 
     - Identificazione, nella  costruzione  della  competenza,  degli
  elementi costitutivi -  le  abilita'  e  le  conoscenze  -  che  in
  coerenza al quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo: 
     • le abilita' indicano le capacita' di applicare conoscenze e di
  utilizzare know-how per  portare  a  termine  compiti  e  risolvere
  problemi; sono descritte come  cognitive  (comprendenti  l'uso  del
  pensiero logico, intuitivo e  creativo)  e  pratiche  (comprendenti
  l'abilita'  manuale  e  l'uso  di  metodi,  materiali,  strumenti);
  possono ricorrere  in  competenze  diverse  ed  esprimono  il  lato
  tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio  della  competenza;
  ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in
  evidenza   la   dimensione   applicativa   e/o   di   utilizzo   di
  tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore piu' ampio
  della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza; 
     • le conoscenze sono un insieme di  fatti,  principi,  teorie  e
  pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto
  alle singole competenze, secondo  criteri  di  essenzialita'  e  di
  effettiva "formabilita'" in relazione al contesto di apprendimento.
  Sono descritte come teoriche e/o pratiche e  possono  ricorrere  in
  competenze diverse. Il loro spessore va sempre  legato  al  livello
  della competenza, a sua volta legato al target di riferimento; 
     - competenze e abilita' espresse con verbi all'infinito; in  via
  prioritaria nel descrittivo della competenza si  utilizza  un  solo
  verbo, due verbi solo se necessario,  ovvero  quando  indicano  una
  successione organica e coerente; non si utilizzano due verbi quando
  uno contiene l'altro oppure se in alternativa; l'abilita' e' sempre
  descritta con un solo verbo; sia  per  le  competenze  che  per  le
  abilita' non si utilizzano mai locuzioni del tipo: "correttamente",
  "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia"; 
     - conoscenze espresse con sostantivi, indicanti  prevalentemente
  tipologie e/o oggetti di saperi. Al fine di evitare di fornire  una
  indicazione  generica  delle  conoscenze,  tenendo  conto  che   la
  conoscenza e'  riferita  ad  una  competenza  di  specializzazione,
  questa  va  integrata  con  un  ambito  concreto  di   applicazione
  professionale; 
     - abilita' e conoscenze intese, rispettivamente, come minime  ed
  essenziali perche' necessarie e significative per far  fronte  alla
  tipologia   di   situazioni   caratterizzante   l'esercizio   della
  competenza; 
     - mantenimento dello stesso descrittivo, al  fine  di  garantire
  coerenza linguistica, quando una stessa conoscenza  o  abilita'  si
  ripete in piu' competenze. 
 
 -------- 
  1  Le  indicazioni   sono   basate   sulla   metodologia   definita
 dall'allegato A1 "Indicazioni descrittivo-costruttive IFP"  (di  cui
 all'Accordo in Conferenza delle Regioni  del  25  febbraio  2010)  e
 dall'Accordo in  Conferenza  Stato-  Regioni  del  27  luglio  2011,
 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo  ordinamento
 dei percorsi di IFP. 
 
 
 
2.3 Le competenze comuni 
 
  Le competenze comuni sono sviluppate  in  forma  integrata  con  le
  competenze tecnico professionali con riferimento alle aree definite
  dal DPCM del 25 gennaio 2008 (art. 4, c. 2 punto c). Allo scopo  di
  garantire   un   peso   equilibrato   rispetto   alle    competenze
  tecnico-professionali, le  competenze  comuni  sono  aggregate  nei
  seguenti ambiti di competenza(2) : 
  - relazionale, comprendente  anche  le  competenze  linguistiche  e
  comunicative; 
  - gestionale, comprendente le competenze organizzative,  giuridiche
  ed economiche. 
  Nella   loro   identificazione   e   definizione   si    eviteranno
  sovrapposizioni o duplicazioni con  i  risultati  di  apprendimento
  attesi a conclusione dei percorsi quinquennali e  del  quarto  anno
  rispettivamente,    dell'istruzione     tecnica/professionale     e
  dell'istruzione e formazione professionale. 
 
 -------- 
  2 Le competenze scientifiche e tecnologiche sono  ricomprese  nelle
 competenze tecnico-professionali