IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei conservatori di musica sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri esterni; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2012-2013; Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; Visto l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167; Visto l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di baccalaureat francese; Atteso che con il decreto ministeriale 22 novembre 2010, n. 91, sono state dettate, per la fase transitoria biennale, relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); che con il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, vengono dettate le norme per lo svolgimento, a regime, dell'esame di Stato ESABAC; Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermate dal 1° comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2012-2013; Decreta: Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno scolastico 2012-2013, come segue: Art. 1 Candidati esterni 1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. 2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami. 3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica.