IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri " e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012, registro n. 6, foglio n. 347, recante modifiche al precedente decreto 1° marzo 2011, concernente "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure a sostegno dei settori industriali in crisi" che istituiva il Contratto di rete; Visto l'art. 42 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica" che introduceva le agevolazioni fiscali ed amministrative per le reti di impresa; Visto l'art. 66 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera nel settore turistico del territorio nazionale, prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei criteri e delle modalita' per la realizzazione di progetti pilota; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17 "Sviluppo e competitivita' del turismo"; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012; Decreta: Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l'obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita' competitivita' e innovativa dell'imprenditorialita' turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. 2. Le aggregazioni di imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, possono proporre iniziative progettuali miranti alla costituzione di nuove aggregazioni di imprese, anche stabili. 3. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a. "MPI": imprese rientranti nella definizione di micro e piccole secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008; b. "De minimis": quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).