IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito decreto-legge 83 del 2012; Visto l'art. 27 del decreto legge 83 del 2012 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 2, comma 2, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIPI in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalita' di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; Visto in particolare il comma 8, dell'art. 27, del decreto-legge 83 del 2012, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale ed impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di propria competenza; Considerato che ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 83 del 2012, per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215; Visto il Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalita' regionale ed agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della Struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la nota della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 gennaio 2013; Decreta: Art. 1 Individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. 1. Ai fini del presente decreto, le crisi industriali complesse sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 2. Per l'adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, la crisi industriale complessa ha un impatto significativo sulla politica industriale nazionale nelle situazioni in cui: a) settori industriali con eccesso di capacita' produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione necessitano di un processo di riconversione in linea con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politica industriale; b) settori industriali necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attivita' industriale e tutela della salute e dell'ambiente. 3. La regione o le regioni interessate, mediante deliberazione della Giunta regionale, presentano al Ministero dello sviluppo economico una istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa che contiene: a) la descrizione dei fattori di complessita' della crisi industriale in termini di significativita' sulla politica industriale nazionale; b) la descrizione della crisi con le caratteristiche di cui al comma 1, di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, ovvero della grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio; c) l'individuazione e la descrizione dei territori interessati dalla crisi industriale con riferimento ai parametri statistici del sistema locale di lavoro o dei sistemi locali di lavoro interessati, in rapporto con quelli della regione e delle aree di ripartizione territoriale omogenee; d) l'analisi della dinamica e dell'incidenza del settore di specializzazione produttiva del sistema locale di lavoro sul settore industriale di riferimento; e) l'analisi dell'incidenza economica del sistema locale di lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale; f) la proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, di seguito PRRI, in ordine: alla riqualificazione produttiva del comparto interessato dalla crisi ovvero alla sua riconversione in attivita' alternative nel rispetto degli indirizzi di politica industriale nazionale; alla strumentazione regionale attivabile, con particolare riferimento agli interventi di natura non rotativa cofinanziati dall'Unione Europea o con risorse proprie, e della eventuale partecipazione delle societa' regionali; g) le misure di politica attiva del lavoro. 4. Con la medesima deliberazione di Giunta regionale e' individuato il referente della Regione per la definizione ed attuazione del PRRI. 5. L'istruttoria viene svolta dalla Direzione generale per la politica industriale e la competitivita', di seguito DGPIC, sentita la Struttura per le crisi d'impresa prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. 6. A seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene riconosciuta la crisi industriale complessa ed e' costituito il Gruppo di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti della DGPIC, della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, delle Regioni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Amministrazioni interessate, con il compito di coadiuvare nella definizione e realizzazione del PRRI. Ai componenti del Gruppo di coordinamento e controllo non spetta alcun compenso comunque denominato ed al relativo funzionamento si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.