IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»; Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01), recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 C 323; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010, C 215; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria); Vista la Comunicazione (CE) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione «Orizzonte 2020»; Vista la Comunicazione (CE) COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti; Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il comma 3 dello stesso art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che, per il perseguimento delle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del medesimo Fondo; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; b) «Fondo»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; d) «programma»: il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione; e) «progetto»: il piano d'impresa riferito alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione; f) «Progetto speciale»: il piano articolato di interventi di iniziativa del Ministero dello sviluppo economico riferito a specifiche aree tecnologico-produttive; g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, (Regolamento generale di esenzione per categoria); h) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; i) «Programma Orizzonte 2020»: il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; l) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale», la Carta, approvata dalla Commissione europea e applicabile al singolo procedimento di aiuto, con la quale sono individuate le aree del territorio nazionale ammissibili agli aiuti di Stato a finalita' regionale; m) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; n) «Regioni Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; o) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di lucro, quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri; p) «Centri di ricerca»: imprese con personalita' giuridica autonoma che svolgono attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione degli Organismi di ricerca.