Allegato 1 CONFERENZA UNIFICATA (Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) (Art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) Intesa sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 Visto l'art. 38 commi 3 e 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112" e, in particolare, gli artt. 6 e 7; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 recante il "Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", di seguito il Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; Visti, in particolare, gli articoli 3 "Requisiti generali per l'accreditamento", l'allegato di cui all'art. 3, comma 1, "Modalita' di presentazione dell'istanza di accreditamento" e l'art. 5, "Attivita' di vigilanza e controllo", del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; Visto l'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il quale dispone che "La Conferenza-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. con la Conferenza Stato-regioni"; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale dispone che "Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". Visto l'art. 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dall'art. 1. comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese nonche' le relative Linee Guida adottate mediante Intesa sancita, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14, in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013; Considerata la necessita' di favorire l'avvio delle attivita' delle Agenzie per le Imprese quali nuovi soggetti economici che erogano servizi tecnico amministrativi al fine di agevolare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione; Considerata la necessita' di condividere l'interpretazione delle disposizioni che prevedono e disciplinano le funzioni delle Agenzie, le procedure di accreditamento e la valutazione dei requisiti, nonche' la vigilanza sulle stesse; Considerata la necessita' di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneita' nell'applicazione dei suddetti criteri, desunti dai citati articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; Considerato che l'allegato di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 individua la norma UNI EN ISO 9001 quale riferimento normativo cui deve essere certificato conforme il sistema di gestione per la qualita' dei soggetti che intendono ottenere l'accreditamento per svolgere attivita' di attestazione - di seguito Agenzie per le Imprese di tipo a) - e la norma UNI CEI EN 45011 quale riferimento normativo cui deve essere certificata conforme la struttura dei soggetti che intendono ottenere l'accreditamento per svolgere attivita' istruttoria nei procedimenti che comportano attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione - di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b); Considerato che la certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001 di cui devono essere in possesso i soggetti richiedenti l'accreditamento del sistema di gestione per la qualita' occorrente per svolgere attivita' di attestazione riservate alle Agenzie di tipo a) deve essere rilasciato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; Considerato che la certificazione di conformita' alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura, di cui sono dotati i soggetti richiedenti l'accreditamento occorrente per svolgere attivita' istruttoria riservata alle Agenzie di tipo b), deve essere rilasciata da Accredia o da altro Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; Viste le Istruzioni concernenti l'istruttoria della richiesta di accreditamento delle Agenzie per le Imprese di cui all'art. 38 della legge n. 133 del 2008 predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in applicazione del Regolamento 159 del 2010 e pubblicate nel portale www. impresainungiorno.gov.it; Acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali; Sancisce intesa nei seguenti termini: 1. Funzioni delle Agenzie 1.1 Le Agenzie per le Imprese, in possesso di accreditamento per l'esercizio dell'attivita' di attestazione, di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito Agenzie di tipo a), erogano i propri servizi esclusivamente nel caso del procedimento automatizzato di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 dcl 2010, secondo quanto specificato ai punti successivi e fatto salvo l'eventuale svolgimento di altre attivita' non incompatibili. 1.2 Le Agenzie per le Imprese di tipo a), accertano preventivamente che all'avvio, trasformazione, trasferimento o cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa o alla modificazione (ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell'impianto produttivo di beni e servizi cui si riferisce il procedimento sia applicabile l'istituto della segnalazione certificata di inizio attivita', di seguito SCIA, ove non sia sufficiente una mera comunicazione. 1.3 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformita', le Agenzie per le Imprese di tipo a), verificano, per ciascun procedimento relativo alla specifica attivita' di impresa rientrante nel settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate: a) che sussistono tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa statale, regionale e locale per Ia modificazione (ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell'impianto produttivo di beni e servizi o per l'inizio, la trasformazione, il trasferimento o la cessazione dell'esercizio della specifica attivita' di impresa nella sede indicata dal soggetto richiedente la dichiarazione di conformita' e quindi intestatario titolare della SCIA o della comunicazione; b) che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilita', nonche', ove richiesti, di professionalita'; c) che, ove sia necessaria la produzione di documentazione a corredo della SCIA per dimostrare la sussistenza dei requisiti e presupposti prescritti, la medesima sia completa, formalmente ed oggettivamente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale e locale, nonche', nei casi previsti, asseverata da professionisti iscritti negli albi professionali, secondo la specifica competenza richiesta. 1.4 In caso di esito positivo dell'istruttoria svolta come descritto al punto 1.3. lettere a), b) e c), le Agenzie per le Imprese di tipo a) rilasciano la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 38, comma 3, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008, che consente l'avvio immediato dell'attivita', e la trasmettono al SUAP competente per territorio. In tal caso, si considera effettuato dall'agenzia il controllo di mera regolarita' formale della segnalazione e dei relativi allegati. Si applicano i criteri generali previsti nelle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma 5, dell'art. 14 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013. In tale contesto particolare rilievo assume il principio di proporzionalita' al rischio, tenuto conto anche delle attivita' di attestazione svolte dalle Agenzie per le imprese. 1.5 Le Agenzie per le Imprese in possesso di accreditamento per l'esercizio dell'attivita' istruttoria nei procedimenti che comportano attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, di cui alla lettera b) del punto 4 dell'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b), erogano i propri servizi, in luogo ed a supporto del SUAP, relativamente ai procedimenti ordinari, nei modi e limiti previsti dall'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008 e dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. 1.6 Ai sensi del comma 5 del citato art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, le Agenzie svolgono - su richiesta del soggetto interessato - tutta l'attivita' istruttoria di cui al comma 1 del medesimo articolo relativa al procedimento concernente la realizzazione di un intervento e lo svolgimento di attivita' rientranti in un settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate. Al termine dell'istruttoria trasmettono telematicamente l'istanza al responsabile del SUAP corredata di tutti gli allegati e della certificazione di conformita' del progetto, nonche' dell'indicazione motivata sulla sussistenza della necessita' o della richiesta di indire la Conferenza dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010. 1.7 Nei casi in cui il responsabile del SUAP indice la Conferenza dei servizi, il SUAP medesimo puo' consentire all'Agenzia per le Imprese di tipo b), che ha trasmesso telematicamente l'istanza. di fornire supporto organizzativo e gestionale alla Conferenza dei servizi con oneri a carico del soggetto interessato all'adozione del provvedimento finale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010. 1.8 Nel caso di procedimenti ordinari, il SUAP e le amministrazioni e gli uffici competenti, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre n. 160 del 2010, si attengono ai criteri generali previsti dalle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma 5, dell'art. 14 del D.L n. 5 del 2012 e in particolare al principio di proporzionalita' al rischio, tenuto conto anche delle attivita' istruttorie svolte dalle Agenzie per le imprese. Della segnalazione di non conformita' riscontrate si tiene conto nell'ambito dell'attivita' di vigilanza sull'operato delle Agenzie per le imprese ed. a tal fine, viene informato Accredia o l'altro Organismo nazionale di accreditamento conforme al regolamento (CE) n. 765/2008 che ha rilasciato la certificazione di conformita' alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura dell'Agenzia di tipo b) interessata. 2. Accreditamento delle Agenzie per le imprese 2.1 Prima di avviare l'istruttoria delle richieste di accreditamento pervenute esclusivamente in modalita' telematica utilizzando il modello interattivo disponibile nel portale www.impresainungiorno.gov.it il Ministero dello Sviluppo Economico verifica la completezza e correttezza sotto il profilo tecnico amministrativo delle istanze e degli allegati, prodotti a corredo delle stesse per dimostrare ed attestare il possesso dei requisiti generali prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. l59 del 2010 in relazione alle attivita', ai settori ed ambiti territoriali per cui l'accreditamento e' richiesto. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico accerta: a) la completezza, correttezza e coerenza del modello interattivo compilato e della relativa Tabella a) o b) contenente le "Informazioni da fornire" [Punto 4, dell'Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, lettera a) o b)] in relazione allo specifico accreditamento richiesto; b) la presenza di tutti gli allegati e la loro corrispondenza e conformita' a quanto prescritto per accedere allo specifico accreditamento richiesto; c) la rispondenza della personalita' giuridica dell'Organismo richiedente l'accreditamento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; d) l'insussistenza, deducibile dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o dalla documentazione prodotta per individuare i soggetti componenti la struttura dell'Organismo richiedente l'accreditamento, i suoi alti dirigenti ed il personale addetto alla valutazione della conformita', di palesi motivi ostativi all'esercizio delle attivita' di attestazione che il decreto legge n. 112 del 2008 riserva alle Agenzie per le imprese accreditate, in relazione alle prescrizioni di cui al punto 5 dell'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; e) l'esistenza, coerenza e validita' della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualita' di cui e' dotato l'Organismo che ha presentato l'istanza in caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo a) ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio di attivita' di tipo b); f) l'esistenza, coerenza e validita' della certificazione di conformita' alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura dell'Organismo che ha presentato l'istanza in caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo b); g) l'esistenza, coerenza, completezza e corrispondenza alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della documentazione prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3 del relativo allegato; h) l'esistenza. validita' e conformita' alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della polizza assicurativa e, nel caso di richiesta di accreditamento provvisorio, della polizza fideiussoria. i) Il Ministero dello sviluppo economico, nella sua funzione di coordinamento, inoltra le istanze riconosciute complete, ove rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle Regioni o Province autonome, alle altre Amministrazioni che provvedono alla relativa istruttoria. 2.2 Le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province Autonome effettuano l'istruttoria verificando la rispondenza dei requisiti strutturali di cui l'Organismo richiedente l'accreditamento ha dichiarato e documentato il possesso alle esigenze derivanti dalla specifica normativa statale, regionale o locale concernente l'espletamento di procedure e formalita' per prestatori di servizi, per la realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio, nell'ambito territoriale di propria competenza, di attivita' di impresa ricomprese nei settori per cui e' richiesto l'accreditamento. A tal fine le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome accerteranno che le dotazioni strutturali, le procedure di cui l'Organismo si e' dotato per lo svolgimento delle attivita' di attestazione ovvero gli schemi di unificazione adottati, le basi di dati disponibili o altrimenti accessibili da parte del personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di verifica, i requisiti di selezione, competenza e professionalita' del personale, offrano adeguata fiducia nella correttezza delle attestazioni rese dall'Organismo riguardo a procedimenti istruiti nell'ambito dei settori di attivita' e dei territori di competenza. 2.3 Nella verifica degli aspetti e profili di competenza le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome esaminano la documentazione allegata alle istanze attenendosi ai seguenti principi generali: a) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al punto 3 lettera a) dell'allegato al decreto, la dotazione di personale dell'Agenzia deve comprendere ed individuare, tra i' soggetti cui sono assegnate responsabilita', autorita' e funzioni per l'esecuzione delle verifiche e lo svolgimento e certificazione delle attivita' per cui e' richiesto l'accreditamento, sia figure con qualifiche e competenze di natura giuridico - amministrativa, sia figure con qualifiche e competenze tecniche, di carattere e livello generale ovvero specifico in relazione al tipo ed ai settori ed ambiti territoriali per cui e' richiesto l'accreditamento. E' comunque fatta salva la facolta' accordata ai richiedenti l'accreditamento dal Decreto del Presidente della Repubblica n.159 del 2010 di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformita': di tali accordi e convenzioni, delle prestazioni che ne formano oggetto e delle condizioni stabilite per l'affidamento, la registrazione ed il controllo - anche ai fini della salvaguardia del soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e terzieta' - deve essere fornita adeguata descrizione nella documentazione relativa ai requisiti strutturali allegata all'istanza. b) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al punto 3 lettere b) e c) e d) dell'allegato al decreto, l'Agenzia richiedente l'accreditamento deve produrre documentazione, comprendente copia integrale o per estratto del Manuale della qualita' redatto ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 (punto 4.2.2) ovvero UNI CEI EN 45011 (punto 4.5.3) atta a dimostrare che: l'elenco delle descrizioni delle procedure in relazione alle quali l'Agenzia richiedente l'accreditamento esegue la valutazione della conformita' (ovvero la certificazione) e' completo e coerente con il tipo di accreditamento. i settori di attivita' e gli ambiti territoriali di validita' richiesti; le descrizioni delle procedure sono corrette; le procedure interne messe a punto per assicurare la trasparenza, il controllo, la registrazione e tracciabilita' delle prestazioni erogate sotto accreditamento sono adeguate in rapporto alle disposizioni statali e regionali di settore; 2.4 l'Agenzia dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' in modo appropriato in rapporto agli specifici settori di attivita' ed ambiti territoriali di validita' dell'accreditamento richiesto, nonche' dell'accesso, anche a livello settoriale, regionale o locale, a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti; 2.5 All'esito dell'istruttoria le Regioni e le Province autonome inoltrano la propria proposta di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico. 3 Vigilanza sull'attivita' delle Agenzie per le imprese 3.1 ln ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, relativamente all'attivita' di vigilanza e controllo, in sede di intesa con la Conferenza Unificata, dovranno essere definite le linee di indirizzo per l'esercizio della stessa con eventuale coinvolgimento dell'Organismo unico di accreditamento Accredia. Nelle more, nell'ottica di tenere conto delle ripartizioni di funzioni previste nella fase di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, ciascuna Amministrazione effettuera' controlli a campione sull'attivita' delle Agenzie accreditate, verificando, per ciascuna tipologia di procedimento, la correttezza delle dichiarazioni di conformita' ovvero delle certificazioni di progetto rilasciate, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico effettuera' il controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di carattere generale di cui al punto 1 della presente intesa. Eventuali irregolarita' riscontrate dalle altre Amministrazioni, a seguito dei controlli a campione saranno segnalate al Ministero dello sviluppo economico. 4 Revisione periodica dell'Intesa 4.1 I contenuti della presente intesa, sulla base del monitoraggio della sua attuazione e della valutazione del suo impatto, sono soggetti a revisione periodica, di cui la prima, indicativamente, entro un anno dalla data dell'intesa stessa.