(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                        CONFERENZA UNIFICATA 
 
 
       (Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) 
        (Art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) 
 
Intesa sui criteri da applicare per le  procedure  di  accreditamento
  delle Agenzie per 
le Imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
  9 luglio 2010, n. 159 
    Visto l'art. 38 commi 3 e 4 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
2010, n. 160, recante  "Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il
riordino della disciplina sullo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, ai sensi dell'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112" e, in particolare, gli artt. 6 e 7; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  luglio  2010,
n. 159 recante il "Regolamento recante i requisiti e le modalita'  di
accreditamento delle agenzie per le imprese, a  norma  dell'art.  38,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133",  di  seguito  il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; 
    Visti, in particolare, gli articoli  3  "Requisiti  generali  per
l'accreditamento", l'allegato di cui all'art. 3, comma 1,  "Modalita'
di  presentazione  dell'istanza  di  accreditamento"  e   l'art.   5,
"Attivita' di vigilanza e  controllo",  del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 159 del 2010; 
    Visto l'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n.281, il quale dispone che "La Conferenza-citta' ed autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. con la
Conferenza Stato-regioni"; 
    Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.131,  il
quale dispone che "Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive   legislazioni   o   il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi
comuni; in tale caso e'  esclusa  l'applicazione  dei  commi  3  e  4
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Nelle
materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di  coordinamento
di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 
    Visto l'art.  14  del  decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito con modificazioni dall'art. 1.  comma  1,  della  legge  4
aprile 2012, n. 35 in materia di semplificazione dei controlli  sulle
imprese nonche' le relative  Linee  Guida  adottate  mediante  Intesa
sancita, ai sensi del comma 5 del medesimo  art.  14,  in  Conferenza
Unificata nella  seduta  del  24  gennaio  2013  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013; 
    Considerata la necessita' di  favorire  l'avvio  delle  attivita'
delle Agenzie per le  Imprese  quali  nuovi  soggetti  economici  che
erogano servizi  tecnico  amministrativi  al  fine  di  agevolare  il
rapporto tra imprese e pubblica amministrazione; 
    Considerata la necessita' di condividere l'interpretazione  delle
disposizioni che prevedono e disciplinano le funzioni delle  Agenzie,
le procedure  di  accreditamento  e  la  valutazione  dei  requisiti,
nonche' la vigilanza sulle stesse; 
    Considerata la necessita' di garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale carattere di  omogeneita'  nell'applicazione  dei  suddetti
criteri, desunti dai citati articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 160 del 2010 e  dagli  articoli  3,  4  e  5  del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; 
    Considerato che l'allegato di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010  individua  la  norma
UNI  EN  ISO  9001  quale  riferimento  normativo  cui  deve   essere
certificato conforme il sistema  di  gestione  per  la  qualita'  dei
soggetti  che  intendono  ottenere  l'accreditamento   per   svolgere
attivita' di attestazione - di seguito Agenzie per le Imprese di tipo
a) - e la norma UNI CEI EN 45011 quale riferimento normativo cui deve
essere certificata conforme la struttura dei soggetti  che  intendono
ottenere l'accreditamento  per  svolgere  attivita'  istruttoria  nei
procedimenti  che  comportano  attivita'   discrezionale   da   parte
dell'Amministrazione - di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b); 
    Considerato che la certificazione di conformita' alla  norma  UNI
EN ISO 9001 di cui devono essere in possesso i  soggetti  richiedenti
l'accreditamento del sistema di gestione per la  qualita'  occorrente
per svolgere attivita' di attestazione riservate alle Agenzie di tipo
a) deve essere rilasciato da Organismi di certificazione  accreditati
ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 
    Considerato che la certificazione di conformita' alla  norma  UNI
CEI  EN  45011  della  struttura,  di  cui  sono  dotati  i  soggetti
richiedenti  l'accreditamento  occorrente  per   svolgere   attivita'
istruttoria riservata alle Agenzie di tipo b), deve essere rilasciata
da  Accredia  o  da  altro  Organismo  nazionale  di   accreditamento
riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 
    Viste le Istruzioni concernenti l'istruttoria della richiesta  di
accreditamento delle Agenzie per le Imprese di cui all'art. 38  della
legge n. 133  del  2008  predisposte  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in applicazione del Regolamento 159 del 2010  e  pubblicate
nel portale www. impresainungiorno.gov.it; 
    Acquisito  l'assenso  del  Governo  e  dei  rappresentanti  delle
Autonomie territoriali; 
 
                           Sancisce intesa 
 
 
                        nei seguenti termini: 
 
 
                      1. Funzioni delle Agenzie 
 
    1.1 Le Agenzie per le Imprese, in possesso di accreditamento  per
l'esercizio dell'attivita'  di  attestazione,  di  cui  al  punto  4,
lettera a) dell'allegato al decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 159 del 2010, di seguito Agenzie di  tipo  a),  erogano  i  propri
servizi esclusivamente nel caso del procedimento automatizzato di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
160 dcl 2010, secondo quanto specificato ai punti successivi e  fatto
salvo l'eventuale svolgimento di altre attivita' non incompatibili. 
    1.2  Le  Agenzie  per  le   Imprese   di   tipo   a),   accertano
preventivamente  che  all'avvio,  trasformazione,   trasferimento   o
cessazione  dell'esercizio   dell'attivita'   di   impresa   o   alla
modificazione (ristrutturazione, riattivazione,  ecc.)  dell'impianto
produttivo di beni e servizi cui si  riferisce  il  procedimento  sia
applicabile  l'istituto  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita',  di  seguito  SCIA,  ove  non  sia  sufficiente  una  mera
comunicazione. 
    1.3 Ai fini del rilascio della dichiarazione di  conformita',  le
Agenzie  per  le  Imprese  di  tipo  a),  verificano,   per   ciascun
procedimento relativo alla specifica attivita' di impresa  rientrante
nel settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate: 
      a) che sussistono tutti i requisiti e  i  presupposti  previsti
dalla normativa statale, regionale  e  locale  per  Ia  modificazione
(ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell'impianto  produttivo  di
beni e servizi o per l'inizio, la trasformazione, il trasferimento  o
la cessazione dell'esercizio della  specifica  attivita'  di  impresa
nella sede indicata dal  soggetto  richiedente  la  dichiarazione  di
conformita'  e  quindi  intestatario  titolare  della  SCIA  o  della
comunicazione; 
      b) che il soggetto richiedente sia in  possesso  dei  requisiti
soggettivi   di   onorabilita',   nonche',    ove    richiesti,    di
professionalita'; 
      c) che, ove sia necessaria la produzione  di  documentazione  a
corredo della SCIA per dimostrare  la  sussistenza  dei  requisiti  e
presupposti prescritti, la  medesima  sia  completa,  formalmente  ed
oggettivamente rispondente a quanto previsto dalla normativa  vigente
a livello nazionale, regionale e locale, nonche', nei casi  previsti,
asseverata  da  professionisti  iscritti  negli  albi  professionali,
secondo la specifica competenza richiesta. 
    1.4 In  caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  come
descritto al punto 1.3. lettere a),  b)  e  c),  le  Agenzie  per  le
Imprese di tipo a) rilasciano la dichiarazione di conformita' di  cui
all'art. 38, comma 3, lettera c) del decreto legge n. 112  del  2008,
che consente l'avvio immediato dell'attivita', e  la  trasmettono  al
SUAP competente per territorio. In tal caso, si considera  effettuato
dall'agenzia  il  controllo  di  mera   regolarita'   formale   della
segnalazione e dei relativi allegati. Si applicano i criteri generali
previsti nelle Linee Guida in materia di controlli adottate ai  sensi
del comma 5, dell'art. 14 del decreto-legge n. 5 del 2012  convertito
con modificazioni dalla legge n.  35  del  2012  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del  19  febbraio  2013.  In  tale  contesto
particolare  rilievo  assume  il  principio  di  proporzionalita'  al
rischio, tenuto conto anche delle attivita'  di  attestazione  svolte
dalle Agenzie per le imprese. 
    1.5 Le Agenzie per le Imprese in possesso di  accreditamento  per
l'esercizio   dell'attivita'   istruttoria   nei   procedimenti   che
comportano attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione,  di
cui alla  lettera  b)  del  punto  4  dell'allegato  al  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito  Agenzie  per
le Imprese di tipo b), erogano  i  propri  servizi,  in  luogo  ed  a
supporto del SUAP, relativamente ai procedimenti ordinari, nei modi e
limiti previsti dall'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto  legge
n. 112 del 2008 e  dall'art.  7  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 160 del 2010. 
    1.6 Ai sensi del comma 5  del  citato  art.  7  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, le Agenzie svolgono - su
richiesta del soggetto interessato - tutta l'attivita' istruttoria di
cui  al  comma 1  del  medesimo  articolo  relativa  al  procedimento
concernente la realizzazione di un intervento  e  lo  svolgimento  di
attivita' rientranti in un settore ed  ambito  territoriale  per  cui
sono   accreditate.   Al   termine    dell'istruttoria    trasmettono
telematicamente l'istanza al responsabile del SUAP corredata di tutti
gli allegati e della  certificazione  di  conformita'  del  progetto,
nonche' dell'indicazione motivata sulla sussistenza della  necessita'
o della richiesta di indire la Conferenza dei servizi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
160/2010. 
    1.7 Nei casi in cui il responsabile del SUAP indice la Conferenza
dei servizi, il SUAP medesimo  puo'  consentire  all'Agenzia  per  le
Imprese di tipo b), che ha trasmesso  telematicamente  l'istanza.  di
fornire supporto  organizzativo  e  gestionale  alla  Conferenza  dei
servizi con oneri a carico del soggetto interessato all'adozione  del
provvedimento finale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 160/2010. 
    1.8  Nel  caso  di  procedimenti   ordinari,   il   SUAP   e   le
amministrazioni e gli uffici competenti, nell'ambito delle  attivita'
di cui all'art. 7 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre n. 160 del 2010, si attengono ai criteri generali  previsti
dalle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma
5, dell'art. 14 del D.L n. 5 del 2012 e in particolare  al  principio
di proporzionalita' al rischio, tenuto conto  anche  delle  attivita'
istruttorie svolte dalle Agenzie per le imprese. 
    Della segnalazione di non conformita' riscontrate si tiene  conto
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza  sull'operato  delle  Agenzie
per le imprese ed. a tal fine, viene  informato  Accredia  o  l'altro
Organismo nazionale di accreditamento conforme al regolamento (CE) n.
765/2008 che ha rilasciato  la  certificazione  di  conformita'  alla
norma UNI CEI EN  45011  della  struttura  dell'Agenzia  di  tipo  b)
interessata. 
 
           2. Accreditamento delle Agenzie per le imprese 
 
    2.1  Prima  di   avviare   l'istruttoria   delle   richieste   di
accreditamento  pervenute  esclusivamente  in  modalita'   telematica
utilizzando  il   modello   interattivo   disponibile   nel   portale
www.impresainungiorno.gov.it il Ministero  dello  Sviluppo  Economico
verifica la  completezza  e  correttezza  sotto  il  profilo  tecnico
amministrativo delle istanze e degli  allegati,  prodotti  a  corredo
delle stesse per dimostrare ed attestare il  possesso  dei  requisiti
generali prescritti dal Decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
l59 del 2010 in  relazione  alle  attivita',  ai  settori  ed  ambiti
territoriali per cui l'accreditamento e' richiesto.  A  tal  fine  il
Ministero dello sviluppo economico accerta: 
      a)  la  completezza,  correttezza  e   coerenza   del   modello
interattivo compilato e della relativa Tabella a) o b) contenente  le
"Informazioni da fornire" [Punto  4,  dell'Allegato  al  Decreto  del
Presidente della Repubblica n. 159 del 2010,  lettera  a)  o  b)]  in
relazione allo specifico accreditamento richiesto; 
      b) la presenza di tutti gli allegati e la loro corrispondenza e
conformita'  a  quanto  prescritto  per   accedere   allo   specifico
accreditamento richiesto; 
      c) la rispondenza della personalita'  giuridica  dell'Organismo
richiedente l'accreditamento ai requisiti previsti dall'art. 2, comma
2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010; 
      d) l'insussistenza,  deducibile  dall'Atto  costitutivo,  dallo
Statuto o dalla documentazione prodotta per  individuare  i  soggetti
componenti la struttura dell'Organismo richiedente  l'accreditamento,
i suoi alti dirigenti ed il personale addetto alla valutazione  della
conformita', di palesi motivi ostativi all'esercizio delle  attivita'
di attestazione che il decreto legge n. 112  del  2008  riserva  alle
Agenzie per le imprese accreditate, in relazione alle prescrizioni di
cui  al  punto  5  dell'allegato  al  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 159 del 2010; 
      e) l'esistenza, coerenza e  validita'  della certificazione  di
conformita' alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la
qualita' di cui e' dotato l'Organismo che ha presentato l'istanza  in
caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo a)  ovvero  di
autorizzazione all'esercizio provvisorio di attivita' di tipo b); 
      f) l'esistenza, coerenza e validita'  della  certificazione  di
conformita'  alla  norma   UNI   CEI   EN   45011   della   struttura
dell'Organismo che ha presentato l'istanza in caso  di  richiesta  di
accreditamento definitivo di tipo b); 
      g) l'esistenza, coerenza,  completezza  e  corrispondenza  alle
prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n.  159  del
2010 della documentazione prodotta per  dimostrare  il  possesso  dei
requisiti strutturali di cui al punto 3 del relativo allegato; 
      h) l'esistenza. validita' e conformita' alle  prescrizioni  del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della polizza
assicurativa e, nel caso di richiesta di accreditamento  provvisorio,
della polizza fideiussoria. 
      i) Il Ministero dello sviluppo economico, nella sua funzione di
coordinamento,  inoltra  le  istanze   riconosciute   complete,   ove
rientranti nella competenza di altre amministrazioni  statali,  delle
Regioni  o  Province  autonome,  alle   altre   Amministrazioni   che
provvedono alla relativa istruttoria. 
    2.2 Le altre Amministrazioni statali, le Regioni  e  le  Province
Autonome effettuano  l'istruttoria  verificando  la  rispondenza  dei
requisiti strutturali di cui l'Organismo richiedente l'accreditamento
ha dichiarato e documentato il possesso alle esigenze derivanti dalla
specifica  normativa  statale,   regionale   o   locale   concernente
l'espletamento di procedure e formalita' per prestatori  di  servizi,
per la realizzazione e modifica di  impianti  produttivi  di  beni  e
servizi,  per  la  realizzazione,  trasformazione,  trasferimento   e
cessazione  dell'esercizio,  nell'ambito  territoriale   di   propria
competenza, di attivita' di impresa ricomprese nei settori per cui e'
richiesto l'accreditamento.  A  tal  fine  le  altre  Amministrazioni
statali, le Regioni  e  le  Province  autonome  accerteranno  che  le
dotazioni strutturali, le procedure di cui l'Organismo si  e'  dotato
per lo svolgimento delle attivita' di attestazione ovvero gli  schemi
di unificazione adottati, le basi di dati  disponibili  o  altrimenti
accessibili da parte del personale responsabile dell'esecuzione delle
attivita'  di  verifica,  i  requisiti  di  selezione,  competenza  e
professionalita'  del  personale,  offrano  adeguata  fiducia   nella
correttezza  delle  attestazioni  rese  dall'Organismo   riguardo   a
procedimenti istruiti nell'ambito dei  settori  di  attivita'  e  dei
territori di competenza. 
    2.3 Nella verifica degli aspetti e profili di competenza le altre
Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome  esaminano
la documentazione  allegata  alle  istanze  attenendosi  ai  seguenti
principi generali: 
      a) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al  punto  3
lettera a)  dell'allegato  al  decreto,  la  dotazione  di  personale
dell'Agenzia deve comprendere ed individuare,  tra  i'  soggetti  cui
sono assegnate responsabilita', autorita' e funzioni per l'esecuzione
delle verifiche e lo svolgimento e certificazione delle attivita' per
cui e'  richiesto  l'accreditamento,  sia  figure  con  qualifiche  e
competenze di natura  giuridico  -  amministrativa,  sia  figure  con
qualifiche e competenze tecniche, di  carattere  e  livello  generale
ovvero specifico in  relazione  al  tipo  ed  ai  settori  ed  ambiti
territoriali per cui e' richiesto l'accreditamento. E' comunque fatta
salva la  facolta'  accordata  ai  richiedenti  l'accreditamento  dal
Decreto del Presidente della Repubblica n.159 del 2010  di  stipulare
accordi e convenzioni  con  soggetti  esterni  che  eroghino  servizi
finalizzati alla predisposizione della  documentazione  di  cui  deve
essere verificata la conformita':  di  tali  accordi  e  convenzioni,
delle prestazioni che ne formano oggetto e delle condizioni stabilite
per l'affidamento, la registrazione ed il controllo - anche  ai  fini
della salvaguardia del soddisfacimento dei requisiti di  indipendenza
e  terzieta'  -  deve  essere  fornita  adeguata  descrizione   nella
documentazione   relativa   ai   requisiti    strutturali    allegata
all'istanza. 
      b) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al  punto  3
lettere b) e c) e d) dell'allegato al decreto, l'Agenzia  richiedente
l'accreditamento deve  produrre  documentazione,  comprendente  copia
integrale o per estratto del Manuale della qualita' redatto ai  sensi
della norma UNI EN ISO 9001 (punto 4.2.2) ovvero  UNI  CEI  EN  45011
(punto 4.5.3) atta a dimostrare che: 
        l'elenco delle descrizioni delle procedure in relazione  alle
quali l'Agenzia richiedente l'accreditamento  esegue  la  valutazione
della conformita' (ovvero la certificazione) e' completo  e  coerente
con il tipo di accreditamento. i settori di attivita'  e  gli  ambiti
territoriali di validita' richiesti; 
        le descrizioni delle procedure sono corrette; 
        le  procedure  interne  messe  a  punto  per  assicurare   la
trasparenza, il controllo, la registrazione  e  tracciabilita'  delle
prestazioni erogate sotto accreditamento sono  adeguate  in  rapporto
alle disposizioni statali e regionali di settore; 
    2.4 l'Agenzia dispone dei mezzi necessari per eseguire i  compiti
tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' in modo appropriato in rapporto agli specifici settori di
attivita' ed ambiti  territoriali  di  validita'  dell'accreditamento
richiesto,  nonche'  dell'accesso,  anche   a   livello   settoriale,
regionale o locale, a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti; 
    2.5 All'esito dell'istruttoria le Regioni e le Province  autonome
inoltrano la propria proposta di accreditamento  al  Ministero  dello
sviluppo economico. 
 
       3 Vigilanza sull'attivita' delle Agenzie per le imprese 
 
    3.1 ln ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   159   del   2010,   relativamente
all'attivita' di vigilanza e controllo, in  sede  di  intesa  con  la
Conferenza Unificata, dovranno essere definite le linee di  indirizzo
per   l'esercizio   della   stessa   con   eventuale   coinvolgimento
dell'Organismo  unico  di  accreditamento   Accredia.   Nelle   more,
nell'ottica di tenere conto delle ripartizioni di  funzioni  previste
nella fase di accreditamento delle Agenzie per le  Imprese,  ciascuna
Amministrazione effettuera' controlli a campione sull'attivita' delle
Agenzie  accreditate,  verificando,   per   ciascuna   tipologia   di
procedimento,  la  correttezza  delle  dichiarazioni  di  conformita'
ovvero  delle  certificazioni  di  progetto  rilasciate,  mentre   il
Ministero dello Sviluppo Economico  effettuera'  il  controllo  e  la
vigilanza sul mantenimento dei requisiti di carattere generale di cui
al punto 1 della presente intesa. Eventuali irregolarita' riscontrate
dalle altre Amministrazioni,  a  seguito  dei  controlli  a  campione
saranno segnalate al Ministero dello sviluppo economico. 
 
                  4 Revisione periodica dell'Intesa 
 
    4.1  I  contenuti  della  presente   intesa,   sulla   base   del
monitoraggio  della  sua  attuazione e  della  valutazione  del   suo
impatto, sono soggetti  a  revisione  periodica,  di  cui  la  prima,
indicativamente, entro un anno dalla data dell'intesa stessa.