(Disposizioni applicative)
 
            CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2013 
                      Disposizioni applicative 
 
1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
La campagna di pesca del  tonno  rosso,  per  l'annualita'  2013,  e'
disciplinata dalle disposizioni della nuova Raccomandazione ICCAT  n.
12-03, approvata al termine dei lavori del 18° Meeting speciale della
medesima Commissione Internazionale (Agadir 12-19 novembre 2012). 
Le nuove misure internazionali (che hanno modificato,  in  parte,  il
previgente regime di cui alla Raccomandazione ICCAT  n.  10-04),  pur
non  essendo  ancora   stata   recepite   da   apposito   Regolamento
comunitario, sono, in  ogni  caso,  vincolanti  per  tutti  gli  Stai
Membri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  216,  paragrafo  2,
del Trattato UE. 
Analogamente, restano ancora pienamente vigenti tutte le disposizioni
del Regolamento  CE  n.  302/2009,  come  modificato  dal  successivo
Regolamento UE  n.  500/2012,  che  non  sono  in  contrasto  con  le
richiamate norme internazionali. 
Gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e  validazione
del documento di cattura del tonno rosso (BCD) rimangono disciplinati
dal Regolamento UE n.  640/2010  e  dalla  Raccomandazione  ICCAT  n.
11-20, nonche', a decorrere dalla meta' del prossimo mese di  maggio,
anche, dall'ulteriore nuova  Raccomandazione  ICCAT  n.12-08  (eBCD),
sempre adottata nell'ambito dei lavori del citato Meeting. 
 
2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA 
Come noto, il contingente di cattura  assegnato  all'Italia,  per  la
campagna di pesca 2013, con Regolamento UE  n.40/2013,  e'  risultato
pari a complessive 1.950,42 tonnellate. 
Con D.M. 11 marzo 2013 (ALL. 1),  in  corso  di  pubblicazione  sulla
G.U.R.I., questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione  del
citato quantitativo trai i vari sistemi di pesca autorizzati. 
In allegato al medesimo provvedimento,  sono  riportati  gli  elenchi
delle unita' da pesca  rispettivamente  autorizzate  con  il  sistema
circuizione (con indicazione  delle  relative  quote  individuali  di
cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione  delle  relative
quote  individuali  di  cattura),   nonche'   delle   tonnare   fisse
autorizzate e dei porti designati per le  operazioni  di  sbarco  e/o
trasbordo. 
 
3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE 
3.1 Periodi di pesca 
Sono confermati i seguenti periodi in cui e' consentita la pesca  del
tonno rosso: 
  a. sistema palangaro (unita' di L.f.t. ≤ 24 metri) = dal 01 gennaio
2013 al 31 dicembre 2013; 
  b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; 
  c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2013 al 14 ottobre
2013. 
Come  riportato  nell'Allegato  ID  del  richiamato  Regolamento   UE
n.40/2013, per il sistema circuizione, invece, il periodo di pesca e'
stato posticipato di 10 giorni: dal 26 maggio 2013 al 24 giugno 2013,
rimanendo, altresi', confermata l'impossibilita' di prolungare,  fino
ad un massimo di 5  giorni,  tale  periodo,  qualora  nel  corso  del
medesimo vengano perse  giornate  di  pesca  a  causa  di  condizioni
meteo-marine particolarmente avverse. 
Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli  articoli  34  e
seguenti del Regolamento CE n. 1224/2009, in caso  di  raggiungimento
e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello
assegnato a ciascun sistema di pesca, nonche' delle quote individuali
di  cattura,  questa  Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di
disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata  della
relativa attivita' di pesca anche con anticipo rispetto alle previste
date di chiusura. 
3.2 Impiego di aeromobili 
Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare  velivoli  per  la
ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso. 
3.3 Taglia minima di cattura 
La taglia minima di cattura,  per  qualsiasi  sistema  di  pesca,  e'
confermata in 30 chilogrammi di peso o 115  centimetri  di  lunghezza
alla forca (misurata, cioe', dall'estremita' della mascella superiore
all'estremita' del raggio piu' corto della  coda),  con  le  seguenti
deroghe e/o eccezioni: 
  a. 8 chilogrammi di peso o 75  centimetri  di  lunghezza,  per  gli
esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento; 
  b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di
lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unita' e
dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla  pesca  del  tonno
rosso. 
Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse  entro  e  non
oltre un limite del 5% del  totale  delle  catture  di  tonno  rosso,
calcolato in numero di esemplari. 
Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale,
si applicano  integralmente  le  disposizioni  in  materia  di  porti
designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo. 
3.4 Catture accessorie 
Tutte le unita' non espressamente autorizzate alla  pesca  del  tonno
rosso possono effettuare catture accessorie  entro  e  non  oltre  un
limite del 5% del totale delle catture, calcolato: 
  a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a  tutte  le  specie
ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2); 
  b. in base al solo peso, con  riguardo  a  tutte  le  altre  specie
ittiche. 
Resta,  altresi',  confermato,  il  limite  massimo  annuale  di  750
chilogrammi, cosi' come, a suo tempo, stabilito, dall'articolo 4  del
D.M. 27 luglio 2000. 
Alle  catture  accessorie,  anch'esse  da  imputarsi  al  contingente
nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in  materia  di
porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre
non trovano applicazione  le  richiamate  deroghe  e/o  eccezioni  in
materia di taglia minima. 
Al  raggiungimento  e/o  esaurimento   del   contingente   (indiviso)
normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa
Amministrazione si riserva la  facolta'  di  disporne,  con  apposito
provvedimento, l'interruzione immediata, consentendo il solo  rigetto
in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti,
invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole
previste), con conseguente azione  sanzionatoria  nei  confronti  del
soggetto interessato. 
Ai sensi  della  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale,  sono
tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso  mediante
l'impiego di "reti da posta fisse" e "reti ferrettare". 
3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO) 
In base al paragrafo 20 della Raccomandazione  ICCAT  n.12-03,  anche
per la campagna di pesca 2013, le operazioni di pesca congiunta  sono
consentite  solo  tra  unita'  armate  con  il  sistema  circuizione,
battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell'ICCAT. 
Rimane, dunque, confermato che  le  "circuizioni"  italiane  potranno
effettuare  tali  operazioni  esclusivamente  tra  di  loro  e/o  con
analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell'UE. 
Le relative richieste di  autorizzazione,  da  redigersi  secondo  il
format in allegato (ALL. 3), devono pervenire, via fax e/o e-mail,  a
questa Direzione Generale almeno 10 giorni  prima  dell'inizio  delle
operazioni. 
3.6 Compilazione e presentazione del log-book 
Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009  e
Regolamento UE n.404/2011) in materia di registrazione e trasmissione
elettronica del giornale di pesca (e/log­book), il pertinente  regime
cartaceo continuera' ad applicarsi anche per la corrente campagna  di
pesca. 
Pertanto, i comandanti delle unita' da pesca autorizzate alla cattura
del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione  cartacea
del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 4). 
In particolare, il log-book deve  essere  compilato  quotidianamente,
prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche  se  in
navigazione nonche' in caso di catture zero. 
In caso d'ispezione a bordo, in mare o in  porto,  il  log-book  deve
essere  compilato  contestualmente  e  controfirmato  dal   personale
ispettivo. 
Entro e  non  oltre  48  ore  dall'arrivo  in  porto  (a  prescindere
dall'effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali e'
obbligatorio l'utilizzo di uno dei porti designati di cui  all'elenco
in allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i
pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorita' Marittima. 
Quest'ultima,  acquisita  la  suddetta  documentazione,  ne  provvede
all'immediato  inoltro,  via  fax  e/o  e-mail,  a  questa  Direzione
Generale. 
Le informazioni minime obbligatorie da riportare  nel  log-book  sono
indicate nell'Annesso 2  alla  richiamata  Raccomandazione  ICCAT  n.
12-03 (ALL. 5). 
3.7 Comunicazione delle catture 
I comandanti delle unita' da  pesca,  autorizzate  alla  cattura  del
tonno rosso con il sistema  circuizione,  nonche'  i  titolari  delle
tonnare fisse  autorizzate  devono  trasmettere  a  questa  Direzione
generale, via  fax  e/o  e-mail,  una  comunicazione  giornaliera  di
cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 6). 
Analogamente, i comandanti delle unita' da  pesca,  autorizzate  alla
cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unita' di L.f.t.  ≤
24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o
e-mail, una comunicazione settimanale  di  cattura,  al  piu'  tardi,
entro e non oltre le ore 12.00 del martedi' successivo alla settimana
di riferimento, utilizzando il format in allegato (ALL. 7). 
Le predette  dichiarazioni  di  cattura  devono  essere  compilate  e
trasmesse anche in caso di catture zero. 
Restano, altresi', fermi  gli  obblighi  comunitari  (Regolamento  CE
n.1224/2009 e Regolamento UE n. 404/2011) in materia  di  trattazione
elettronica delle operazioni di cattura. 
3.8 Operazioni di sbarco 
Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009  e
Regolamento UE n.404/2011)  in  materia  di  trattazione  elettronica
delle operazioni di sbarco, il pertinente regime cartaceo continuera'
ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca. 
Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle  navi  da  pesca  che
intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati  (anche  in
via accessoria), in uno dei porti  designati  di  cui  all'elenco  in
allegato 1, continueranno a darne  notifica  preventiva  alla  locale
Autorita' Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di  arrivo,
utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 8). 
La  predetta  Autorita'  Marittima  provvede  a  registrare  tutti  i
preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attivita'  di
vigilanza e controllo sulle operazioni di  sbarco  ed,  entro  e  non
oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere  a  questa
Direzione  Generale,  via  fax  e/o  e-mail,  un  apposito   rapporto
circostanziato. 
Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle
operazioni di sbarco), i  soggetti  interessati  (comandanti  o  loro
mandatari) devono  presentare  alla  stessa  Autorita'  Marittima  la
dichiarazione di sbarco, cosi' come riportata in calce al  pertinente
log-sheet. 
Tale  dichiarazione  viene  trasmessa  a  questa  Direzione  Generale
unitamente al citato rapporto circostanziato. 
Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate. 
3.9 Operazioni di trasbordo 
Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009  e
Regolamento UE n.404/2011)  in  materia  di  trattazione  elettronica
delle  operazioni  di  trasbordo,  il  pertinente   regime   cartaceo
continuera' ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca. 
Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle  navi  da  pesca  che
intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso  catturati  (anche
in via accessoria), in uno dei porti designati di cui  all'elenco  in
allegato 1, continueranno a darne  notifica  preventiva  alla  locale
Autorita' Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo,
utilizzando il format cartaceo in allegato 8. 
La  predetta  Autorita'  Marittima  provvede  a  registrare  tutti  i
preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza  ritardo,  via
fax e/o e-mail,  a  questa  Direzione  Generale  che,  a  sua  volta,
provvede  a  comunicare  (ai  soggetti  interessati  ed  alla  stessa
Autorita' Marittima), la relativa autorizzazione. 
La stessa Autorita' Marittima  provvede,  quindi,  ad  effettuare  la
prevista attivita' di  vigilanza  e  controllo  sulle  operazioni  di
trasbordo ed, entro e  non  oltre  48  ore  dalla  conclusione  delle
stesse, a trasmettere  a  questa  Direzione  Generale,  via  fax  e/o
e-mail, un apposito rapporto circostanziato. 
Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle
operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o  loro
mandatari) devono  presentare  alla  stessa  Autorita'  Marittima  la
dichiarazione  di  trasbordo,  cosi'  come  riportata  in  calce   al
pertinente log-sheet, nonche' la  dichiarazione  di  trasbordo  ICCAT
(ALL. 9) (consegnando  copia  di  quest'ultima  anche  al  comandante
dell'unita' ricevente). 
Tali dichiarazioni vengono  trasmesse  a  questa  Direzione  Generale
unitamente al citato rapporto circostanziato. 
Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare. 
3.10 Operazioni di trasferimento 
Ai sensi e per gli effetti del combinato  disposto  dell'articolo  2,
lettera  h)  del  Regolamento  CE  n.302/2009  (come  modificato  dal
Regolamento UE n.500/2012) e  del  paragrafo  2,  lettera  h),  della
Raccomandazione ICCAT n.12-03, per operazione  di  trasferimento,  si
intende qualsiasi trasferimento di: 
  a. tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura ad una  gabbia
di trasporto; 
  b. tonno rosso vivo da una gabbia di trasporto ad  un'altra  gabbia
di trasporto; 
  c.  gabbia  con  tonno  rosso  da   un   rimorchiatore   ad   altro
rimorchiatore; 
  d. tonno rosso vivo da un impianto di allevamento/ingrasso ad altro
impianto di allevamento/ingrasso (tramite gabbia di trasporto); 
  e. tonno rosso vivo da una tonnara fissa ad una gabbia di trasporto 
  f. tonno rosso morto  da  una  gabbia  di  trasporto  ad  una  nave
ausiliaria; 
  g. tonno rosso da un impianto  di  allevamento/ingrasso  o  da  una
tonnara fissa ad una nave officina e/o nave da trasporto. 
A  seconda  dei  predetti  casi,  i  soggetti,  di  volta  in  volta,
interessati (comandante dell'unita' da pesca  che  ha  effettuato  le
catture,  comandante   del   rimorchiatore,   titolare   dell'azienda
d'ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di
ogni operazione di trasferimento, devono darne  notifica  preventiva,
via fax e/o e-mail,  a  questa  Direzione  Generale,  utilizzando  il
format in allegato 8. 
Entro e non oltre 48 ore  dalla  ricezione  del  predetto  preavviso,
questa  Direzione  Generale,  accertata  l'insussistenza   di   cause
ostative, procede al rilascio, via fax  e/o  e-mail,  della  relativa
autorizzazione,  notificando   il   previsto   codice   alfa-numerico
identificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di
trasferimento ICCAT (ALL. 10). 
Al termine delle operazioni di trasferimento,  i  predetti  soggetti,
provvedono,  senza  ritardo,   alla   compilazione   della   suddetta
dichiarazione, consegnandone l'originale  alla  parte  ricevente  (di
modo che lo stesso  accompagni  qualsiasi  trasferimento  successivo,
fino alla destinazione finale) e conservandone copia da  trasmettere,
via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale. 
I dati salienti  delle  operazioni  di  trasferimento  devono  essere
annotati sul registro giornaliero di pesca  e/o  giornale  di  bordo,
secondo  le  modalita'  di  cui   all'Annesso   2   alla   richiamata
Raccomandazione ICCAT n.12-03 (ALL. 5). 
Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la  supervisione
dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei  casi)
e devono essere riprese/monitorate con  videoregistrazione  subacquea
da effettuarsi  secondo  le  modalita'  di  cui  all'Annesso  9  alla
richiamata Raccomandazione ICCAT n. 12-03 (ALL. 11). 
Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed  in
particolare,  delle  circostanze  di  cui  al  paragrafo   78   della
Raccomandazione ICCAT n.12-03), questa Direzione Generale procede  ad
esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo  diniego  ad  effettuare
l'operazione  di  trasferimento,  notificando  il   previsto   codice
alfa-numerico  identificativo,  unitamente  all'ordine  di   rilascio
immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso. 
Tutte  le  operazioni  di  rilascio  in  mare  avvengono   sotto   la
supervisione  dell'osservatore  (regionale  ICCAT  e/o  nazionale,  a
seconda  dei   casi)   e   devono   essere   riprese/monitorate   con
videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le  modalita'  di
cui in allegato. Le modalita' operative di rilascio in mare sono,  di
volta in volata, concordate con questa Direzione Generale. 
3.11 Operazioni di messa in gabbia 
Ai sensi del paragrafo 2, lettera  j),  della  Raccomandazione  ICCAT
n.12-03, per operazione di messa  in  gabbia,  si  intende  qualsiasi
trasferimento di tonno rosso da una gabbia  di  trasporto  o  da  una
tonnara fissa ad una gabbie di allevamento/ingrasso. 
Rimane, pertanto, confermata, l'impossibilita' di  utilizzare  gabbie
mobili trasportate dal  rimorchiatore  per  poi  essere  direttamente
fissate     alle     relative     strutture     dell'impianto      di
allevamento/ingrasso. 
I titolari degli impianti di allevamento/ingrasso (o loro mandatari),
prima di ogni operazione di messa in gabbia,  devono  darne  notifica
preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale,  nonche'
all'Autorita' Marittima nella cui  giurisdizione  ricade  l'impianto,
utilizzando il format in allegato 8. 
Entro e non oltre 48 ore  dalla  ricezione  del  predetto  preavviso,
questa  Direzione  Generale,  accertata  l'insussistenza   di   cause
ostative, procede al rilascio, via fax  e/o  e-mail,  della  relativa
autorizzazione,  notificando   il   previsto   codice   alfa-numerico
identificativo  e  dandone   informazione   alla   stessa   Autorita'
Marittima. 
Tutte  le  operazioni  di  messa  in  gabbia   avvengono   sotto   la
supervisione  dell'osservatore  (regionale  ICCAT)  e  devono  essere
riprese/monitorate con videoregistrazione  subacquea  da  effettuarsi
secondo le modalita' di cui all'allegato 11. 
Entro e non oltre 72 ore dal termine delle  operazioni  di  messa  in
gabbia, i  predetti  soggetti,  provvedono  alla  compilazione  della
dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato
le catture conferite nell'impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT
n.06-07  (ALL.  12),  consegnandone  copia  alla   stessa   Autorita'
Marittima. 
Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di  messa  in
gabbia,  gli  stessi  soggetti,  provvedono  alla  compilazione   del
rapporto di messa in gabbia - convalidato dall'osservatore (regionale
ICCAT) e contenente tutte le  informazioni  riportate  sulle  singole
dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) -,  trasmettendone  copia,
via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale. 
Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed  in
particolare,  delle  circostanze  di  cui  al  paragrafo   85   della
Raccomandazione ICCAT n.12-03), questa Direzione Generale procede  ad
esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo  diniego  ad  effettuare
l'operazione di messa in gabbia, notificando il  connesso  ordine  di
rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso  (e  dandone
informazione alla stessa Autorita' Marittima). 
Tutte le operazioni di rilascio in mare devono: 
  a.   concludersi   entro   e   non   oltre   48   ore   dall'arrivo
dell'osservatore (regionale ICCAT); 
  b. avvenire sotto la supervisione  dello  stesso  e  dell'Autorita'
Marittima interessata; 
  c. essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea. 
Le modalita' operative di rilascio in mare sono, di volta in  volata,
concordate con questa Direzione Generale 
Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di  volta  in
volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa  in
gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 15  agosto
2013. 
3.12 Operazioni di prelevamento 
Il  periodo  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  operazioni  di
prelevamento (mattanza) da  impianti  di  allevamento/ingrasso  e  da
tonnare  fisse   devono   essere   preventivamente   concordate   con
l'Autorita' Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto o  la
tonnara,  affinche'  la   stessa   possa   adottare   gli   opportuni
provvedimenti anche e soprattutto ai fini della sicurezza  marittima,
nonche' assicurare la prevista attivita' di vigilanza e controllo. 
Si rammenta che, per le singole  operazioni  di  trasferimento  degli
esemplari (morti) da un impianto di  allevamento/ingrasso  o  da  una
tonnara ad una nave  officina  e/o  nave  da  trasporto,  valgono  le
disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10. 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3 del
Regolamento UE n. 640/2010, e del paragrafo 7  della  Raccomandazione
ICCAT n. 11-20: 
  a. le operazioni di prelievo da  impianti  di  allevamento/ingrasso
devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2013; 
  b. sono consentite  ulteriori  operazioni  di  prelievo,  oltre  la
suddetta data, purche' terminino entro e non oltre il 15 maggio 2014; 
  c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini,  qualora
vi  siano  rimanenze  di  esemplari   nelle   gabbie,   il   titolare
dell'impianto (o suo mandatario)  provvede  alla  compilazione  della
dichiarazione di riporto annuale (ALL. 13), consegnandone copia  alla
predetta Autorita' Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail,  a
questa Direzione Generale; 
  d. gli esemplari oggetto del riporto  devono  essere  sistemati  in
gabbie separate,  suddivise  ed  identificate  in  base  all'anno  di
cattura. 
3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS) 
Le unita' soggette agli obblighi in materia di controllo  satellitare
(e/o Blue-Box) sono: 
  a. tutti i pescherecci di L.f.t ≥ 15 metri; 
  b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza  fuori
tutto. 
La trasmissione dei dati VMS, da parte  dei  pescherecci  di  cui  al
punto a., deve essere iniziata almeno  15  giorni  prima  dell'inizio
della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15  giorni  dopo
la chiusura della stessa. 
In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve
essere, senza ritardo, comunicato alla  locale  Autorita'  Marittima,
cosi' come la successiva riaccensione, prima della partenza. 
3.14 BFT Other Vessel 
Alle unita'  autorizzate  da  questa  Direzione  Generale  ad  essere
inserite nell'elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel  e'  consentito,
unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attivita': 
  a. appoggio/supporto ad impianti d'ingrasso/allevamento e/o tonnare
fisse (alimentazione  degli  esemplari  di  tonno  rosso,  durate  il
periodo d'ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto,  non
trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato  e/o
nave officina); 
  b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate; 
  c. rimorchio/traino di gabbie; 
  d. attivita' di  appoggio/supporto  alle  unita'  autorizzate  alla
cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi  di
forza maggiore, strettamente  connessi  a  motivazioni  di  sicurezza
della  navigazione  ovvero  condizioni  meteo-marine  particolarmente
avverse. 
Per le unita' impiegate nelle attivita' di cui ai punti a. e b., vige
l'obbligo d'implementazione  del  sistema  di  controllo  satellitare
(VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. ≥ 15 metri. 
Per le unita' impiegate nell'attivita' di cui ai punti c. e d.,  vige
l'obbligo d'implementazione  del  sistema  di  controllo  satellitare
(VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto. 
Per le sole unita' impiegate nell'attivita' di cui al punto c., vige,
altresi',  l'obbligo  della  presenza  a  bordo  di  un   osservatore
nazionale,   sulle   cui   modalita',   procedure    e    spese    di
mobilitazione/impiego,  seguira'  apposito  provvedimento  di  questa
Direzione Generale. 
Per tutte le unita' inserite nell'elenco in questione, vige l'obbligo
di sbarco preventivo di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo,
alla presenza di personale  della  locale  Autorita'  marittima  (che
dovra' redigere apposito verbale e trasmetterne copia,  via  fax  e/o
e-mail, a questa Direzione Generale). 
 
4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE 
4.1 Documento di cattura del tonno rosso (BCD) 
Il Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch  Document)  e'
il  documento  con  il  quale  viene  ricostruita  e   garantita   la
tracciabilita' delle diverse fasi della filiera di  sfruttamento  del
tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione. 
Le modalita' di compilazione e validazione del relativo modello (ALL.
14) continueranno ad essere disciplinate dal combinato  disposto  del
richiamato   Regolamento   UE   n.640/2010   e    della    richiamata
Raccomandazione ICCAT n. 11-20. 
In particolare, si evidenzia quanto segue: 
  a. i dati relativi alla cattura vanno inseriti, dal comandante  del
peschereccio, nella parte 2 del BCD, la cui validazione  deve  essere
richiesta, dal medesimo soggetto, all'atto dell'arrivo  in  un  porto
designato per effettuare operazioni di sbarco/trasbordo; 
  b. i dati relativi al  trasbordo,  in  un  porto  designato,  vanno
inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 5 del BCD,  la
cui validazione deve essere  richiesta,  dal  medesimo  soggetto,  al
termine delle relative operazioni; 
  c. se, gli esemplari sbarcati/trasbordati in  un  porto  designato,
vengono  commercializzati,  i  relativi  dati  vanno  inseriti,   dal
venditore/esportatore, nella parte 8 del BCD, la cui validazione deve
essere richiesta dal medesimo soggetto; 
  d.  se,  gli  esemplari  catturati  vengono  trasferiti  in  gabbie
rimorchiate, i relativi  dati  vanno  inseriti,  dal  comandante  del
peschereccio, nella parte 4 del BCD. In questo caso, al termine delle
operazioni, copia del documento deve essere trasmessa,  via  fax  e/o
e-mail a questa Direzione Generale che,  dopo  aver  provveduto  alla
validazione dei  dati  relativi  alle  catture  (parte  2  del  BCD),
ritrasmettera', stesso  mezzo,  il  documento  debitamente  validato,
affinche' copia  dello  stesso  sia  consegnata  dal  comandante  del
peschereccio al comandante del rimorchiatore (che lo conservera' fino
alla destinazione finale); 
  e. i dati  relativi  alla  messa  in  gabbia  vanno  inseriti,  dal
titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso,  nella  parte  6  del
BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto,
al termine delle relative operazioni; 
  f. i dati  relativi  al  prelevamento  (mattanza)  degli  esemplari
ingabbiati e quelli relativi alla successiva commercializzazione  dei
medesimi   vanno   inseriti,   dal    titolare    dell'impianto    di
allevamento/ingrasso o tonnara fissa, rispettivamente nelle  parti  7
ed 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal  medesimo
soggetto, al termine delle relative operazioni. 
I soggetti autorizzati  (ALL.  15)  alla  validazione  dei  BCD's  si
attengono scrupolosamente alle vigenti procedure come rispettivamente
definite dalla Circolare n. 582, in data 21 dicembre 2012, di  questa
Direzione Generale e dalla Circolare n.22786, in data 13 marzo  2013,
del Centro Controllo Nazionale Pesca. 
4.2 Documento doganale comunitario (T2M) - Reg. CE n. 2554/1993 
Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l'origine  del  prodotto
comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel  territorio
doganale comunitario. 
Esso e' riunito  in  un  blocchetto  di  formulari  rilasciato  dalle
Autorita' Doganali del porto di registrazione o  di  armamento  delle
imbarcazioni ed e' richiesto quando l'imbarcazione, che ha effettuato
la cattura, trasporta il pescato  in  uno  Stato  Membro  diverso  da
quello di bandiera, ovvero quando vi e' l'introduzione nel territorio
comunitario da un Paese Terzo, tramite  un'imbarcazione  comunitaria,
oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo. 
Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro  o  al  di
fuori del territorio  comunitario,  il  comandante  del  peschereccio
compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di  uno  dei
formulari del blocchetto. 
4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico - D.M. 10
novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011 
Per la trattazione  delle  procedure  connesse  alla  compilazione  e
trasmissione  delle  note  di  vendita  e/o  delle  dichiarazioni  di
assunzione in carico, si rimanda a  quanto  stabilito  dalla  vigente
normativa nazionale. 
 
5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA 
Con riguardo alle procedure di rilascio ed al  periodo  di  validita'
dei relativi nulla-osta, restano pienamente vigenti  le  disposizioni
di cui alla Circolare n.  12780  del  15  giugno  2010,  con  l'unica
precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo
ed  esclusivamente  unita'  da   diporto   di   bandiera/nazionalita'
italiana. 
Relativamente al regime sanzionatorio, si precisa,  altresi'  che  la
norma di  riferimento  e'  rappresenta  dall'articolo  11,  comma  4,
lettera a) del D.Lgs. n. 4/2012 (che, come noto, ha abrogato la Legge
n. 963/1965 e ss.mm.ii.). 
 
6. REGIME SANZIONATORIO 
Alle violazioni di cui  alle  presenti  Disposizioni  si  applica,  a
seconda dei casi,  il  regime  sanzionatorio  di  cui  ai  pertinenti
articoli del D.Lgs. n. 4/2012. 
 
7. PUNTI DI CONTATTO 
  a.  recapiti  telefonici  ufficio:  0646652839   -   0646652838   -
0646652843 (lunedi' - venerdi' dalle ore 08.00 alle ore 15.00); 
  b. recapito fax ufficio: 0646652899 (lunedi' - venerdi'  dalle  ore
08.00 alle ore 15.00); 
  c. recapiti mobili, tutti i giorni, dal 25 maggio al 25 giugno 2013
(dalle ore 8.00 alle ore 21.00): 
3346936403 (dott. Fabio CONTE) 
3346863043 (C.te Vittorio GIOVANNONE) 
3935373568 (Sgt. Alfredo LANZA); 
  d.       indirizzi       e-mail:       f.conte@mpaaf.gov.it       -
v.giovannone@mpaaf.gov.it - a.lanza@mpaaf.gov.it.