CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO - ANNO 2013 Disposizioni applicative 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI La campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualita' 2013, e' disciplinata dalle disposizioni della nuova Raccomandazione ICCAT n. 12-03, approvata al termine dei lavori del 18° Meeting speciale della medesima Commissione Internazionale (Agadir 12-19 novembre 2012). Le nuove misure internazionali (che hanno modificato, in parte, il previgente regime di cui alla Raccomandazione ICCAT n. 10-04), pur non essendo ancora stata recepite da apposito Regolamento comunitario, sono, in ogni caso, vincolanti per tutti gli Stai Membri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE. Analogamente, restano ancora pienamente vigenti tutte le disposizioni del Regolamento CE n. 302/2009, come modificato dal successivo Regolamento UE n. 500/2012, che non sono in contrasto con le richiamate norme internazionali. Gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD) rimangono disciplinati dal Regolamento UE n. 640/2010 e dalla Raccomandazione ICCAT n. 11-20, nonche', a decorrere dalla meta' del prossimo mese di maggio, anche, dall'ulteriore nuova Raccomandazione ICCAT n.12-08 (eBCD), sempre adottata nell'ambito dei lavori del citato Meeting. 2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA Come noto, il contingente di cattura assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2013, con Regolamento UE n.40/2013, e' risultato pari a complessive 1.950,42 tonnellate. Con D.M. 11 marzo 2013 (ALL. 1), in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I., questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione del citato quantitativo trai i vari sistemi di pesca autorizzati. In allegato al medesimo provvedimento, sono riportati gli elenchi delle unita' da pesca rispettivamente autorizzate con il sistema circuizione (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione delle relative quote individuali di cattura), nonche' delle tonnare fisse autorizzate e dei porti designati per le operazioni di sbarco e/o trasbordo. 3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE 3.1 Periodi di pesca Sono confermati i seguenti periodi in cui e' consentita la pesca del tonno rosso: a. sistema palangaro (unita' di L.f.t. ≤ 24 metri) = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2013 al 14 ottobre 2013. Come riportato nell'Allegato ID del richiamato Regolamento UE n.40/2013, per il sistema circuizione, invece, il periodo di pesca e' stato posticipato di 10 giorni: dal 26 maggio 2013 al 24 giugno 2013, rimanendo, altresi', confermata l'impossibilita' di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse. Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del Regolamento CE n. 1224/2009, in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonche' delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facolta' di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attivita' di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura. 3.2 Impiego di aeromobili Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare velivoli per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso. 3.3 Taglia minima di cattura La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, e' confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioe', dall'estremita' della mascella superiore all'estremita' del raggio piu' corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni: a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento; b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unita' e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari. Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo. 3.4 Catture accessorie Tutte le unita' non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato: a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2); b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Resta, altresi', confermato, il limite massimo annuale di 750 chilogrammi, cosi' come, a suo tempo, stabilito, dall'articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000. Alle catture accessorie, anch'esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazione le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa Amministrazione si riserva la facolta' di disporne, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata, consentendo il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti, invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste), con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato. Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di "reti da posta fisse" e "reti ferrettare". 3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO) In base al paragrafo 20 della Raccomandazione ICCAT n.12-03, anche per la campagna di pesca 2013, le operazioni di pesca congiunta sono consentite solo tra unita' armate con il sistema circuizione, battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell'ICCAT. Rimane, dunque, confermato che le "circuizioni" italiane potranno effettuare tali operazioni esclusivamente tra di loro e/o con analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell'UE. Le relative richieste di autorizzazione, da redigersi secondo il format in allegato (ALL. 3), devono pervenire, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni. 3.6 Compilazione e presentazione del log-book Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/logbook), il pertinente regime cartaceo continuera' ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca. Pertanto, i comandanti delle unita' da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 4). In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonche' in caso di catture zero. In caso d'ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo. Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto (a prescindere dall'effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali e' obbligatorio l'utilizzo di uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorita' Marittima. Quest'ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all'immediato inoltro, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale. Le informazioni minime obbligatorie da riportare nel log-book sono indicate nell'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n. 12-03 (ALL. 5). 3.7 Comunicazione delle catture I comandanti delle unita' da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, nonche' i titolari delle tonnare fisse autorizzate devono trasmettere a questa Direzione generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione giornaliera di cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 6). Analogamente, i comandanti delle unita' da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unita' di L.f.t. ≤ 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione settimanale di cattura, al piu' tardi, entro e non oltre le ore 12.00 del martedi' successivo alla settimana di riferimento, utilizzando il format in allegato (ALL. 7). Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero. Restano, altresi', fermi gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n. 404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di cattura. 3.8 Operazioni di sbarco Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di sbarco, il pertinente regime cartaceo continuera' ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca. Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorita' Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 8). La predetta Autorita' Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attivita' di vigilanza e controllo sulle operazioni di sbarco ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato. Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco), i soggetti interessati (comandanti o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorita' Marittima la dichiarazione di sbarco, cosi' come riportata in calce al pertinente log-sheet. Tale dichiarazione viene trasmessa a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato. Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate. 3.9 Operazioni di trasbordo Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di trasbordo, il pertinente regime cartaceo continuera' ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca. Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorita' Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato 8. La predetta Autorita' Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza ritardo, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale che, a sua volta, provvede a comunicare (ai soggetti interessati ed alla stessa Autorita' Marittima), la relativa autorizzazione. La stessa Autorita' Marittima provvede, quindi, ad effettuare la prevista attivita' di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato. Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorita' Marittima la dichiarazione di trasbordo, cosi' come riportata in calce al pertinente log-sheet, nonche' la dichiarazione di trasbordo ICCAT (ALL. 9) (consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unita' ricevente). Tali dichiarazioni vengono trasmesse a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato. Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare. 3.10 Operazioni di trasferimento Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2, lettera h) del Regolamento CE n.302/2009 (come modificato dal Regolamento UE n.500/2012) e del paragrafo 2, lettera h), della Raccomandazione ICCAT n.12-03, per operazione di trasferimento, si intende qualsiasi trasferimento di: a. tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura ad una gabbia di trasporto; b. tonno rosso vivo da una gabbia di trasporto ad un'altra gabbia di trasporto; c. gabbia con tonno rosso da un rimorchiatore ad altro rimorchiatore; d. tonno rosso vivo da un impianto di allevamento/ingrasso ad altro impianto di allevamento/ingrasso (tramite gabbia di trasporto); e. tonno rosso vivo da una tonnara fissa ad una gabbia di trasporto f. tonno rosso morto da una gabbia di trasporto ad una nave ausiliaria; g. tonno rosso da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara fissa ad una nave officina e/o nave da trasporto. A seconda dei predetti casi, i soggetti, di volta in volta, interessati (comandante dell'unita' da pesca che ha effettuato le catture, comandante del rimorchiatore, titolare dell'azienda d'ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di ogni operazione di trasferimento, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, utilizzando il format in allegato 8. Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT (ALL. 10). Al termine delle operazioni di trasferimento, i predetti soggetti, provvedono, senza ritardo, alla compilazione della suddetta dichiarazione, consegnandone l'originale alla parte ricevente (di modo che lo stesso accompagni qualsiasi trasferimento successivo, fino alla destinazione finale) e conservandone copia da trasmettere, via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale. I dati salienti delle operazioni di trasferimento devono essere annotati sul registro giornaliero di pesca e/o giornale di bordo, secondo le modalita' di cui all'Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.12-03 (ALL. 5). Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalita' di cui all'Annesso 9 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n. 12-03 (ALL. 11). Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 78 della Raccomandazione ICCAT n.12-03), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di trasferimento, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo, unitamente all'ordine di rilascio immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso. Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalita' di cui in allegato. Le modalita' operative di rilascio in mare sono, di volta in volata, concordate con questa Direzione Generale. 3.11 Operazioni di messa in gabbia Ai sensi del paragrafo 2, lettera j), della Raccomandazione ICCAT n.12-03, per operazione di messa in gabbia, si intende qualsiasi trasferimento di tonno rosso da una gabbia di trasporto o da una tonnara fissa ad una gabbie di allevamento/ingrasso. Rimane, pertanto, confermata, l'impossibilita' di utilizzare gabbie mobili trasportate dal rimorchiatore per poi essere direttamente fissate alle relative strutture dell'impianto di allevamento/ingrasso. I titolari degli impianti di allevamento/ingrasso (o loro mandatari), prima di ogni operazione di messa in gabbia, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, nonche' all'Autorita' Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto, utilizzando il format in allegato 8. Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo e dandone informazione alla stessa Autorita' Marittima. Tutte le operazioni di messa in gabbia avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalita' di cui all'allegato 11. Entro e non oltre 72 ore dal termine delle operazioni di messa in gabbia, i predetti soggetti, provvedono alla compilazione della dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato le catture conferite nell'impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT n.06-07 (ALL. 12), consegnandone copia alla stessa Autorita' Marittima. Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di messa in gabbia, gli stessi soggetti, provvedono alla compilazione del rapporto di messa in gabbia - convalidato dall'osservatore (regionale ICCAT) e contenente tutte le informazioni riportate sulle singole dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) -, trasmettendone copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale. Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 85 della Raccomandazione ICCAT n.12-03), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di messa in gabbia, notificando il connesso ordine di rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso (e dandone informazione alla stessa Autorita' Marittima). Tutte le operazioni di rilascio in mare devono: a. concludersi entro e non oltre 48 ore dall'arrivo dell'osservatore (regionale ICCAT); b. avvenire sotto la supervisione dello stesso e dell'Autorita' Marittima interessata; c. essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea. Le modalita' operative di rilascio in mare sono, di volta in volata, concordate con questa Direzione Generale Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 15 agosto 2013. 3.12 Operazioni di prelevamento Il periodo e le modalita' di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) da impianti di allevamento/ingrasso e da tonnare fisse devono essere preventivamente concordate con l'Autorita' Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto o la tonnara, affinche' la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche e soprattutto ai fini della sicurezza marittima, nonche' assicurare la prevista attivita' di vigilanza e controllo. Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto, valgono le disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3 del Regolamento UE n. 640/2010, e del paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 11-20: a. le operazioni di prelievo da impianti di allevamento/ingrasso devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2013; b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purche' terminino entro e non oltre il 15 maggio 2014; c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di esemplari nelle gabbie, il titolare dell'impianto (o suo mandatario) provvede alla compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 13), consegnandone copia alla predetta Autorita' Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale; d. gli esemplari oggetto del riporto devono essere sistemati in gabbie separate, suddivise ed identificate in base all'anno di cattura. 3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS) Le unita' soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o Blue-Box) sono: a. tutti i pescherecci di L.f.t ≥ 15 metri; b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto. La trasmissione dei dati VMS, da parte dei pescherecci di cui al punto a., deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa. In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorita' Marittima, cosi' come la successiva riaccensione, prima della partenza. 3.14 BFT Other Vessel Alle unita' autorizzate da questa Direzione Generale ad essere inserite nell'elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel e' consentito, unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attivita': a. appoggio/supporto ad impianti d'ingrasso/allevamento e/o tonnare fisse (alimentazione degli esemplari di tonno rosso, durate il periodo d'ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto, non trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato e/o nave officina); b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate; c. rimorchio/traino di gabbie; d. attivita' di appoggio/supporto alle unita' autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi di forza maggiore, strettamente connessi a motivazioni di sicurezza della navigazione ovvero condizioni meteo-marine particolarmente avverse. Per le unita' impiegate nelle attivita' di cui ai punti a. e b., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. ≥ 15 metri. Per le unita' impiegate nell'attivita' di cui ai punti c. e d., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto. Per le sole unita' impiegate nell'attivita' di cui al punto c., vige, altresi', l'obbligo della presenza a bordo di un osservatore nazionale, sulle cui modalita', procedure e spese di mobilitazione/impiego, seguira' apposito provvedimento di questa Direzione Generale. Per tutte le unita' inserite nell'elenco in questione, vige l'obbligo di sbarco preventivo di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, alla presenza di personale della locale Autorita' marittima (che dovra' redigere apposito verbale e trasmetterne copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale). 4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE 4.1 Documento di cattura del tonno rosso (BCD) Il Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document) e' il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilita' delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione. Le modalita' di compilazione e validazione del relativo modello (ALL. 14) continueranno ad essere disciplinate dal combinato disposto del richiamato Regolamento UE n.640/2010 e della richiamata Raccomandazione ICCAT n. 11-20. In particolare, si evidenzia quanto segue: a. i dati relativi alla cattura vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 2 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, all'atto dell'arrivo in un porto designato per effettuare operazioni di sbarco/trasbordo; b. i dati relativi al trasbordo, in un porto designato, vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 5 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni; c. se, gli esemplari sbarcati/trasbordati in un porto designato, vengono commercializzati, i relativi dati vanno inseriti, dal venditore/esportatore, nella parte 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta dal medesimo soggetto; d. se, gli esemplari catturati vengono trasferiti in gabbie rimorchiate, i relativi dati vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 4 del BCD. In questo caso, al termine delle operazioni, copia del documento deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail a questa Direzione Generale che, dopo aver provveduto alla validazione dei dati relativi alle catture (parte 2 del BCD), ritrasmettera', stesso mezzo, il documento debitamente validato, affinche' copia dello stesso sia consegnata dal comandante del peschereccio al comandante del rimorchiatore (che lo conservera' fino alla destinazione finale); e. i dati relativi alla messa in gabbia vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso, nella parte 6 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni; f. i dati relativi al prelevamento (mattanza) degli esemplari ingabbiati e quelli relativi alla successiva commercializzazione dei medesimi vanno inseriti, dal titolare dell'impianto di allevamento/ingrasso o tonnara fissa, rispettivamente nelle parti 7 ed 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni. I soggetti autorizzati (ALL. 15) alla validazione dei BCD's si attengono scrupolosamente alle vigenti procedure come rispettivamente definite dalla Circolare n. 582, in data 21 dicembre 2012, di questa Direzione Generale e dalla Circolare n.22786, in data 13 marzo 2013, del Centro Controllo Nazionale Pesca. 4.2 Documento doganale comunitario (T2M) - Reg. CE n. 2554/1993 Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l'origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario. Esso e' riunito in un blocchetto di formulari rilasciato dalle Autorita' Doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni ed e' richiesto quando l'imbarcazione, che ha effettuato la cattura, trasporta il pescato in uno Stato Membro diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi e' l'introduzione nel territorio comunitario da un Paese Terzo, tramite un'imbarcazione comunitaria, oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo. Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro o al di fuori del territorio comunitario, il comandante del peschereccio compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto. 4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico - D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011 Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o delle dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale. 5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA Con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validita' dei relativi nulla-osta, restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n. 12780 del 15 giugno 2010, con l'unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unita' da diporto di bandiera/nazionalita' italiana. Relativamente al regime sanzionatorio, si precisa, altresi' che la norma di riferimento e' rappresenta dall'articolo 11, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 4/2012 (che, come noto, ha abrogato la Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.). 6. REGIME SANZIONATORIO Alle violazioni di cui alle presenti Disposizioni si applica, a seconda dei casi, il regime sanzionatorio di cui ai pertinenti articoli del D.Lgs. n. 4/2012. 7. PUNTI DI CONTATTO a. recapiti telefonici ufficio: 0646652839 - 0646652838 - 0646652843 (lunedi' - venerdi' dalle ore 08.00 alle ore 15.00); b. recapito fax ufficio: 0646652899 (lunedi' - venerdi' dalle ore 08.00 alle ore 15.00); c. recapiti mobili, tutti i giorni, dal 25 maggio al 25 giugno 2013 (dalle ore 8.00 alle ore 21.00): 3346936403 (dott. Fabio CONTE) 3346863043 (C.te Vittorio GIOVANNONE) 3935373568 (Sgt. Alfredo LANZA); d. indirizzi e-mail: f.conte@mpaaf.gov.it - v.giovannone@mpaaf.gov.it - a.lanza@mpaaf.gov.it.