IL RETTORE 
 
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso   dal   senato   accademico
integrato, per quanto di competenza, nell'adunanza  del  18  febbraio
2013, circa la proposta di modifica agli  articoli  27  (Consigli  di
corso di laurea, di diploma e di indirizzo) e 62  (Scuole  dirette  a
fini speciali); 
  Vista  la  delibera  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione,
nell'adunanza del 27 febbraio 2013; 
  Vista la nota rettorale del 6 marzo 2013, prot.  n.  2669,  con  la
quale   e'   stata   inoltrata    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  (M.I.U.R.),  per  il  prescritto
controllo di legittimita' e di merito  ai  sensi  dell'art.  6  della
legge n. 168/1989,  la  documentazione  relativa  alla  sopra  citata
proposta; 
  Considerato che tale nota e' pervenuta al M.I.U.R. in data 14 marzo
2013; 
  Considerato che non sono pervenuti rilievi da  parte  del  M.I.U.R.
circa la proposta di modifica in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nel  titolo  III  «Strutture  didattiche,  di  ricerca,   di   alta
specializzazione   e   di   assistenza   sanitaria»   dello   statuto
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, l'art.  27  (Consigli  di
corso di laurea, di diploma e di indirizzo) assume la seguente  nuova
formulazione: 
  «Art. 27 (Consigli di corso di laurea). -  1.  Nelle  facolta'  che
comprendono piu' corsi di laurea  anche  distinti  per  sede  possono
essere istituiti Consigli  di  corso  di  laurea,  con  delibera  del
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico,  su
proposta del consiglio di facolta'. 
  2. I consigli di  corso  di  laurea  esercitano  le  competenze  in
materia  di  promozione,  organizzazione  e  gestione  dell'attivita'
didattica previste dallo statuto, dal regolamento didattico di Ateneo
o delegate dal consiglio di facolta'. 
  3. I consigli di corso di laurea sono composti  dai  professori  di
prima e  seconda  fascia  dell'Universita'  Cattolica  affidatari  di
insegnamenti afferenti ai corsi interessati. Fanno inoltre parte  dei
consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal  regolamento
generale di Ateneo, i  rappresentanti  dei  ricercatori  universitari
dell'Universita'  Cattolica  e  i  rappresentanti  dei  professori  a
contratto  ai  sensi  dell'art.  44,  secondo  comma,  affidatari  di
insegnamenti afferenti ai corsi interessati, nonche' i rappresentanti
degli studenti. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni  dei
predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine  del  giorno,
un  responsabile  tecnico-amministrativo  appartenente   ai   servizi
accademico-didattici. 
  4. I consigli di corso di laurea eleggono i  rispettivi  presidenti
fra i professori di prima fascia o, in mancanza,  di  seconda  fascia
secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.  I
presidenti dei consigli sono nominati dal rettore, durano in carica 4
anni accademici e sono rieleggibili  per  non  piu'  di  due  mandati
consecutivi.  I  presidenti  convocano  e  presiedono   i   consigli,
sovrintendono alle attivita' didattiche dei rispettivi corsi e curano
l'esecuzione delle delibere dei consigli stessi.».