IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto  legge  16  maggio  2008,  n.85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e, in particolare,
l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n.  390,  art.  16,  comma  4,  che
istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione  dei
prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 147; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662,  art.  1,  comma  89,  che
consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse
di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma  1,  lettere  a),
secondo periodo, e d), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
secondo i principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
lettera f), e al comma 6; 
  Visto in particolare l'art. 18, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, che prevede l'istituzione di
uno specifico fondo integrativo statale per la concessione  di  borse
di studio; 
  Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul  diritto
agli studi  universitari,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, emanato a norma dell'art. 4
della legge 2 dicembre 1991, n.390, e in particolare le  disposizioni
relative ai requisiti di merito e di  condizione  economica,  tuttora
vigenti ai sensi all'art. 8, comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
68/2012. 
  Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1710 «Fondo Integrativo
per la concessione delle borse di studio» dello stato  di  previsione
della  spesa  per  l'esercizio   finanziario   2012   del   Ministero
dell'Istruzione,   dell'Universita'   e   della   Ricerca,   pari   a
€ 164.742.740,00  (nota  64485  del  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato - Ispettorato Generale del  Bilancio  -  Ufficio
XIV) nonche' lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo  di  intervento
integrativo da ripartire  tra  le  Regioni  per  la  concessione  dei
prestiti d'onore  e  l'erogazione  di  borse  di  studio,  pari  a  €
2.700.000,00; 
  Considerato che l'ammontare complessivo delle risorse da trasferire
alle Regioni, per l'anno 2012, al netto delle risorse quantificate in
€ 4.581.000,00 riferite alle Province Autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n.191, art. 2, commi da 106  a
126, e' pari a € 162.861.740,00 di cui € 78.863.513,00 gia' assegnate
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  alle
regioni a titolo di anticipazione e  la  restante  quota  pari  ad  €
83.998.227,00 iscritta nel conto dei residui del capitolo 1710  dello
stato di previsione del predetto Ministero,  per  l'anno  finanziario
2013; 
  Visti i dati trasmessi dalle  Regioni,  elaborati  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal richiamato art. 16  ai  fini  del  riparto  del
Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012; 
  Tenuto conto che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali
previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il riparto del
Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012 e' definito secondo i
criteri di cui all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001; 
  Tenuto  conto  che  lo  stanziamento  disponibile  per  il  riparto
dell'anno 2012 (€ 162.861.740,00) risulta maggiore rispetto a  quello
dell'anno 2011 (€ 98.579.402,00); 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  assicurare  ad  ogni   Regione   una
assegnazione 2012 non inferiore a  quella  attribuita  nell'esercizio
finanziario 2011; 
  Considerato che tale obiettivo richiede, nell'ambito dei criteri di
riparto dello  stanziamento  2012,  una  modifica  della  percentuale
definita dall'art. 16,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  9  aprile  2001  con  un  innalzamento  del
parametro dall'80% al 100%; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome formulato nella adunanza del
24 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      La destinazione del Fondo 
 
  1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la  concessione  delle
borse di studio, di seguito denominato Fondo,  sono  destinati  dalle
Regioni alla concessione di borse  di  studio,  sino  all'esaurimento
delle graduatorie degli idonei  al  loro  conseguimento,  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  9  aprile  2001  «Disposizioni  per  l'uniformita'  di
trattamento sul diritto agli studi universitari a norma  dell'art.  4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390». 
  2. L'art. 16, comma 8, del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, 9 aprile 2001 viene modificato assicurando  a
ciascuna regione una assegnazione non inferiore  al  100%  di  quella
ottenuta nell'esercizio finanziario precedente. 
  3. Nelle more della definizione dei requisiti di  eleggibilita'  di
cui all'art.7,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  68/2012,  i
trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al
soddisfacimento dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012.  In
attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012,
le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello  Stato  ai
bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni. 
  4. Per la concessione delle borse di studio le  Regioni  utilizzano
prioritariamente le risorse proprie e quelle  derivanti  dal  gettito
della tassa regionale per il diritto allo  studio  e  successivamente
quelle del Fondo di cui al presente decreto. 
  5. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento  delle
graduatorie  degli  idonei,  sono  destinate   dalle   Regioni   alla
concessione di borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  nell'anno
accademico successivo.