IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328; Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate; Visto l'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce, tra l'altro, che le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse; Visto l'art. 16 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di cui al comma 1 «sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche', con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328»; Ritenuto di disciplinare con il presente decreto la definizione delle modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo periodo dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Ritenuto altresi', di fornire con il presente decreto le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Ritenuto di raccordare, nelle more della definizione dei flussi informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; b) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalita' dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate; d) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328; e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale; g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale; h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.