IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n.  328
che stabilisce che lo Stato, le  regioni,  le  province  e  i  comuni
istituiscono  un  sistema  informativo  dei   servizi   sociali   per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,  del  sistema
integrato degli interventi e dei servizi  sociali  e  poter  disporre
tempestivamente   di   dati   ed    informazioni    necessari    alla
programmazione, alla gestione  e  alla  valutazione  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  che  individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o  assistenziali  non
destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque  collegati  nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  che  stabilisce
l'obbligo per gli enti che  erogano  prestazioni  sociali  agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito  delle  prestazioni  del  diritto
allo  studio  universitario,  a  seguito   di   presentazione   della
dichiarazione  sostitutiva  unica  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,  di  comunicazione  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, nel rispetto  delle  disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  nei  termini  e  con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla  base  di
direttive del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dei
dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  modalita'  con  cui   viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni  sociali  agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso  l'invio  telematico  all'INPS,  da
parte degli enti  erogatori,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
codice  in  materia  di  protezione   dei   dati   personali,   delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse; 
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: 
  al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare
lo  scambio  di  dati  volto  a  migliorare   il   monitoraggio,   la
programmazione e  la  gestione  delle  politiche  sociali,  gli  enti
erogatori di  interventi  e  servizi  sociali  inviano  unitariamente
all'INPS  le  informazioni  sui  beneficiari  e   sulle   prestazioni
concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21,  della
legge  8  novembre  2000,  n.  328,  agli  articoli  13  e   38   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  all'art.  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Lo  scambio  di  dati  avviene
telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, secondo modalita' definite con provvedimento del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di  cui  al
comma  1  «sono  trasmesse  in  forma  individuale,  ma  anonima,  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche',   con
riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni  e
province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici  responsabili
della  programmazione  di  prestazioni  e  di   servizi   sociali   e
socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione  del  Sistema  informativo
dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000,
n. 328»; 
  Ritenuto di disciplinare con il  presente  decreto  la  definizione
delle modalita' con cui viene rafforzato  il  sistema  dei  controlli
dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una  banca  dati  delle
prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo
periodo dell'art. 5 del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Ritenuto altresi', di fornire con il presente decreto le  direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  di  cui  all'art.
38, comma 1, del decreto legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto di raccordare, nelle more  della  definizione  dei  flussi
informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di  cui  all'art.
13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi  relativi
alle  prestazioni  sociali  agevolate  di   cui   all'art.   5,   del
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   e   all'art.   38   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'art.  21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  Sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi  dell'art.  128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'  dell'art.  1,
comma 2, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  tutte  le  attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
    b)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni  sociali  non
destinate alla generalita' dei soggetti o  comunque  collegate  nella
misura  o  nel  costo  a  determinate  situazioni  economiche,  fermo
restando il diritto ad usufruire  delle  prestazioni  e  dei  servizi
assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre  disposizioni
vigenti; 
    c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni
sociali agevolate; 
    d) «SISS»:  sistema  informativo  dei  servizi  sociali,  di  cui
all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 
    f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale; 
    g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale; 
    h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.