IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  relativo   alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante  modalita'  di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del  Consiglio  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001  n.
290, concernente il Regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla  immissione  in  commercio  e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 18354 del 27 novembre 2009  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante Disposizioni per l'attuazione  dei  regolamenti
(CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 riguardanti la produzione
biologica  e  l'etichettatura  dei  prodotti  biologici  che   elenca
nell'Allegato 1 i "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori
delle difese naturali dei vegetali"; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2012
n. 55, concernente il Regolamento recante modifiche  al  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  23  aprile  2001  n.   290,   per   la
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti  fitosanitari
e relativi coadiuvanti; 
  Considerata la necessita' di adempiere a quanto previsto  dall'art.
17 comma 4 del Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012 n. 55 istituendo la Commissione tecnica; 
  Ritenuto opportuno prevedere che la Commissione sia  costituita  da
esperti della materia e sia garantita la  piu'  ampia  partecipazione
degli enti pubblici e  privati  nelle  fasi  del  procedimento  prima
dell'adozione del parere. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Decreto  del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55, e'  istituita  la
Commissione tecnica, di seguito  "Commissione"  alla  quale  affidare
l'incarico di garantire  l'aggiornamento  dell'elenco  dei  "Prodotti
impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese  naturali  dei
vegetali" di cui  all'Allegato  1  del  Decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 18354  del  27  novembre
2009. 
  2. La Commissione fornisce al Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, di seguito "Ministero", valutazioni e  pareri
in merito alle  istanze  presentate  dai  soggetti  interessati,  per
l'inserimento o la modifica dei  prodotti  presenti  nell'elenco  dei
"Prodotti impiegati  come  corroboranti,  potenziatori  delle  difese
naturali  dei  vegetali".  In  tale  attivita'  rientra   l'eventuale
richiesta di documentazione integrativa  all'istanza  presentata.  La
Commissione provvede, inoltre, a riesaminare i prodotti gia'  inclusi
nel  sopracitato  elenco,  qualora  non  soddisfino  piu'  i  criteri
previsti per l'iscrizione, al fine dell'eliminazione degli  stessi  o
della modifica dei requisiti o  delle  condizioni  minime  necessarie
alla loro commercializzazione e utilizzazione. 
  3. Il Ministero si avvale della stessa Commissione per questioni di
particolare rilevanza a livello nazionale  ed  europeo  attinenti  ai
"Prodotti impiegati  come  corroboranti,  potenziatori  delle  difese
delle piante" e ad altri mezzi tecnici per i quali occorra  valutare,
sotto  il   profilo   tecnico   e   normativo,   caratteristiche   ed
ammissibilita' in agricoltura biologica. 
  4. La Commissione e' composta da: 
    a. quattro  rappresentanti  del  Ministero,  in  particolare  del
Dipartimento  dello  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, del Dipartimento delle politiche  competitive  della
qualita' agroalimentare e della pesca e dell'Ispettorato Centrale per
la  tutela  della  qualita'  e   repressione   frodi   dei   prodotti
agro-alimentari; 
    b. un rappresentante del Ministero della Salute; 
    c. un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    d.  quattro  rappresentanti  del  Consiglio  della   Ricerca   in
Agricoltura,  in  particolare  del  CRA-PAV   e   del   CRA-RPS,   in
considerazione delle rispettive competenze scientifiche e legislative
in  materia  di  mezzi  tecnici  idonei  all'impiego  in  agricoltura
biologica. 
  5. La Commissione e' presieduta dal Dirigente dell'Ufficio PQA V il
quale, in caso  di  impedimento,  puo'  delegare  un  componente.  Le
funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio PQA V. 
  6. Il Presidente della Commissione  puo'  far  partecipare  esperti
esterni in funzione  delle  specifiche  esigenze  o  degli  argomenti
tecnici oggetto di esame. I componenti della Commissione, in caso  di
impedimento, possono delegare loro sostituti. Nel corso  della  prima
riunione la Commissione redige il Regolamento di funzionamento. 
  7. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Le  riunioni
possono  svolgersi  anche  tramite  collegamento  informatico  o   in
videoconferenza. Le convocazioni vengono trasmesse, dalla segreteria,
a tutti i componenti, a mezzo posta elettronica. 
  8. I componenti della Commissione  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere riconfermati non piu' di  una  volta.  Con  successivo
Decreto Direttoriale sono individuati i componenti della Commissione,
sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni  di  cui
al precedente comma 4.