IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 27 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici che elenca nell'Allegato 1 i "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali"; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55, concernente il Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Considerata la necessita' di adempiere a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55 istituendo la Commissione tecnica; Ritenuto opportuno prevedere che la Commissione sia costituita da esperti della materia e sia garantita la piu' ampia partecipazione degli enti pubblici e privati nelle fasi del procedimento prima dell'adozione del parere. Decreta: Art. 1 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55, e' istituita la Commissione tecnica, di seguito "Commissione" alla quale affidare l'incarico di garantire l'aggiornamento dell'elenco dei "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali" di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 27 novembre 2009. 2. La Commissione fornisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito "Ministero", valutazioni e pareri in merito alle istanze presentate dai soggetti interessati, per l'inserimento o la modifica dei prodotti presenti nell'elenco dei "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali". In tale attivita' rientra l'eventuale richiesta di documentazione integrativa all'istanza presentata. La Commissione provvede, inoltre, a riesaminare i prodotti gia' inclusi nel sopracitato elenco, qualora non soddisfino piu' i criteri previsti per l'iscrizione, al fine dell'eliminazione degli stessi o della modifica dei requisiti o delle condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione. 3. Il Ministero si avvale della stessa Commissione per questioni di particolare rilevanza a livello nazionale ed europeo attinenti ai "Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese delle piante" e ad altri mezzi tecnici per i quali occorra valutare, sotto il profilo tecnico e normativo, caratteristiche ed ammissibilita' in agricoltura biologica. 4. La Commissione e' composta da: a. quattro rappresentanti del Ministero, in particolare del Dipartimento dello politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca e dell'Ispettorato Centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; b. un rappresentante del Ministero della Salute; c. un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; d. quattro rappresentanti del Consiglio della Ricerca in Agricoltura, in particolare del CRA-PAV e del CRA-RPS, in considerazione delle rispettive competenze scientifiche e legislative in materia di mezzi tecnici idonei all'impiego in agricoltura biologica. 5. La Commissione e' presieduta dal Dirigente dell'Ufficio PQA V il quale, in caso di impedimento, puo' delegare un componente. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio PQA V. 6. Il Presidente della Commissione puo' far partecipare esperti esterni in funzione delle specifiche esigenze o degli argomenti tecnici oggetto di esame. I componenti della Commissione, in caso di impedimento, possono delegare loro sostituti. Nel corso della prima riunione la Commissione redige il Regolamento di funzionamento. 7. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni possono svolgersi anche tramite collegamento informatico o in videoconferenza. Le convocazioni vengono trasmesse, dalla segreteria, a tutti i componenti, a mezzo posta elettronica. 8. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Con successivo Decreto Direttoriale sono individuati i componenti della Commissione, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 4.