IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite  le
Zone Franche Urbane; 
  Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296
del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni  fiscali  in  favore
delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; 
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio  2008,  n.  5,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6  giugno  2008,  n.
131,  con  la  quale  sono  fissati  i  «Criteri  e  indicatori   per
l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»; 
  Vista la delibera CIPE 8  maggio  2009,  n.  14,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009,  n.
159, con la quale e' disposta la «Selezione  e  perimetrazione  delle
Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi  strutturali  2007-2013  oggetto
del Piano di Azione  Coesione  nonche'  la  destinazione  di  risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle  tipologie
di agevolazioni di cui  alle  lettere  da  a)  a  d)  del  comma  341
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle  imprese  di
micro e piccola dimensione localizzate o  che  si  localizzano  nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n.  14/2009,  nonche'  in
quelle valutate  ammissibili  nella  relazione  istruttoria  ad  essa
allegata e nelle ulteriori, rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
all'art. 1,  comma  342,  della  medesima  legge  n.  296  del  2006,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»; 
  Visto il comma 1-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n.  179
del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone  franche  urbane  di
cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le
aree  industriali  ricadenti  nelle  regioni  di  cui   all'obiettivo
Convergenza per le quali e'  stata  gia'  avviata  una  procedura  di
riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'»; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179  del
2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
determinazione delle condizioni, dei limiti, delle  modalita'  e  dei
termini di decorrenza delle predette agevolazioni; 
  Visto  il  comma  4-bis  del  piu'  volte  citato   art.   37   del
decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni  di
cui all'art. 37 si applicano altresi', in via sperimentale, ai comuni
della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi  di
sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano
Sulcis» e che la relativa copertura e' disposta a valere sulle  somme
destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera  CIPE  n.
93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso  decreto-legge
n. 179 del 2012,  rinviando  l'attuazione  di  quanto  previsto  allo
stesso  comma   4-bis,   nonche'   l'individuazione   delle   risorse
effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il «Piano Azione Coesione: terza e  ultima  riprogrammazione»
del  dicembre  2012,  oggetto  di  specifica  informativa   al   CIPE
nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013,  ai  sensi  di  quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano  Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione»,  ove,  nell'ambito  delle
misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica  azione
avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del
decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive
in  favore  di  micro  e  piccole  imprese,  localizzate  o  che   si
localizzano nelle Zone Franche Urbane  delle  regioni  dell'Obiettivo
Convergenza riportate nell'allegato n. 3  al  medesimo  Piano  Azione
Coesione; 
  Considerato che nella citata  informativa  al  CIPE  in  ordine  al
«Piano Azione Coesione: terza e  ultima  riprogrammazione»  e'  stata
rappresentata la volonta' della  Regione  Puglia  di  finanziare  gli
interventi previsti nella misura 3.1.(1) del  predetto  Piano  Azione
Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane
ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano; 
  Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del  12  maggio  2012,
pubblicata nel supplemento ordinario n.  1  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e,  in  particolare,
l'art. 67, che  consente  l'istituzione  di  ulteriori  Zone  Franche
Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera  CIPE  n.  14/2009,
individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n.  5/2008
e  dalla  circolare   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del  26
giugno 2008; 
  Visto il protocollo d'intesa per  la  definizione  di  obiettivi  e
condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi
nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012  tra  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, il  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  la
Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias  e
i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis); 
  Vista la definizione  di  piccola  e  di  micro  impresa  riportata
nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214  del  9  agosto  2008,
nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri  di
individuazione  di  piccole   e   medie   imprese   alla   disciplina
comunitaria; 
  Considerata  la  necessita'  di   dare   rapida   attuazione   alle
agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179
del 2012, in considerazione sia  delle  pressanti  esigenze  connesse
alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati,
sia dei vincoli temporali di  spesa  che  caratterizzano  le  risorse
finanziarie attivabili per il finanziamento dell'aiuto; 
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  di  cui  sopra,  far  ricorso  alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza  minore  («de
minimis») che, piu' di  ogni  altra  diversa  opzione  offerta  dalla
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,  consente
tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione; 
  Considerato che anche nel «Piano Azione Coesione:  terza  e  ultima
riprogrammazione»  e'  previsto  che  le   agevolazioni   fiscali   e
contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono
concesse alle imprese a titolo di «de minimis»; 
  Visto il comma 341-bis del citato art. 1 della  legge  n.  296  del
2006 che, nel prevedere la possibilita' di accesso alle  agevolazioni
fiscali e contributive di cui  al  precedente  comma  340  anche  per
imprese costituite in data antecedente al 1°  gennaio  2008,  dispone
che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire «nel  rispetto
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del  15  dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  Trattato
agli aiuti  d'importanza  minore  («de  minimis»),  pubblicato  nella
G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006»; 
  Considerato che alle agevolazioni di cui al  presente  decreto  non
sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma  1,  lettere
c), punti  i.  e  ii.,  e  g)  del  richiamato  Regolamento  (CE)  n.
1998/2006; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria  giovanile
e i lavoratori in mobilita'; 
  Visto l'art. 13 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  recante
disposizioni  per  il  regime  agevolato   delle   nuove   iniziative
imprenditoriali; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  il
quale dispone che  «al  fine  di  contrastare  fenomeni  di  utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei casi  di  utilizzo  illegittimo  dei  crediti  d'imposta
agevolativi la cui fruizione e'  autorizzata  da  amministrazioni  ed
enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate  trasmette
a tali amministrazioni ed enti, tenuti al  detto  recupero,  entro  i
termini  e   secondo   le   modalita'   telematiche   stabiliti   con
provvedimenti  dirigenziali  generali  adottati  d'intesa,   i   dati
relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle  imposte
dovute, nonche' ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono  riversate  all'entrata
del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta  ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle
entrate-fondi di bilancio" da parte  delle  amministrazioni  e  degli
enti  pubblici  gestori  dei  crediti  d'imposta,  sulla  base  degli
stanziamenti previsti a legislazione  vigente  per  le  compensazioni
esercitate  dai  contribuenti  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo
appositamente istituiti»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef  e
istituzione di una addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  recante  il
riordino della finanza degli enti territoriali, a norma  dell'art.  4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  1°  dicembre  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30  dicembre  2009,  n.  302,
recante la determinazione  del  massimale  di  retribuzione  ai  fini
dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato  ai
sensi dell'art. 1, comma 341, lettera d),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto il  decreto  26  giugno  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni,  i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  ai
commi da 341 a 341-ter, dell'art. 1, della  legge  n.  296  del  2006
nella Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «ZFU»: Zone Franche Urbane; 
    b) «Delibera CIPE n. 14/2009»: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n.
14, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
dell'11 luglio 2009, n. 159; 
    c) «Regioni dell'obiettivo  Convergenza»:  le  regioni  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili  all'obiettivo  «Convergenza»
ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «Regolamento  (CE)  n.  1998/2006»:  il  Regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  UE  agli  aiuti
d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E.  L  379
del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; 
    e) «Imprese di nuova o recente costituzione»: le imprese di micro
e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per
le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi  tre
periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa; 
    f)  «Imprese  femminili»:  le  imprese,  di   micro   e   piccola
dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  della  legge  25
febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di
persone costituite in misura non inferiore al 60 percento  da  donne,
le societa' di capitali le cui quote di  partecipazione  spettano  in
misura non inferiore  ai  due  terzi  a  donne  e  i  cui  organi  di
amministrazione siano costituiti per almeno i  due  terzi  da  donne,
nonche' le imprese individuali gestite da donne; 
    g) «Imprese sociali»: le imprese, di micro e piccola  dimensione,
che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  esercitano,
in via stabile e principale, un'attivita'  economica  organizzata  al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi  di  utilita'
sociale, diretta a realizzare  finalita'  di  interesse  generale  ed
iscritte nell'apposita sezione del Registro  delle  imprese  prevista
all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006
e successive modificazioni e integrazioni.