LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  Unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52» e successive modifiche; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2012,  n.   221   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  50-quinquies,  inserito   con
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto  legislativo
n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini «i  principi
e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative
forme di pubblicita'; b)  alle  eventuali  ulteriori  condizioni  per
l'iscrizione nel registro; alle cause di  sospensione,  radiazione  e
riammissione e alle misure applicabili nei confronti  degli  iscritti
nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di  incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare
nel rapporto con gli investitori, prevedendo un  regime  semplificato
per i clienti professionali»; 
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   100-ter,   inserito   con
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto  legislativo
n. 58 del 1998, il quale  stabilisce  che  la  Consob  determini  «la
disciplina   applicabile   alle   offerte   al   pubblico    condotte
esclusivamente attraverso uno o  piu'  portali  per  la  raccolta  di
capitali, al  fine  di  assicurare  la  sottoscrizione  da  parte  di
investitori professionali  o  particolari  categorie  di  investitori
dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti  finanziari
offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a  clienti
professionali, e di tutelare  gli  investitori  diversi  dai  clienti
professionali nel caso in cui i  soci  di  controllo  della  start-up
innovativa cedano le proprie partecipazioni a  terzi  successivamente
all'offerta»; 
  Considerate le osservazioni ricevute nella  consultazione  pubblica
effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Adozione del Regolamento 
 
  1. E' adottato  il  «Regolamento  sulla  raccolta  di  capitali  di
rischio da parte di start-up innovative tramite portali  on-line,  ai
sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  e  successive  modificazioni»
(Allegato 1).