Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Finalita').  -  1.  Il  presente  decreto  promuove   il
miglioramento della  prestazione  energetica  degli  edifici  tenendo
conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi. 
  2. Il presente decreto definisce e integra  criteri,  condizioni  e
modalita' per: 
    a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 
    b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici; 
    (( b-bis) determinare i criteri generali  per  la  certificazione
della prestazione energetica degli edifici  e  per  il  trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; 
    b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti  per  la
climatizzazione invernale ed estiva al fine  di  ridurre  il  consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio; )) 
    c) sostenere la diversificazione energetica; 
    d)  promuovere   la   competitivita'   dell'industria   nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico; 
    e) ((  coniugare  le  opportunita'  offerte  dagli  obiettivi  di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali,  di  tecniche  di
costruzione, di  apparecchiature  e  di  tecnologie  sostenibili  nel
settore delle costruzioni e con l'occupazione; )) 
    f) conseguire gli obiettivi nazionali  in  materia  energetica  e
ambientale; 
    g) razionalizzare  le  procedure  nazionali  e  territoriali  per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre  i  costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e  per
le imprese; 
    h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa  su  tutto
il territorio nazionale. ». 
    (( h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle  norme  in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso  la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; 
    h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia  anche  attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo  del  19  agosto  2005,  n.  192
          (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento energetico nell'edilizia), e'  stato  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.