IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto, l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il quale prevede che l'importo della maggiorazione prevista dall'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, sia stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha conformato le targhe dei rimorchi alle targhe posteriori dei veicoli; Vista la lettera del 21 dicembre 2012, protocollo n. 100434, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ha comunicato i nuovi prezzi delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, cosi' come determinati dall'Organismo per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dal Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 55, che ha determinato il prezzo di vendita delle targhe individuate dalla citata legge n. 120/2010; Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita di tutte le tipologie di targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa; Visto il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2013, prot. n. 3-4338/UCL; Visto il parere dell'Ufficio Legislativo Economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2013, prot. n. 1886/VARIE/7491; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi e' fissato nella misura seguente: Parte di provvedimento in formato grafico