IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
    Nella riunione odierna, in presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto l'art. 156, comma 3, lettera a), del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196),  ai  sensi  del  quale  il  Garante,  con  propri   regolamenti
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche  ai
fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall'art. 154
del medesimo Codice; 
  Visto l'art. 1, comma 15, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,
recante disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione,  ai
sensi del quale la  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa,  che
costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  concernenti   i
diritti sociali e civili  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera  m),  della   Costituzione,   e'   assicurata   mediante   la
pubblicazione,   nei   siti   web   istituzionali   delle   pubbliche
amministrazioni,  delle   informazioni   relative   ai   procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza
e semplicita' di consultazione, nel rispetto  delle  disposizioni  in
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei
dati personali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36  della
predetta legge n. 190 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  33  del  2013,  ai  sensi  del  quale  le  autorita'
indipendenti  di  garanzia,  vigilanza   e   regolazione   provvedono
all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; 
  Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000,
n. 15, e successive modificazioni, in Gazzetta  Ufficiale  13  luglio
2000, n. 162) e, in particolare  gli  articoli  13  e  16,  relativi,
rispettivamente,  ai  principi  di  trasparenza,   partecipazione   e
contraddittorio, nonche' alla  pubblicazione  di  un  bollettino  nel
quale sono riportati, fra l'altro, i  provvedimenti,  gli  atti  e  i
documenti piu' significativi dell'Autorita'; 
  Ritenuto necessario, dopo l'entrata in vigore del predetto  decreto
legislativo  n.  33  del  2013,  dare  attuazione  ai   principi   di
trasparenza  e  di  pubblicita'  in  relazione  all'organizzazione  e
all'attivita' svolta dal Garante, anche  sulla  base  dell'esperienza
acquisita nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con
riferimento agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni
e dati e alle  relative  condizioni  e  modalita'  di  pubblicazione,
nonche' alle connesse responsabilita', anche mediante ricognizione  e
coordinamento  delle  disposizioni  che  gia'  prevedono  facolta'  o
obblighi di pubblicita' a carico dell'Autorita'; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del predetto regolamento  del  Garante
n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                              Delibera: 
 
  E' adottato il regolamento n. 1/2013 concernente  gli  obblighi  di
pubblicita' e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attivita'
del Garante per la protezione dei dati personali. Il  regolamento  e'
riportato in allegato alla presente deliberazione di cui  costituisce
parte integrante, e ne e' disposta la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
  La presente deliberazione entra in vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° agosto 2013 
 
                            Il presidente 
                                Soro 
 
                             Il relatore 
                               Iannini 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia