IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  10
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo  le  denominazioni  di
origine  protetta  e  le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti
del settore vitivinicolo, nonche' i successivi regolamenti (CE) della
Commissione con i quali sono  state  apportate  talune  modifiche  al
predetto regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1185/2012   della
Commissione dell'11 dicembre 2012 con il quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in  particolare
l'art. 56, paragrafo 3, lettera b), consentendo agli Stati membri  di
decidere in merito  alla  sostituzione  dei  termini  "produttore"  o
"prodotto  da"  con   altri   termini   riportati   nello   specifico
all'allegato X-bis dello stesso regolamento, al fine di completare in
etichetta il nome e l'indirizzo del produttore; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali  applicative
del regolamento (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  regolamento
applicativo  (CE)  n.  607/2009  della  Commissione  e  del   decreto
legislativo n. 61/2010, per  quanto  concerne  le  DOP,  le  IGP,  le
menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e   la   presentazione   di
determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi'  come
modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204; 
  Ritenuto di dover apportare talune modifiche al citato  decreto  13
agosto 2012, al fine di adeguarlo alle disposizioni di  etichettatura
previste dal richiamato regolamento (UE) n.  1185/2012,  nonche'  per
adeguare la disposizione relativa alle chiusure dei recipienti in cui
sono confezionati i vini DOCG, in relazione alle esigenze manifestate
dagli operatori del settore vitivinicolo; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 13 agosto 2012 richiamato  in  premessa  e'  modificato
come segue: 
    1) all'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "5. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 3, secondo comma,  lettera  b,
del  regolamento  e'   consentita   la   sostituzione   dei   termini
"produttore" o "prodotto da" con i termini di cui all'allegato  X-bis
del regolamento."; 
    2) all'articolo 15, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Chiusure. Per le  sottospecificate  categorie  e  tipologie  di
prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti e' effettuata  come
segue: 
    a) vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti di
qualita' del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti  delle  predette
categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle  disposizioni  di
cui all'art. 69 del regolamento,  le  bottiglie  di  vetro  per  vino
spumante devono essere munite di  uno  dei  seguenti  dispositivi  di
chiusura: 
      per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo
a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad  entrare  in
contatto con  gli  alimenti,  trattenuto  da  un  fermaglio,  coperto
eventualmente da una capsula e rivestito da una  lamina  che  ricopra
tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia; 
      per le bottiglie di volume nominale  non  superiore  a  0,2  l:
qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto; 
    b) vini DOP non contemplati alla lettera a):  utilizzo  dei  vari
dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. 
  Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili  fatte
salve le disposizioni  piu'  restrittive  stabilite  negli  specifici
disciplinari di produzione  DOP,  ivi  compresi  i  disciplinari  DOP
approvati o modificati alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. Nell'ambito delle predette disposizioni  restrittive,  l'uso
del "tappo raso bocca" di sughero, o di altri materiali  tradizionali
di cui al comma 1, e' assimilato al "tappo a T", fatto salvo  che  la
parte esterna al collo della bottiglia del "tappo a  T"  puo'  essere
costituita da altri materiali.".