IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012»  e,  in  particolare,  i  commi  7,
7-bis, 8 e 10 dell'art. 11, i quali prevedono, rispettivamente, che: 
    «Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori
sospesi ai sensi dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 1° giugno 2012, nonche' per gli altri importi dovuti  dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di  impresa
che, limitatamente ai danni subiti in  relazione  alla  attivita'  di
impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art.
3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero  all'art.
3-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai
predetti  contributi,  possono  chiedere  ai   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'art.  1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del  2012,  un  finanziamento
assistito dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  SpA   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  18
ottobre 2012, sono  concesse  le  garanzie  dello  Stato  di  cui  al
presente  comma  e  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di
operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  31  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 7); 
    «Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa  di  cui
al  comma  7  gia'  rientrano  i  titolari  di  reddito  di   impresa
commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo'  essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7: 
      a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni
subiti in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi  rispettivamente
svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  dagli
esercenti attivita' agricole  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e  premi  di
cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1°  dicembre
2012 al 30 giugno 2013; 
      b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione  AeDES,  per  il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.»
(comma 7-bis); 
    «I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione.» (comma 8); 
    «Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di  imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  ovvero  puo'
essere ceduto secondo quanto previsto dall'art.  43-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  La  quota
capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a  partire  dal
1°  luglio  2013  secondo  il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento.» (comma 10); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
90161 del 14 novembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in  data
19 novembre 2012, registro n. 10, foglio n. 285, con il quale  si  e'
provveduto alla concessione delle garanzie dello Stato  in  relazione
ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  e
dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli
effetti dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.
174, nonche'  alla  fissazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
operativita' delle garanzie stesse; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194,  recante
«Disposizioni  integrative  per  assicurare  la  tempestivita'  delle
procedure per la ripresa  dei  versamenti  tributari  e  contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio  2012»,
non convertito in legge, ma i cui  effetti  sono  stati  fatti  salvi
dall'art. 1, comma 3, della legge 7 dicembre 2012, n. 213,  il  quale
ha previsto la concessione dei  finanziamenti  agevolati  di  cui  al
citato art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  a
favore di ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal  sisma  del
maggio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
1192462 del 28 novembre 2012, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 11 dicembre 2012, registro n. 11, foglio n. 174, con il quale si
e' provveduto alla concessione delle  garanzie  dello  Stato  di  cui
all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174  in
relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e  prestiti
S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai  sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma  7,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'art. 1 del decreto-legge
16 novembre 2012, n. 194,  nonche'  all'estensione  ai  finanziamenti
stessi dei criteri e delle modalita' di operativita'  delle  garanzie
dello Stato di cui al citato decreto n. 90161 del 14 novembre 2012; 
  Visto il decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
terremotate del maggio 2012 e  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per  Expo  2015»,  e,  in
particolare,  i  commi  2  e  3  dell'art.  6,  i  quali   prevedono,
rispettivamente, che: 
    «Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione
di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento
di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto art. 11, e'  rideterminato  al
31 ottobre  2013.  Entro  tale  ultimo  termine,  fermi  i  requisiti
soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia' previsti  dai  commi  7,
7-bis e 9 dell'art. 11 del citato  decreto-legge  n.  174  del  2012,
possono presentare la documentazione utile per accedere  al  predetto
finanziamento tutti i soggetti che non sono  riusciti  a  provvedervi
entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.» (comma 2); 
    «Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso  ai
finanziamenti per il pagamento, senza  applicazione  delle  sanzioni,
dei tributi, contributi previdenziali e  assistenziali,  nonche'  dei
premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio  2013  al
15 novembre 2013 nei confronti: 
      a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
      b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine
ultimo del 30 novembre 2012.» (comma 3); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, i commi 365, 366,  367,  368,
369, 370 e 373 dell'art. 1, i  quali  stabiliscono,  rispettivamente,
che: 
    «Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito  di
impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita'  agricole
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' ai titolari
di reddito di  lavoro  autonomo,  che  hanno  sede  operativa  ovvero
domicilio fiscale, nonche' il  proprio  mercato  di  riferimento  nei
comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni  caso  da  quelli
che hanno i requisiti per accedere ai contributi di  cui  all'art.  3
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero  all'art.
3-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  che  possano
dimostrare di aver subito un  danno  economico  diretto,  causalmente
conseguente agli eventi  sismici  del  maggio  2012,  evidenziato  da
almeno due delle seguenti condizioni: 
      a)  una   diminuzione   del   volume   d'affari   nel   periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno
2011, che sia superiore di almeno  il  20  per  cento  rispetto  alla
variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del  settore
produttivo  di  appartenenza  ovvero  delle  vendite   ovvero   della
produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo  dell'anno
2012, rispetto all'anno 2011; 
      b)  utilizzo  di  strumenti  di   sostegno   al   reddito   per
fronteggiare il calo di attivita' conseguente al sisma  (CIGO-CIGS  e
deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma  rispetto
alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; 
      c) riduzione, superiore di almeno il 20 per  cento  rispetto  a
quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello  sviluppo
economico  dell'anno  2011,  dei  consumi  per  utenze  nel   periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno
2011,  come  desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi   di
riferimento, dalle aziende fornitrici; 
      d) contrazione superiore  del  20  per  cento,  registrata  nel
periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo  dell'anno
2011, dei costi variabili, quali quelli delle  materie  prime,  delle
provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla  vendita.»
(comma 365); 
    «A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365,
per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni,  dei  tributi  e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei  premi  per
l'assicurazione obbligatoria dovuti  fino  al  15  novembre  2013,  i
soggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di
cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi  del  comma  373.»
(comma 366); 
    «Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di  cui
al comma 365 possono chiedere ai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'art. 1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla
garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art.  11,  comma  7,
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A  tale  fine,  i
predetti  soggetti  finanziatori  possono  contrarre   finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione
di cui al predetto art. 11, comma 7, del  decreto-legge  n.  174  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra
la Cassa depositi e  prestiti  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di  cui
al predetto art. 11, comma 7, ai sensi dell'art. 5, comma 7,  lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 367); 
    «Per accedere al finanziamento i soggetti di  cui  al  comma  365
presentano: 
      a) ai Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei
successivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  delle
entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori
una perizia asseverata che  attesta  l'entita'  della  riduzione  del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti  nonche'  la
ricorrenza di almeno una  delle  condizioni  di  cui  al  comma  365,
lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico
diretto subito in occasione degli eventi sismici  e'  stato  tale  da
determinare la crisi di liquidita'  che  ha  impedito  il  tempestivo
versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366; 
      b) ai soli soggetti finanziatori: 
        1)  copia  del  modello  di  cui  al  comma  371,  presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate; 
        2) i modelli di pagamento per gli importi  di  cui  al  comma
366.» (comma 368); 
    «I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle  entrate  i
dati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti
nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loro
successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di
riscossione.» (comma 369); 
    «Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agli
interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabile
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
senza applicazione del limite di  cui  all'art.  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  ovvero  puo'  essere  ceduto  secondo  quanto
previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.  602.  La  quota  capitale  e'  restituita  dai
soggetti di cui  al  comma  365  secondo  il  piano  di  ammortamento
definito nel contratto di finanziamento.» (comma 370); 
    «I soggetti di cui al comma 365 possono  richiedere  ai  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito  il  finanziamento  di  cui  al
comma 367 entro il 31  ottobre  2013.  Ai  fini  del  rispetto  della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai  finanziamenti  di
cui ai commi da 365 a  372  del  presente  articolo  si  tiene  conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse  fissato
dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in  base
alla comunicazione della  Commissione  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio  2008;  ai  medesimi  fini,  i   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di   commissari
delegati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, verificano l'assenza di  sovracompensazioni  dei  danni
subiti per effetto degli eventi sismici del  20  e  29  maggio  2012,
tenendo conto anche degli eventuali indennizzi  assicurativi.  A  tal
fine, istituiscono e  curano  un  registro  degli  aiuti  concessi  a
ciascun  soggetto   che   eserciti   attivita'   economica   per   la
compensazione dei  danni  causati  dal  medesimo  sisma.  L'aiuto  e'
concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni  delle   decisioni   della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471  final  del  19
dicembre 2012.» (comma 373); 
  Ritenuto di dover provvedere: 
    alla concessione delle  garanzie  dello  Stato  in  relazione  ai
finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  dai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto dell'art. 11, commi  7  e  7-bis,  del
decreto-legge  n.  174/2012,  e  dell'art.  6,  commi  2  e  3,   del
decreto-legge n. 43/2013, nonche' ai sensi dell'art.  1,  comma  367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    alla estensione ai suddetti finanziamenti  dei  criteri  e  delle
modalita' di operativita' delle garanzie dello Stato di cui al citato
decreto n. 90161 del 14 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I  finanziamenti  accordati,  ai  sensi  del   combinato   disposto
dell'art. 11, commi 7 e 7-bis , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e  dai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  sono  assistiti
dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 11, comma  7,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.