IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  l'art.  548  del  regolamento  per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 
  Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 58  del  24  febbraio  1998,  Testo
Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del  6  febbraio  1996;
nonche' gli artt. 23 e 28 del decreto  ministeriale  n.  216  del  22
dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani; 
  Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante  il  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico,  e,  in
particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni,  recante  riordino  della  disciplina  dei
redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del  2003,
con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti  e  le  modalita'
cui il Dipartimento del  Tesoro  deve  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della direzione II del  Dipartimento
medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,  le
operazioni predette possano essere disposte  dal  medesimo  direttore
generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli artt. 4 e 11 del  ripetuto  D.P.R.  n.398  del
2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  e  in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Visto l'art. 17 del  D.P.R.  30  dicembre  2003  n.  398,  relativo
all'ammissibilita' del servizio di riproduzione in  fac-simile  nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 12  febbraio  2004  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante norme  per  la  trasparenza  nelle
operazioni di collocamento di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina  le
procedure  da  adottare   in   caso   di   ritardo   nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per  incapienza  dei  conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  con  richieste  degli  operatori  espresse  in   termini   di
rendimento, anziche' di prezzo,  secondo  la  prassi  prevalente  sui
mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20
settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a euro 95.925 milioni e tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003,
n.398, nonche' del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012,  citato
nelle  premesse,  e  in  deroga  all'art.  548  del  regolamento   di
contabilita' generale dello Stato, e' disposta per  il  30  settembre
2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro  (appresso  denominati
BOT) a 182 giorni con scadenza 31 marzo 2014, fino al limite  massimo
in valore nominale di 8.500 milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in  titoli
di Stato", individuati ai sensi degli  artt.  23  e  28  del  decreto
ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  citato  nelle  premesse,
secondo le modalita' specificate ai successivi  artt.  15  e  16  del
presente decreto.