IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 5, 63 e 64; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «istituzione del ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 concernente disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, recante «erogazione da parte delle farmacie, di attivita' di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.»; Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema tessera sanitaria; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato Gianpiero D'Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione; Viste le linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la rilevazione sistematica della customer satisfaction tramite emoticons; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009, recante «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario»; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 novembre 2009, recante «Linee guida in tema di referti online»; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario»; Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 29 aprile 2010 sul documento recante «Sistema CUP - Linee guida nazionali»; Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 10 febbraio 2011 sul documento recante «il Fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali»; Ritenuto di definire le disposizioni necessarie per l'adozione da parte delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, di procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalita' digitali, dei referti medici, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Acquisita in data 7 febbraio 2013 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le modalita' con cui le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, dei referti medici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 2. Il presente decreto non si applica alle analisi genetiche. Per gli accertamenti sull'HIV, resta fermo l'obbligo che l'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 pone a carico dell'operatore sanitario e di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di infezione di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignita'.