IL MINISTRO DELLA SALUTE  
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2013/7/UE  della  Commissione  del  21  febbraio
2013,  che  ha  iscritto  il   cloruro   di   alchil   (C   12-16   )
dimetilbenzilammonio come  principio  attivo  nell'allegato  I  della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione  del  cloruro  di  alchil  (C
12-16 ) dimetilbenzilammonio, per il tipo di prodotto 8, "Preservanti
del legno", e' il 1° febbraio 2015 e che  pertanto,  a  decorrere  da
tale data, l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi
come  unica  sostanza  attiva  il  cloruro  di  alchil  (C  12-16   )
dimetilbenzilammonio, per il tipo di prodotto 8,  e'  subordinata  al
rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/7/UE,  e'
possibile che prodotti contenenti il cloruro di  alchil  (C  12-16  )
dimetilbenzilammonio  come  unico  principio   attivo   siano   stati
autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto  del
Presidente della  Repubblica  6  ottobre  1998,  n.  392,  in  quanto
disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come  germicide   o
battericide,  insetticidi  per  uso  domestico  e   civile,   insetto
repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,  oppure
che siano circolati come prodotti di libera  vendita  in  quanto  non
rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/7/UE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva il cloruro di  alchil  (C  12-16  )
dimetilbenzilammonio e' il 31 gennaio 2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei preservanti del legno  contenenti  il
cloruro di alchil (C 12-16 ) dimetilbenzilammonio gia'  presenti  sul
mercato come prodotti di libera vendita  o  registrati  come  presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica   sostanza   attiva   il   cloruro   di   alchil   (C    12-16)
dimetilbenzilammonio rientranti nella categoria dei  preservanti  del
legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei"Preservanti del legno" e che contengono
come  unica  sostanza  attiva  il  cloruro  di  alchil   (C   12-16))
dimetilbenzilammonio non possono essere immessi sul mercato  dopo  il
31 gennaio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti il cloruro di alchil (C 12-16  )
dimetilbenzilammonio impiegati come preservanti del legno; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea"   e   in
particolare l'articolo 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/7/UE della Commissione  del
21   febbraio   2013,   il   cloruro   di   alchil   (C    12-16    )
dimetilbenzilammonio e' qualificato sostanza biocida a seguito  della
sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con  indicazione  dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2013/7/UE ha iscritto  la  sostanza  cloruro  di
alchil  (C  12-16  )  dimetilbenzilammonio  nell'allegato   I   della
direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2015,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 8  preservanti  del  legno,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,
contenenti  il  principio  attivo  cloruro  di   alchil   (C   12-16)
dimetilbenzilammonio come unica sostanza attiva,  e'  subordinata  al
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo  3  del  medesimo
decreto legislativo.