Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate
nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei
comparti di contrattazione collettiva. Il presente contratto si
applica, inoltre, esclusivamente per i fini di cui all'art. 4, comma
2, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero
assunto con contratto regolato dalla legge locale.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova
ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e' definito dal CCNQ del 9 ottobre 2009 stipulato a seguito del
Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 23 febbraio 2009 "Revisione dei distacchi, delle aspettative e
dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale
dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo
46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133".
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale,
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7
agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla
RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo
stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed
integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del
CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 e'
indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998".
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9
comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al
comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "associazioni
sindacali" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le
organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" o "ente" sono indicate
genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.