Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni per  l'ulteriore  riduzione  della  spesa  per  auto  di
        servizio e consulenze nella pubblica amministrazione 
 
   1. All'articolo 1, comma 143, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «fino al 31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di  vigenza  del
divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228
del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al  netto  delle  spese
sostenute per l'acquisto di autovetture.  
  2. Ferme restando le vigenti  disposizioni  di  contenimento  della
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a  decorrere  dall'anno  2014,  le
amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini  del  censimento
permanente   delle   autovetture   di   servizio,   all'obbligo    di
comunicazione previsto (( dall'articolo 5 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,  ))  adottato  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal  comma  1,
spese di ammontare superiore (( al 50 per  cento  ))  del  limite  di
spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Si applicano altresi' le sanzioni previste  dall'articolo
46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  3. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di  servizio
e  i  relativi   contratti   sono   nulli,   costituiscono   illecito
disciplinare e sono, altresi', puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione,  da  mille  a
cinquemila  euro,   alla   cui   irrogazione   provvede   l'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre  1981,   n.   689,   salva   l'azione   di   responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  dettati  criteri  attuativi
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  al  fine  di  disporre
modalita'  e  limiti  ulteriori  di  utilizzo  delle  autovetture  di
servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  nell'ambito  delle  quali  sono
comprese le autovetture utilizzate per  le  attivita'  di  protezione
civile dalle amministrazioni di cui all'articolo  6  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  ((  4-bis.  Nei  casi  in  cui  e'  ammesso  l'acquisto  di   nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso
impatto ambientale e a minor  costo  d'esercizio,  salvo  motivate  e
specifiche eccezioni. )) 
  5. La spesa annua per studi  e  incarichi  di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle   amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle autorita' indipendenti  e  dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), escluse le
universita', gli enti e le fondazioni  di  ricerca  e  gli  organismi
equiparati, nonche' gli istituti culturali e gli incarichi di  studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione  del  settore  finanziario,  ((  non   puo'   essere
superiore,per l'anno 2014 all'80 per cento del limite  di  spesa  per
l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per  cento  dell'anno  2014  ))
cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si
applicano le  deroghe  previste  dall'articolo  6,  comma  7,  ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  ((  5-bis.Le  pubbliche  amministrazioni  di   cui   al   comma   5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati  inerenti  alla  spesa
disaggregata sostenuta per studi e incarichi di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a  tempo
determinato. 
    
  5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis
comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui  al  comma  7   al
responsabile del procedimento. 
    
  5-quater. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  presenta   alle   Camere   una   relazione
contenente i dati di cui al comma 5-bis. )) 
  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o
strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli  di
bilancio in coerenza con la struttura di bilancio  adottata,  per  il
conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente
salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni  di
legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il  piano  dei
conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio
2011 n. 91. 
  7. Gli atti adottati in violazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi
in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce
illecito disciplinare  ed  e',  altresi',  punito  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,   a   carico   del   responsabile   della
violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689,  salva  l'azione  di  responsabilita'
amministrativa per danno erariale. 
  . 
  8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  ((  dispongono
almeno   una   volta   all'anno   ))   visite   ispettive,   a   cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi  di
finanza del medesimo Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato, al fine di verificare il rispetto dei  vincoli  finanziari  in
materia di contenimento della spesa  di  cui  al  presente  articolo,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. 
  (( 8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e  10  febbraio
1996, n. 103, quanto previsto  sui  risparmi  di  gestione  derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la  riduzione  della  spesa
dall'articolo  10-bis  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. )) 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  costituiscono  norme  di
diretta  attuazione  dell'articolo  97  della  Costituzione,  nonche'
principi  di  coordinamento   della   finanza   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz. Uff.  29
          dicembre 2012, n. 302, s.o., come modificato dalla presente
          legge: 
              "143. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
          dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
          al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
          comma 141 non possono acquistare  autovetture  ne'  possono
          stipulare contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad
          oggetto autovetture.  Le  relative  procedure  di  acquisto
          iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012,  n.  156,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O.: 
              "2. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  (Consob),  e  le
          societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non
          possono effettuare spese di ammontare superiore al  50  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per  l'acquisto,
          la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di buoni taxi;  il  predetto  limite
          puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
          per effetto di contratti pluriennali  gia'  in  essere.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
          utilizzate dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
          qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
          servizi  istituzionali  di  tutela  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
          per garantire i livelli essenziali  di  assistenza,  ovvero
          per    i    servizi    istituzionali    svolti    nell'area
          tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione  o
          noleggio in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  possono  essere  ceduti,   anche   senza
          l'assenso del contraente privato, alle  Forze  di  polizia,
          con il trasferimento  delle  relative  risorse  finanziarie
          sino alla scadenza del contratto.  Sono  revocate  le  gare
          espletate  da  Consip  S.p.A.   nell'anno   2012   per   la
          prestazione del servizio di noleggio  a  lungo  termine  di
          autoveicoli senza conducente, nonche' per la  fornitura  in
          acquisto di berline medie con cilindrata  non  superiore  a
          1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione   finanziaria",   convertito   con
          modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 164  (Conversione
          in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011,  n.  98   recante   disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria) pubblicata nella Gazz. Uff. 16
          luglio 2011, n. 164: 
              "4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita'  e
          limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di
          ridurne numero e costo"; 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013,
          n. 80: 
              "Art. 46 (Violazione degli obblighi  di  trasparenza  -
          Sanzioni) 
              1.  L'inadempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione
          previsti   dalla   normativa   vigente   o    la    mancata
          predisposizione del Programma triennale per la  trasparenza
          e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione  della
          responsabilita'   dirigenziale,    eventuale    causa    di
          responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
          e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato alla performance individuale dei responsabili. 
              2.  Il  responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile"; 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          "Modifiche al sistema penale", e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale
          della protezione civile), nella Gazz. Uff. 17  marzo  1992,
          n. 64, S.O: 
              "Art.  6.  (Componenti  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile) 
              1. All'attuazione delle attivita' di protezione  civile
          provvedono,  secondo  i   rispettivi   ordinamenti   e   le
          rispettive competenze, le amministrazioni dello  Stato,  le
          regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi
          concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i  gruppi  di
          ricerca scientifica con  finalita'  di  protezione  civile,
          nonche' ogni  altra  istituzione  ed  organizzazione  anche
          privata. A tal fine le  strutture  nazionali  e  locali  di
          protezione  civile  possono   stipulare   convenzioni   con
          soggetti pubblici e privati. 
              2. Concorrono, altresi',  all'attivita'  di  protezione
          civile i cittadini ed i gruppi  associati  di  volontariato
          civile, nonche' gli ordini ed i collegi professionali. 
              3. Le amministrazioni, gli enti, le  istituzioni  e  le
          organizzazioni  di  cui  al  comma  1  nonche'  le  imprese
          pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi  con
          informazioni utili per le finalita' della  presente  legge,
          sono tenuti a  fornire  al  Dipartimento  della  protezione
          civile dati e informazioni ove non coperti dal  vincolo  di
          segreto di Stato, ovvero non attinenti  all'ordine  e  alla
          sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione  e  repressione
          di reati. 
              4. Presso il Dipartimento della  protezione  civile  e'
          istituito un sistema informatizzato per la  raccolta  e  la
          gestione dei dati pervenuti,  compatibile  con  il  sistema
          informativo e con la rete integrata previsti  dall'articolo
          9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge  18
          maggio 1989, n.  183  ,  al  fine  dell'interscambio  delle
          notizie e dei dati raccolti. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo emana le norme  regolamentari  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
          agosto 1988, n. 400"; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O: 
              "3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre" 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazz.
          Uff.  31  maggio  2010,  n.  125,  S.O,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122
          (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.: 
              " 7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011  n.   91,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n.  145,  reca:
          "Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione dei sistemi contabili"; 
              - Il d. lgs. 30 giugno 1994, n.  509  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196, reca: "Attuazione  della
          delega conferita dall'art. 1,  comma  32,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537,  in  materia  di  trasformazione  in
          persone  giuridiche  private  di  enti  gestori  di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza"; 
              - Il d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato nella
          Gazz. Uff. 2 marzo 1996,  n.  52,  S.O,  reca:  "Attuazione
          della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
          agosto 1995, n. 335, in  materia  di  tutela  previdenziale
          obbligatoria dei soggetti che svolgono  attivita'  autonoma
          di libera professione"; 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti) pubblicato nella Gazz. Uff. 28  giugno
          2013, n. 150, come  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013,  n.  99  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
          recante  primi  interventi  urgenti   per   la   promozione
          dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione
          sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore  aggiunto
          (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 22 agosto 2013, n. 196: 
              "Art. 10-bis  (Disposizioni  concernenti  gli  enti  di
          diritto privato) 
              In vigore dal 23 agosto 2013 
              1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
          gia' previste  dalla  legislazione  vigente,  gli  enti  di
          previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi
          30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine
          di destinare risorse aggiuntive  all'ingresso  dei  giovani
          professionisti nel mercato del lavoro delle  professioni  e
          di sostenere i redditi dei  professionisti  nelle  fasi  di
          crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi
          di gestione  attraverso  forme  associative  destinando  le
          ulteriori economie e i risparmi agli interventi di  welfare
          in favore  dei  propri  iscritti  e  per  le  finalita'  di
          assistenza di cui al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  i  risparmi
          aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo  8,  comma
          3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti
          dagli interventi  di  razionalizzazione  per  la  riduzione
          della spesa sostenuta per consumi  intermedi  nel  rispetto
          dell'equilibrio finanziario di ciascun ente possono  essere
          destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito
          dei professionisti  e  agli  interventi  di  assistenza  in
          favore degli iscritti. 
              3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui  ai
          decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e  10  febbraio
          1996,   n.    103,    singolarmente    oppure    attraverso
          l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al
          fine di anticipare l'ingresso  dei  giovani  professionisti
          nel  mercato  del  lavoro  svolgono,  attraverso  ulteriori
          risparmi, funzioni di promozione e sostegno  dell'attivita'
          professionale  anche  nelle   forme   societarie   previste
          dall'ordinamento vigente." 
              - Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione: 
              "I   pubblici   uffici   sono    organizzati    secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"; 
              - Si riporta il  testo  dell'art..  117,  terzo  comma,
          della Costituzione: 
              "Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato";