IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; Visto l'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»; Visto il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa», di seguito indicato come «regolamento UNECE 48»; Visto il Regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante «Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli», di seguito indicato come «regolamento UNECE 87»; Visto l'art. 152 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prescrive, tra l'altro, l'obbligo per gli autoveicoli di usare taluni dispositivi di segnalazione visiva fuori dai centri abitati anche durante la marcia diurna; Considerata l'esigenza di regolamentare, l'installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «luce di marcia diurna» una luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere il veicolo piu' facilmente visibile durante la circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le definizioni di cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87; b) «autoveicolo», un veicolo a motore cosi' come definito all'art. 3, punto m), del decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE.