IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il "Codice delle assicurazioni private"; Visto, l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" nell'esercizio 2012, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0115835/13 del 19 luglio 2013, nella quale si rappresenta l'opportunita' di mantenere per l'anno 2014 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per l'anno 2013, pari a quella massima legislativamente prevista; Visto il provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare per il 2014 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente; Decreta: Art. 1 Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono tenute a versare per l'anno 2014 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS di cui in premessa.