IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 97/23/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature   in
pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che
prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di
conformita'; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato.»; 
  Vista la convenzione, del 13 giugno  2011,  rinnovata  in  data  17
luglio 2013, con la quale il Ministero dello  sviluppo  economico  ha
affidato  all'Organismo  nazionale  italiano  di   accreditamento   -
Accredia - il compito di  rilasciare  accreditamenti  in  conformita'
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI  EN
45011 e alle Guide europee  di  riferimento,  ove  applicabili,  agli
organismi incaricati  di  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  della  direttiva
97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  maggio  1997
per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in
materia di attrezzature a pressione; 
  Vista l'istanza della  societa'  Consorzio  Pascal  S.r.l.  del  14
novembre 2013, prot. n. 200218 del 4 dicembre 2013 volta  a  svolgere
attivita'  di  valutazione  di  conformita'  di  cui  alla  direttiva
97/23/CE citata; 
  Vista la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli
organismi notificati di Accredia del 18 ottobre  2013,  acquisita  in
data 23/10/2013, al n.  173395,  con  la  quale  e'  rilasciato  alla
societa' Consorzio Pascal S.r.l., con sede legale in via Scarsellini,
13 - 20161 Milano, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per
la direttiva 97/23/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo Consorzio Pascal S.r.l.,  con  sede  legale  in  via
Scarsellini, 13 - 20161  Milano,  e'  autorizzato  ad  effettuare  la
valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa
alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25  febbraio
2000,  n.  93  di  attuazione,  per  i  seguenti   moduli   contenuti
nell'allegato III al decreto legislativo: 
  Modulo  A1-  controllo  di  fabbricazione  interno  e  sorveglianza
verifica finale; 
  Modulo B - esame CE del tipo; 
  Modulo B1 - esame CE della progettazione; 
  Modulo C1 - conformita' al tipo; 
  Modulo D - garanzia qualita' produzione; 
  Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; 
  Modulo E - garanzia qualita' prodotti; 
  Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; 
  Modulo F - verifica su prodotto; 
  Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; 
  Modulo H - garanzia qualita' totale; 
  Modulo  H1  -  garanzia  qualita'  totale   con   controllo   della
progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale. 
  2. L'Organismo e' altresi' autorizzato all'approvazione dei  metodi
e del personale che esegue giunzioni permanenti per le attrezzature a
pressione delle categorie Il, III e IV (punto 3.1.2 Allegato I). 
  3. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni  contenute  nell'art.  10  del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 93 citato.