IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE  e  91/414/CEE,  in  particolare,  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda  del  22  dicembre  2008  presentata  dall'Impresa
Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via Gallarate
139, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto  fitosanitario
denominato  EFORIA  contenente  le  sostanze  attive  thiamethoxam  e
lambda-cialotrina; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  recante
disposizioni di attuazione del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  per
quanto riguarda le sostanze  attive  considerate  approvate  tra  cui
thiamethoxam, fino al 31 gennaio 2017, e lambda-cialotrina,  fino  al
31 dicembre 2015; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  Studi  di  Pisa  per
l'esame  dell'istanza  del  prodotto   fitosanitario   in   questione
corredata di  dossier  di  allegato  II  e  III  di  cui  al  decreto
legislativo 194/95; 
  Vista la valutazione dell'Universita' sopra citata in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Syngenta
Crop Protection S.p.a a sostegno dell'istanza di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 febbraio  con  la  quale  sono
stati richiesti dati  tecnico-scientifici  integrativi  e  successive
note di cui l'ultima in data 22 novembre 2012 con la quale  e'  stata
richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 23 febbraio 2012  e  successive  di
cui l'ultima in data 24 dicembre 2012 con le quali l'Impresa medesima
ha presentato i dati tecnico-scientifici integrativi richiesti  e  la
documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; 
  Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE)
1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al 31  gennaio
2017. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano
- Via Gallarate 139, e' autorizzata  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  denominato  EFORIA,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  gennaio  2017,  data  di   scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  thiamethoxam  a  norma  del
regolamento (CE) 1107/2009. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie  da  ml  250-500  e  litri
1-3-5. 
  Il prodotto in questione e': 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dagli  stabilimenti
dell'Impresa estera Syngenta Agro,  S.A.S.  in  Usine  d'Aigues-Vives
(Francia); Syngenta South Africa (Pty) Limited-Brits Production-Brits
(South Africa); 
    confezionato negli stabilimenti  delle  Imprese:  SIPCAM  Spa  in
Salerano S/Lambro (Lodi); Althaller Italia Srl in  San  Colombano  al
Lambro (MI);  Syngenta  Hellas  S.A.  Enofyta -  Ag  Thoma,  Enofyta,
Viotias (Grecia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14817. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 febbraio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello