IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»; Considerato che e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che con regolamento (UE) n. 1279/2013 della Commissione del 9 dicembre 2013 e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1279/2013 della Commissione del 9 dicembre 2013. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 16 dicembre 2013 Il capo dipartimento: Esposito