(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  3
                        DICEMBRE 2012, N. 207 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 3, le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse; 
      al  comma  5,   le   parole:   «dell'autorizzazione   integrata
ambientale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «contenute   nel
provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Il Ministro della  salute  riferisce  annualmente  alle
competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione  del
danno sanitario, sullo stato di salute della  popolazione  coinvolta,
sulle misure  di  cura  e  prevenzione  messe  in  atto  e  sui  loro
benefici». 
      Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis. - (Valutazione del danno sanitario). - 1. In tutte
le  aree  interessate  dagli  stabilimenti  di   cui   al   comma   1
dell'articolo 1 e al comma 1  dell'articolo  3,  l'azienda  sanitaria
locale  e  l'Agenzia  regionale  per  la   protezione   dell'ambiente
competenti per territorio redigono congiuntamente, con  aggiornamento
almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario  (VDS)
anche  sulla  base  del  registro  tumori  regionale  e  delle  mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. 
      2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sono  stabiliti  i
criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. 
      3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate  provvedono  alle  attivita'  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
      All'articolo 3: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  il  Governo
adotta  una  strategia  industriale   per   la   filiera   produttiva
dell'acciaio»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di
Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e'  in  ogni
caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di  cui  al
comma  2,   alla   prosecuzione   dell'attivita'   produttiva   nello
stabilimento e alla commercializzazione dei  prodotti,  ivi  compresi
quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione   di   tutte   le
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
      al comma 6: 
      le parole: «, senza oneri a  carico  della  finanza  pubblica,»
sono soppresse; 
    dopo   le   parole:   «nell'ambito   delle   competenze   proprie
dell'Istituto» sono inserite le seguenti: «, con  il  supporto  delle
Agenzie regionali  e  provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA-APPA)  di  cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «A  tal  fine  il
Garante  promuove,  anche  in  accordo  con  le  istituzioni  locali,
iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare
la massima trasparenza per i cittadini, in  conformita'  ai  principi
della Convenzione sull'accesso alle informazioni,  la  partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla  giustizia  in
materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno
1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale
attivita' svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze
riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di  cui
al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
      Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis.  (Piano  sanitario  straordinario  in  favore  del
territorio della provincia di Taranto). - 1. Al fine  di  contrastare
le  criticita'  sanitarie   riscontrate   in   base   alle   evidenze
epidemiologiche nel territorio della provincia  di  Taranto,  per  il
triennio 2013-2015, e' sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni  di
euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di  Taranto,
l'applicazione: 
        a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over
e al rispetto del vincolo di cui  all'articolo  2,  comma  71,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  alla  limitazione   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni; 
        b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di  cui  al
Piano  di  rientro  e  di  riqualificazione  del  Sistema   sanitario
regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia; 
        c) delle disposizioni limitative degli  accordi  contrattuali
con le strutture  accreditate  di  cui  al  Piano  di  rientro  e  di
riqualificazione   del   Sistema   sanitario   regionale   2010-2012,
sottoscritto dalla regione Puglia. 
    2. Le disposizioni previste dal comma 1  hanno  attuazione  anche
nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo
15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    3. All'onere derivante dal presente articolo, nel  limite  di  10
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e  2015,  si
provvede  mediante  specifico  vincolo   a   valere   sulle   risorse
finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge  23
dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015».